§ 40.2.13a - Deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5.
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:30/01/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Testo integrato per il periodo di regolazione 2004-2007
Art. 2.  Disposizioni transitorie in materia di opzioni tariffarie per l’anno 2004
Art. 3.  Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l’anno 2004
Art. 4.  Disposizioni transitorie in materia di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l’anno 2004
Art. 5.  Disposizioni transitorie in materia di cessione dell’energia elettrica alle imprese distributrici per l’anno 2004
Art. 6.  Disposizioni in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato
Art. 7.  Componenti tariffarie A8 , UC3  e UC6
Art. 8.  Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico
Art. 9.  Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi
Art. 10.  Adeguamento della potenza disponibile
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 40.2.13a - Deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5.

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi.

(G.U. 8 aprile 2004, n. 83 - S.O. n. 62)

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 30 gennaio 2004

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99), ed in particolare l’articolo 4 relativo alla società Acquirente unico Spa (di seguito: l’Acquirente unico) a garanzia dei clienti vincolati;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 23 dicembre 2002, n. 226/02;

la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2003, n. 30/03;

la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03;

la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2003, n. 164/03;

il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi);

il documento per la consultazione 1 luglio 2003 recante “Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007”;

il documento per la consultazione 12 novembre 2003 recante “Determinazione del costo riconosciuto per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007”;

il documento per la consultazione 13 gennaio 2004, recante “Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 – 2007”;

la Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato, diffusa dall’Autorità in data 4 agosto 1999 (di seguito: nota 4 agosto 1999);

Considerato che:

 

al fine di garantire l’effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell’economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai costi;

è stata condotta un’istruttoria sui costi dei servizi di distribuzione, trasmissione, misura e vendita dell’energia elettrica relativi all’anno 2001 basata sui dati resi disponibili dalle imprese ;

la  legge n. 290/03 prescrive la rivalutazione del valore delle infrastrutture di rete rilevante ai fini della fissazione delle tariffe di remunerazione delle reti per il secondo periodo di regolazione;

l’Autorità, già nella nota 4 agosto 1999, aveva prospettato la possibilità di una revisione del valore del capitale investito, ed in particolare della quota parte relativa alle immobilizzazioni, a cui far riferimento nella fissazione dei livelli tariffari all’inizio del secondo periodo di regolazione;

dalle analisi condotte dall’Autorità e dagli elementi segnalati in sede di consultazione è emersa, in termini comparativi rispetto al settore elettrico di altre realtà nazionali, una tendenziale sottovalutazione del capitale investito riconosciuto quanto alle attività di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica;

il livello di ammortamenti riconosciuti ai fini tariffari nel primo periodo regolatorio corrisponde ad una vita utile media delle infrastrutture che, seppur coerente con le politiche di bilancio delle principali imprese elettriche italiane, appare eccessivamente breve, ciò che emerge sia dalla documentazione acquisita durante la procedura di consultazione sia dagli standard internazionali riscontrati;

l’articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price-cap;

l’articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede che ai fini della fissazione del tasso di rendimento sul capitale investito riconosciuto venga utilizzato un valore del tasso di rendimento delle attività prive di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine;

l’articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede che l’Autorità, nel definire l’ordinamento tariffario per il secondo periodo regolatorio, persegua l’obiettivo di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico;

le interruzioni totali o parziali nell’erogazione del servizio elettrico che si sono verificate nel secondo semestre del 2003 hanno evidenziato straordinarie esigenze di sviluppo e di rafforzamento della capacità e dell’efficienza di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;

ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 481/95, e l’articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, le tariffe elettriche per trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, sono aggiornate con il meccanismo del price-cap;

ai sensi dell’articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, la quota parte delle tariffe elettriche per trasporto e distribuzione dell’energia elettrica a copertura della remunerazione del capitale investito è esclusa dall’applicazione del meccanismo del price-cap;

convenzionalmente, in sede di determinazione dei costi riconosciuti destinati ad essere coperti tramite l'applicazione dei parametri tariffari, i ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi sono portati a riduzione dei costi operativi, ossia della parte di costo sottoposta al meccanismo del price-cap;

i costi sostenuti dai distributori nello svolgimento della loro attività sono influenzati dalle caratteristiche della clientela e da fattori ambientali fuori dal controllo dell’impresa per i quali, in presenza di una tariffa unica nazionale, occorre prevedere l’introduzione di opportuni meccanismi di perequazione;

l’applicazione della tariffa massima consentita per il servizio di distribuzione V2 non garantisce all’impresa di poter raggiungere il ricavo massimo consentito V1;

Considerato che:

 

l’Acquirente unico è titolare della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato dall’1 gennaio 2004 ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003; e che l’articolo 4, commi 6 e 9, del decreto legislativo n.79/99, prevede che siano definite direttive per la stipula di contratti di cessione alle imprese distributrici dell’energia energia elettrica destinata al mercato vincolato, assicurando l’equilibrio economico del medesimo Acquirente e che sia determinato il corrispettivo per le attività di propria competenza;

la cessione di energia elettrica alle imprese distributrici riguarda tutte le partite di energia elettrica destinate al mercato vincolato;

alla luce delle norme sopra richiamate, risulta che i costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato devono essere riconosciuti dalle imprese distributrici cessionarie della medesima energia;

nel documento per la consultazione  1 luglio 2003, l’Autorità ha posto in consultazione le modalità per la compravendita dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato, vale a dire i rapporti tra le imprese distributrici ed i clienti del mercato vincolato; e che non sono stati registrati dissensi da parte dei soggetti interessati circa dette modalità;

la struttura societaria e patrimoniale dell’Acquirente unico, unitamente alla necessità di perseguire l’efficienza economica ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n.79/99, richiede la definizione  di un regime di garanzie per il rischio di controparte e di termini di pagamento dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato tale che sia assicurato l’equilibrio economico e finanziario del medesimo Acquirente;

l’Acquirente Unico Spa, con lettera in data 29 gennaio 2004, prot. AU/P2004000048 ha comunicato di aver definito un sistema di garanzie fidejussorie che comportano un costo contenuto per il mercato vincolato;

Considerato che:

 

l’articolo 21, comma 1, lettera b, della direttiva 2003/54/CE, prevede che a partire dall’1 luglio 2004 siano clienti idonei tutti i clienti non domestici;

l’installazione di misuratori orari, la loro gestione e, in particolar modo, le problematiche connesse alla raccolta e alla validazione dei dati di misura su base oraria per i clienti del mercato libero con consumi modesti potrebbe comportare costi eccessivi rispetto ai benefici attribuibili alla maggiore equità di un tale sistema e alla riduzione dei costi per il sistema elettrico indotta dall’invio dei corretti segnali economici a tal clienti;

in data 15 dicembre 2003, il Gestore della rete ha pubblicato nel proprio sito internet l’articolazione, con riferimento all’anno 2004, del profilo orario atteso del fabbisogno di energia elettrica secondo un numero limitato di stati della domanda, identificati come raggruppamenti delle ore dell’anno in cui possono verificarsi entità similari di fabbisogno;

le attività di installazione dei misuratori orari, nonché di programmazione delle funzioni di aggregazione dell’energia elettrica misurata per fascia oraria richiedono tempi tecnici di attuazione da parte delle imprese distributrici;

Considerato che:

 

i servizi di dispacciamento e trasmissione erogati dal Gestore della rete sono fondamentali per la garanzia della sicurezza e del corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale;

l’Autorità fissa trimestralmente il corrispettivo a remunerazione del servizio di dispacciamento ;

l’Autorità nell’ambito dell’aggiornamento annuale dei corrispettivi per il servizio di trasmissione tiene conto dello sviluppo delle infrastrutture di rete e delle condizioni eccezionali connesse con le esigenze di miglioramento della sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Considerato inoltre che:

 

il valore della componente tariffaria UC3 è attualmente fissato pari a zero;

dall’1 gennaio 2004 il Conto costi energia non è più alimentato dal gettito rinveniente dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02, recante direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell’energia elettrica importata per l’anno 2003;

nello stimare le esigenze di gettito per il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate sono state previste anche le risorse destinate alla copertura degli oneri convenzionalmente a carico del Conto costi energia;

Ritenuto che sia opportuno:

 

procedere all’introduzione di appositi correttivi dei valori delle immobilizzazioni nette utilizzati per la fissazione dei livelli tariffari del primo periodo regolatorio riferiti all’anno 1997, al fine di pervenire a una valorizzazione delle medesime maggiormente coerente con  l’effettiva configurazione delle infrastrutture di rete;

calcolare la base di capitale oggetto di remunerazione ai fini della fissazione delle tariffe per l’2004 tenendo conto degli investimenti netti effettuati dalle imprese nel periodo 1998-2002, adeguatamente rivalutati, nonché di una stima degli investimenti netti relativi all’anno 2003;

anche alla luce degli esiti del processo di consultazione, determinare in via convenzionale il valore del capitale circolante netto che concorre alla determinazione del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione;

procedere alla revisione della vita utile dei cespiti rilevante ai fini del riconoscimento tariffario degli ammortamenti, in modo da riallineare il suo valore a standard tecnici internazionali;

con riferimento alle modalità di calcolo dei costi operativi da riconoscere:

i costi effettivi rilevativi all’anno 2001 debbano essere riportati all’anno 2004 attraverso l’applicazione di correttivi per l’inflazione e di correttivi per i recuperi di produttività coerenti con i parametri utilizzati per gli aggiornamenti tariffari annuali;

la quota parte delle maggiori efficienze attribuita agli esercenti secondo le disposizione della legge n. 290/03, venga determinata in termini unitari con riferimento all’anno 2001 e riportata all’anno 2004, moltiplicandola per le quantità stimate per il medesimo anno 2004;

utilizzare quale tasso delle attività prive di rischio la media del periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevati dalla Banca d’Italia, pari al 4,25%, riconoscendo pertanto un tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,7% per il servizio di trasmissione, al 6,8% per il servizio di distribuzione e all’8,4% per il servizio di misura e per l’erogazione del servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;

assicurare condizioni aderenti alle esigenze di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione, prevedendo che agli interventi di sviluppo di dette reti, che saranno approvati dal Ministero delle attività produttive e portati a termine entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello a cui i livelli tariffari si riferiscono, venga riconosciuto un tasso di remunerazione maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione proprio del servizio di trasmissione;

adeguare annualmente le componenti tariffarie relativamente alla remunerazione del capitale investito per i servizi di trasmissione e distribuzione, ivi inclusi i relativi costi di commercializzazione, escluse dall’applicazione del meccanismo del price-cap, in ragione: della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat; della variazione attesa dei volumi del servizio erogato; degli investimenti netti effettuati;

fissare un obbiettivo di aumento annuo della produttività pari al 3,5% per la distribuzione e al 2,5% per la trasmissione, tenuto conto dei recuperi di efficienza fatti registrare dalle imprese nel primo periodo di regolazione, delle variazioni nel livello dei costi delle imprese derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore elettrico, nonché degli obbiettivi di miglioramento della qualità del servizio elettrico fissati dall’Autorità per il periodo 2004-2007 con il Testo integrato della qualità dei servizi;

per il periodo di regolazione 1 febbraio 2004 – 31 dicembre 2007 estendere l’applicazione del price-cap ai contributi di allacciamento ed ai diritti fissi;

determinare il livello base, a valere dall'1 febbraio 2004, dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi applicando ai corrispettivi in vigore nell'anno di riferimento 2001 un correttivo derivante dall'applicazione del meccanismo del price-cap (secondo i livelli previsti per il servizio di trasporto su reti di distribuzione) fino al 2004;

prevedere, comunque, l’avvio con separato provvedimento di una indagine conoscitiva sui costi di connessione di clienti finali e su altri aspetti economici relativi alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale inferiore ad 1 kV;

prevedere un regime generale di perequazione e un regime di perequazione specifico aziendale, garantendo la copertura di scostamenti nei costi sostenuti dalle imprese riconducibili a fattori fuori dal loro controllo;

prevedere che il regime di perequazione specifico aziendale sia finalizzato a bilanciare differenze nei costi di distribuzione rispetto ai costi riconosciuti, non rilevabili mediante analisi statistiche ed econometriche, e quindi non perequabili tramite il regime generale, a condizione che dette differenze originino da situazioni operative fuori dal controllo dell’impresa;

prevedere un meccanismo di integrazione dei ricavi tariffari a copertura dei costi di distribuzione qualora l’impresa, pur applicando la tariffa massima V2, non raggiunga il ricavo ammesso dal vincolo V1;

anche tenuto conto delle prospettive di liberalizzazione, prevedere che i costi riconosciuti per l’erogazione del servizio di acquisto e vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato siano coperti nell’ambito della tariffa relativa al servizio medesimo, e che la loro congruità sia verificata annualmente;

anche tenuto conto delle prospettive di liberalizzazione:

individuare una componente tariffaria esplicita a copertura dei costi per l’erogazione del servizio di misura, precedentemente coperti dai corrispettivi per l’erogazione del servizio di trasporto, prevedendo che la sua congruità sia verificata annualmente;

confermare, nella sostanza, i criteri di allocazione dei costi tra le tipologie contrattuali seguiti per la fissazione di tariffe e componenti tariffarie nel primo periodo regolatorio evitando, nella ripartizione dei costi tra le tipologie di utenza, discontinuità rilevanti conseguenti alla variazione del peso relativo dei costi operativi e della remunerazione del capitale rispetto al totale dei costi riconosciuti;

confermare il regime  basato su opzioni tariffarie base e speciali proposte dalle imprese distributrici e verificate dall’Autorità, per il servizio di distribuzione;

definire tariffe per i servizi di trasmissione, di misura e di vendita dell’energia elettrica;

definire un regime semplificato per le imprese distributrici con meno di 5000 clienti che preveda, in luogo della proposta di opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di distribuzione, l’applicazione della tariffa massima consentita;

confermare la possibilità per le imprese distributrici di offrire opzioni ulteriori rispetto alle tariffe definite dall’Autorità relativamente alla fornitura dell’energia elettrica ai clienti domestici;

Ritenuto che, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al mercato vincolato dall’Acquirente unico alle imprese distributrici, coerentemente con il quadro normativo vigente, sia opportuno definire un assetto che preveda:

 

il riconoscimento, da parte delle imprese distributrici, dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’approvvigionamento dell’energia destinata al mercato vincolato;

una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell’equilibrio finanziario dell’Acquirente unico

la stipula di un contratto di cessione di energia elettrica tra l’Acquirente unico e ciascuna impresa distributrice in cui potranno essere previste adeguate forme di copertura dal rischio di controparte;

Ritenuto che sia opportuno:

 

individuare una soglia, determinata sulla base del livello di tensione, al di sotto della quale non sia previsto l’obbligo di installazione di misuratori orari;

definire dei meccanismi di gradualità per l’installazione dei misuratori orari ove sia previsto l’obbligo di installazione e che tale gradualità sia definita in ragione della potenza disponibile dei punti di prelievo;

prorogare il periodo di vigenza delle fasce orarie definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento Cip n. 45/90 al fine di consentire il completamento delle attività di programmazione delle funzioni di aggregazione delle misure dell’energia elettrica per fasce orarie;

Ritenuto che, nell’ambito della quantificazione degli oneri riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere , per l’anno 2004, il riconoscimento integrale di 12 milioni di euro destinati al finanziamento del Piano di sicurezza per la riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica;

 

Ritenuto inoltre opportuno:

 

adeguare il valore della componente tariffaria UC3 e fissare il valore della componente tariffaria UC6;

disporre la chiusura da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico del Conto costi energia ed il trasferimento di ogni residua competenza al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

 

DELIBERA

 

Art. 1. Testo integrato per il periodo di regolazione 2004-2007

     1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo Integrato), allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie in materia di opzioni tariffarie per l’anno 2004

     2.1 Le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie ulteriori domestiche approvate dall’Autorità per l’anno 2003 ed in vigore al 31 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004.

     2.2 Le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie ulteriori di vendita approvate dall’Autorità per l’anno 2003 ed in vigore al 31 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004. Le imprese distributrici possono maggiorare dette opzioni ulteriori di vendita di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato.

     2.3 Ai fini della remunerazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, fino al 30 giugno 2004 gli esercenti offrono alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f) del Testo integrato, le opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di trasporto, approvate dall’Autorità per l’anno 2003, in vigore al 31 dicembre 2003, ridotte di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato.

     2.4 In deroga alle disposizioni di cui al comma 4.7 del Testo integrato, entro il 27 febbraio 2004, ciascuna impresa distributrice può richiedere all’Autorità, a valere dall’1 febbraio 2004:

     a. la modifica dei livelli delle componenti delle opzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3;

     b. la sospensione dell’offerta delle opzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3.

     2.5 La proposta di opzioni tariffarie ai sensi dell’articolo 4 del Testo integrato, per il semestre 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, viene presentata da ciascuna impresa distributrice all’Autorità entro il 15 aprile 2004. Entro il medesimo termine le imprese distributrici con meno di 5000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2003, possono richiedere di essere ammesse al regime tariffario semplificato di cui all’articolo 13 del Testo integrato.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l’anno 2004

     3.1 Per l’anno 2004, in deroga a quanto disposto dal comma 8.3 del Testo integrato, i ricavi effettivi rilevanti ai fini dell’applicazione del comma 8.1 del Testo integrato, con riferimento al periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004 sono pari alla differenza tra:

i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004;

i ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura.

     3.2 I ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004, di cui al comma 3.1, lettera a), sono calcolati sommando:

     a. i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie di cui al precedente comma 2.3, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 del Testo integrato ad esse relative;

     b. i ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato.

     3.3 I ricavi derivanti dall’applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura, di cui al comma 3.1, lettera b), sono calcolati sommando:

     a. ricavi che l’impresa avrebbe realizzato dall’applicazione della componente tariffaria TRAS di cui al comma 5.1 del Testo integrato nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004;

     b. ricavi che l’impresa avrebbe realizzato dall’applicazione dei corrispettivi di misura MIS1 e MIS3 di cui al comma 39.1 del Testo integrato nel periodo 1 febbraio 2004 – 30 giugno 2004.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie in materia di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l’anno 2004

     4.1 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1 del Testo integrato, per “fasce orarie F1, F2, F3 ed F4” si intendono le fasce orarie definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90.

     4.2 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e l’1 luglio 2004, in deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 23.2, lettera b), del Testo integrato, l’elemento PC della componente tariffaria CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce FB1 e FB2 è pari al prodotto tra il parametro g ed il parametro PGN.

     4.3 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli elementi PC, OD e della componente CCA di cui all’articolo 23 del Testo integrato, sono fissati come indicato nelle tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 allegate alle presente deliberazione.

     4.4 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori dell’elemento PV e della componente CAD di cui all’articolo 24 del Testo integrato sono fissati come indicato nelle tabelle 4 e 5 allegate alle presente deliberazione.

     4.5 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, l’elemento VE delle componenti CCA e CAD di cui agli articoli 23 e 24 del Testo integrato è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

     4.6 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del Testo integrato comprende anche la componente UC4di cui alla tabella 5 della deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2003 n. 109/03.

     4.7 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato comprendono anche la componente UC4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2003n. 109/03.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di cessione dell’energia elettrica alle imprese distributrici per l’anno 2004

     5.1 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al  31 marzo 2004, sono consentite le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, nonchè le cessioni di energia elettrica all’interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dello stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato e prodotta dalle unità di produzione che non partecipano allo STOVE.

     5.2 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al  31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall’articolo 30 del Testo integrato, il prezzo da applicare alle cessioni di energia elettrica dall’Acquirente unico alle imprese distributrici e alle cessione di energia elettrica di cui al comma 5.1 è pari al prezzo fissato nella tabella 6 allegata alla presente deliberazione.

     5.3 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al  31 marzo 2004, le imprese distributrici sono tenute a versare all’Acquirente unico un corrispettivo pari a 0,01 centesimi di euro/kWh, applicato all’energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui al comma 5.7.

     5.4 Per il periodo compreso tra la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall’articolo 30 del Testo integrato, il costo unitario sostenuto dall’Acquirente unico per l’acquisto dell’energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento di cui al comma 30.1, lettera a), punto i), del medesimo articolo è assunto pari al costo unitario sostenuto dall’Acquirente unico per l’approvvigionamento di energia elettrica dal Gestore della rete.

     5.5 Per l’anno 2004, nel caso in cui il costo unitario sostenuto dall’Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato non fosse determinato dal Gestore della rete in tempi utili per il calcolo del prezzo di cessione di cui all’articolo 30 del Testo integrato entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, l’Acquirente unico, emette fatture a titolo di acconto utilizzando un valore convenzionale.

     5.6 Il valore convenzionale utilizzato dall’Acquirente unico per l’emissione delle fatture in acconto di cui al comma 5.5 è pari:

     a. a 0,24 centesimi di euro/kWh, per il primo mese;

     b. ai costi unitari sostenuti dall’Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato e relativi al mese precedente a quello di competenza per i mesi successivi.

     5.7 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall’articolo 31, comma 31.1, del Testo integrato, per ciascuna impresa distributrice la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti è pari, per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:

     a. l’energia elettrica immessa nella rete dell’impresa distributrice;

     b. l’energia elettrica prelevata dalla rete dell’impresa distributrice.

     5.8 L’energia elettrica immessa nella rete dell’impresa distributrice, di cui al comma 5.7, lettera a), è pari alla somma dell’energia elettrica:

     a. immessa nella rete dell’impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all’allegato n. 1 del Testo integrato;

     b. prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell’ambito di competenza dell’impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all’allegato n. 1 del Testo integrato;

c. immessa nella rete dell’impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all’allegato n. 1 del Testo integrato;

     5.9 L’energia elettrica prelevata dalla rete dell’impresa distributrice, di cui al comma 5.7, lettera b), è pari alla somma dell’energia elettrica:

     a. prelevata dalla rete dell’impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all’allegato n. 1 del Testo integrato;

     b. prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell’impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all’allegato n. 1 del Testo integrato.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

     6.1 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall’articolo 43 del Testo integrato, il costo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui al comma 43.1 del medesimo articolo, è assunto pari al costo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4 ed è calcolato secondo la seguente formula:

 

CANM = * qc,NM * ji * l + * qc,NM * l

 

con:

 

i assume i valori F1, F2, F3 ed F4.

pgfi, componente del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di cui alla tabella 3 di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03;

qc,NM, energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato della tipologia c, non dotati di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;

qic,M, energia elettrica fornita in ciascuna fascia oraria i ai clienti del mercato vincolato della tipologia c dotati di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, aumentata dell’energia elettrica fornita ad altre imprese distributrici. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;

qiimm, quantità di energia elettrica immessa nella rete dell’impresa distributrice in ciascuna fascia oraria i, calcolata ai sensi del comma 5.8, al netto della quantità di energia elettrica destinata ad autoconsumo. Gli autoconsumi, corretti per le perdite, sono attribuiti a ciascuna fascia oraria in base al profilo dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

ji , quota parte dell’energia elettrica acquistata dall’impresa distributrice in ciascuna fascia oraria i destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolata secondo la seguente formula:

 

 

     6.2 Per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall’articolo 43 del Testo integrato, i ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 43.1 del medesimo articolo sono assunti pari ai ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale applicando la componente CCA per i clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, al netto della componente VE, esclusi gli usi propri della trasmissione.

 

     Art. 7. Componenti tariffarie A8 , UC3  e UC6

     7.1 A partire dall’ 1 febbraio 2004, i valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6, di cui all’articolo 16 del Testo integrato, sono fissati come indicato nelle tabelle 7 e 8 allegate alla presente deliberazione.

     7.2 L’applicazione della componente tariffaria A8 di cui al comma 52.2, lettera f) del Testo integrato, è sospesa fino al 31 marzo 2004.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico

     8.1 Il conto Costi energia è soppresso. La Cassa conguaglio per il settore elettrico trasferisce ogni residua competenza al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 61 del Testo integrato.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi

     9.1 I contributi e i diritti fissi di cui al Capitolo I del Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 172, del 24 luglio 1996, sono ridotti del 3,7% per i contratti stipulati a partire dall’1 febbraio 2004.

     9.2 Nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 l’Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di efficacia, i contributi e i diritti fissi di cui al comma 9.1 applicando:

     a. il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’Istat;

     b. il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti fissato pari al 3,5%;

     c. il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

 

     Art. 10. Adeguamento della potenza disponibile

     10.1 Nel caso di superi sistematici della potenza disponibile l’impresa distributrice ha facoltà di richiedere al cliente l’adeguamento del contratto per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

     11.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dall’1 febbraio 2004.

     11.2 La deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 come successivamente modificata e integrata, continua ad essere applicata per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all’1 febbraio 2004.

 

 

ALLEGATO A

 

(Versione comprensiva delle modifiche apportate con deliberazioni n. 17/04, n. 23/04, n. 46/04, n. 63/04, n. 103/04, n. 109/04, n. 135/04, n. 148/04, n. 211/04, n. 219/04, n. 231/04, n. 235/04, n. 242/04, n. 54/05, n. 115/05, n. 230/05, n. 292/05, n. 299/05, n. 18/06, n. 27/06, n. 28/06, n. 121/06, n. 132/06, n. 232/06. La Tabella 1 è stata sostituita dalla Tabella 1 allegata alla Deliberazione 2 agosto 2006, n. 181. Per un'ulteriore modifica vedi la Deliberazione 22 settembre 2006, n. 203 e la Deliberazione 28 dicembre 2006, n. 321).