§ 40.2.266 - Deliberazione 22 settembre 2006, n. 203.
Aggiornamento per l'anno 2007 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:22/09/2006
Numero:203


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Modifiche dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04
Art. 3.  Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2007
Art. 4.  Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2007
Art. 5.  Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2007
Art. 6.  Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2007
Art. 7.  Disposizioni relative al riconoscimento in acconto dei costi di funzionamento della società Gestore del sistema elettrico S.p.a.
Art. 8.  Rinvio dell'aggiornamento delle componenti tariffarie domestiche per l'anno 2007
Art. 9.  Proposta delle opzioni tarffarie per l'anno 2007
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 40.2.266 - Deliberazione 22 settembre 2006, n. 203.

Aggiornamento per l'anno 2007 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico. Aggiornamento per l'anno 2007 dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 giugno 1996.

(G.U. 24 ottobre 2006, n. 248)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 22 settembre 2006;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/2005);

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

     la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);

     la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);

     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

     il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);

     il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2007-2011, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/2001 (di seguito: deliberazione n. 156/01);

     la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03;

     la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;

     la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

     il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

     la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04;

     la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

     la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 195/04;

     la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 196/04;

     la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

     la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 232/04;

     la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05;

     la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05 (di seguito: deliberazione n. 153/05);

     la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

     la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione n. 290/05);

     la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);

     la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);

     la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06 (di seguito: deliberazione n. 145/06);

     la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);

     il documento per la consultazione diffuso il 22 novembre 2005, recante Revisione dell'articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilità nel settore elettrico per gli anni 2006 e 2007;

     la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 299/05;

     il documento recante Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario - Anni 2005-2015, pubblicato dal GRTN S.p.a. il 30 settembre 2005;

     la comunicazione di Terna S.p.a. in data 21 settembre 2006, prot. Autorità 023221 del 21 settembre 2006.

     Considerato che:

     ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del testo integrato, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;

     con deliberazione n. 145/06, il termine di cui al precedente punto è stato prorogato;

     ai sensi del richiamato art. 6 del testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

     il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

     il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

     il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

     ai sensi del richiamato art. 15 del testo integrato la quota parte delle componenti r1 e r3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     limitatamente agli elementi r1(disMT), r1 (disBT), r3 (disMT) e r3 (disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

     mentre la quota parte delle medesime componenti r1 e r3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

     il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

     il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

     ai sensi del richiamato art. 21 del testo integrato, la componente CTR e le componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera b), del medesimo testo integrato, sono aggiornate con le stesse stesse modalità previste per la sopra richiamata componente TRAS;

     ai sensi del richiamato art. 26 del testo integrato, la quota parte delle componenti s1, s2 e s3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     limitatamente agli elementi s3(disMT), e alla componente s2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

     mentre la quota parte delle medesime componenti s1, s2 e s3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

     il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

     il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

     limitatamente all'elemento s3 (tras), il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

     i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC 6 di cui al comma 1.1 del testo integrato;

     ai sensi del comma 9.2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     Considerato che:

     il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo giugno 2005 - maggio 2006 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura dell'1,9%;

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo II trimestre 2005 - I trimestre 2006 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,6%;

     con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alle imprese distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;

     con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alla società Terna S.p.a. di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente di cui al comma 20.1, lettera b) del testo integrato, per la quota di competenza;

     l'art. 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     il decreto ministeriale 20 luglio 2004 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonchè i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;

     l'art. 9, comma 9.1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

     con delibera n. 156/2001, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001;

     con delibera n. 2 19/04 l'Autorità ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento di un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorità;

     l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo;

     l'art. 65, comma 1, del testo integrato, come modificato dalla deliberazione n. 219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

     l'art. 5 della deliberazione n. 4/06 stabilisce che gli oneri sostenuti dall'Enea per l'attività di cui all'art. 4 della medesima deliberazione sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04;

     le componenti tariffarie ed i parametri tariffari sono arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del testo integrato;

     i costi di funzionamento della società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a. (Gestore dei servizi elettrici S.p.a. a far data dall'1° ottobre 2006), sono attualmente coperti tramite il corrispettivo di cui al comma 20.1, lettera b), del testo integrato; e che la medesima società svolge essenzialmente funzioni amministrative connesse all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, e di gestione dei meccanismi incentivanti delle fonti rmnnovabili di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, nonchè dei meccanismi di cui al decreto legislativo n. 387/2003 per la parte di propria competenza;

     come riportato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 299/05, «la revisione strutturale delle fasce orarie proposta dall'Autorità nel documento di consultazione 22 novembre 2005 è stata invece rinviata all'anno 2007 (...). In particolare, è già stata avallata dal Collegio dell'Autorità la proposta, in linea con quanto consultato ai fini della rimozione di segnali distorti dai corrispettivi di trasmissione, per l'eliminazione delle fasce orarie dal servizio di trasmissione dell'energia elettrica che, unicamente per motivi operativi, è stata differita all'anno 2007»;

     gli obiettivi annuali di risparmio energetico previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, con particolare riferimento agli anni 2008 e 2009, hanno un andamento fortemente crescente;

     ai sensi dell'art. 4 del testo integrato le imprese distributrici, entro il 15 ottobre di ciascun anno, propongono all'Autorità le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intendono offrire nell'anno successivo;

     la compatibilità con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base multiorarie è disciplinata dagli articoli 11 e 12 del testo integrato;

     le tariffe Dl, D2 e D3 di cui all'art. 24 del testo integrato, destinate alle utenze domestiche in bassa tensione, includono componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita;

     con la deliberazione n. 153/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

     nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, di rivedere il sistema tariffario previsto per la generalità delle utenze domestiche in bassa tensione.

     Ritenuto che sia opportuno disporre:

     il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2007, della quota parte dei parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito, pari al 2,0% per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e al 2,2% per la potenza impegnata;

     l'adeguamento della componente UC 6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2007 pari a circa 195 milioni di euro;

     disporre l'invarianza, per l'anno 2007 e rispetto al prelievo effettuato nel corso del 2006, del prelievo per la promozione del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004;

     Ritenuto che sia opportuno:

     aggiornare i parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della necessità di evitare il disallineamento, conseguente all'effetto cumulato degli arrotondamenti già evidenziato nella deliberazione n. 202/05, del gettito tariffario per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/2003 e dal testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;

     aggiornare la componente CTR e il corrispettivo di trasmissione TRAS prevedendone l'applicazione in maniera indifferenziata nelle diverse fasce orarie;

     prevedere che i costi riconosciuti per il funzionamento della società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., a far data dal 1° gennaio 2007, non vengano più coperti nell'ambito della remunerazione del servizio di trasmissione ma vengano posti in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rmnnovabili ed assimilate, di cui all'art. 61 del testo integrato, finanziato dalla componente tariffaria A3;

     rinviare a un successivo provvedimento, da adottarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 290/05, la definizione delle modalità di riconoscimento, secondo criteri che incentivino il recupero di efficienza, dei costi di funzionamento della società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., di cui al precedente punto;

     fissare, in via transitoria, fino al completamento del procedimento di cui al precedente punto, il valore dei costi riconosciuti alla società GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., per l'anno 2007, pari a 31,6 milioni di euro;

     Ritenuto che sia inoltre opportuno:

     aggiornare il testo integrato in coerenza con le disposizioni sopra individuate, nonchè in relazione all'introduzione della nuova articolazione delle fasce orarie di cui alla deliberazione n. 181/06;

     prorogare al 30 ottobre 2006 il termine per la proposta all'Autorità delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2007;

     rinviare l'aggiornamento delle tariffe Dl, D2, D3, in vista della revisione, per l'anno 2007, delle componenti tariffarie a remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

     sospendere i termini per la proposta delle opzioni ulteriori domestiche destinate ad essere offerte nell'anno 2007;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato).

 

     Art. 2. Modifiche dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04

     1. L'art. 5, comma 5.1, del testo integrato è sostituito con il seguente:

     «5.1 Ciascuna impresa distributrice, applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, composta dalla componente tariffaria TRAS, fissata pari ai valori di cui alla tabella 2 dell'allegato n. 1.»

     2. Le tabelle 5 e 6 dell'allegato n. 1 del testo integrato, sono sostituite con le tabelle 5 e 6 allegate al presente provvedimento.

     3. All'art. 20, comma 20.1, lettera b), del testo integrato, sono soppresse le parole «del Gestore del sistema elettrico e».

     4. Al comma 42.1 del testo integrato è soppressa la lettera b).

     5. L'art. 44 del testo integrato è soppresso.

     6. Al comma 52.2, lettera b), del testo integrato, dopo le parole «decreto legislativo n. 79/1999» sono aggiunte le parole «ivi inclusi i costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore del sistema elettrico».

     7. Al comma 61.3 del testo integrato, dopo le parole «tributaria e fiscale» sono aggiunte le parole «nonchè una quota pari a un dodicesimo dei costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore del sistema elettrico».

 

     Art. 3. Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2007

     1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del testo integrato sono sostituite con la tabella 2 allegata al presente provvedimento.

     2. La tabella 3 dell'allegato n. 1 del testo integrato è sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.

     3. La tabella 7 dell'allegato n. 1 del testo integrato è sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.

     4. La componente di cui al comma 19.1 del testo integrato, per l'anno 2007 è fissata pari 0,0267 centesimi di euro/kWh.

     5. La componente di cui al comma 20.1, lettera b), del testo integrato, per l'anno 2007 è fissata pari a 0,0237 centesimi di euro/kWh.

 

     Art. 4. Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2007

     1. Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del testo integrato sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento.

 

     Art. 5. Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2007

     1. I valori della componente tariffaria UC 6 per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.

 

     Art. 6. Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2007

     1. I contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 settembre 2005, n. 202/05, sono ridotti dell'1,6%, a valere dal 1° gennaio 2007.

 

     Art. 7. Disposizioni relative al riconoscimento in acconto dei costi di funzionamento della società Gestore del sistema elettrico S.p.a.

     1. Alla società Gestore del sistema elettrico S.p.a., a copertura dei propri costi di funzionamento per l'anno 2007, è riconosciuto, in acconto e salvo conguaglio, un importo annuo complessivo pari a 31,6 milioni di euro.

 

     Art. 8. Rinvio dell'aggiornamento delle componenti tariffarie domestiche per l'anno 2007

     1. L'aggiornamento delle tabelle 13, 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del testo integrato, per l'anno 2007, è rinviato a un successivo provvedimento.

 

     Art. 9. Proposta delle opzioni tarffarie per l'anno 2007

     1. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie base e speciali per l'anno 2007, il termine di cui al comma 4.1 del testo integrato è prorogato al 30 ottobre 2006.

     2. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2007, il termine di cui al comma 4.1 del testo integrato è sospeso fino a successivo provvedimento dell'Autorità.

 

     Art. 10. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del presente provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.

     3. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

     4. L'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 1° gennaio 2007.

 

 

TABELLE