§ 40.2.7s - Delibera 26 giugno 2002, n. 123.
Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:26/06/2002
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct
Art. 3.  Aggiornamento dei parametri ?, PG, PGT e della componente CCA
Art. 4.  Aggiornamento delle componenti PV
Art. 5.  Aggiornamento delle componenti A e UC
Art. 6.  Disposizioni finali


§ 40.2.7s - Delibera 26 giugno 2002, n. 123.

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica.

(G.U. 11 luglio 2002, n. 161).

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 26 giugno 2002,

     Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 23 aprile 2002, n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 69/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

     Visti:

     * la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     * l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     * il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

     * il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

     * il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

     * il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;

     Viste:

     * la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n.198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002 e deliberazione n. 69/02 richiamata in premessa;

     * la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

     * il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità  15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

     * la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.12, del 15 gennaio 2002;

     * la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12, del 15 gennaio 2002;

     * la deliberazione n. 20/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 36 del 12 febbraio 2002;

     * la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, in corso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 124/02).

     Considerato che:

     * ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

     * ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri ?, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

     * ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;

     * ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

     Considerato che:

     * le entrate derivanti dall'applicazione della componente tariffaria A7 sono anche destinate alla copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 40.1, lettera b), del Testo integrato;

     * le previsioni di entrata relative alla componente tariffaria A7 devono essere modificate per tenere conto sia degli aggiornamenti in corso d'anno delle previsioni relative alla produzione idroelettrica per l'anno 2002, sia degli aggiornamenti delle previsioni circa l'andamento del parametro Ct nell'anno 2002;

     * per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 124/02 dell'Autorità si riduce lo sbilancio e il conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione, di cui al comma 42.3 del Testo integrato, in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

     * considerato che gli effetti di cui ai due precedenti alinea nel complesso si compensano.

     Ritenuta l’opportunità di aggiornare per il bimestre luglio-agosto 2002 componenti e parametri delle tariffe elettriche

     DELIBERA

 

     Art. 1. Definizioni

     1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

 

          Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

     2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo febbraio-maggio  2002, è fissato pari a 1,744 centesimi di euro/Mcal.

     2.2 Il parametro Ct per il bimestre (luglio-agosto) 2002 è pari a 3,941 centesimi di euro/kWh.

 

          Art. 3. Aggiornamento dei parametri ?, PG, PGT e della componente CCA

     3.1 I valori dei parametri ?, PGT e delle componenti CCA per il bimestre (luglio-agosto) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

     3.2 Il parametro PG per il bimestre (luglio-agosto) 2002 è pari a 6,00 centesimi di euro/kWh.

 

          Art. 4. Aggiornamento delle componenti PV

     4.1 I valori della componente PV sono fissati per il bimestre (luglio-agosto) 2002 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

 

          Art. 5. Aggiornamento delle componenti A e UC

     5.1 Per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002 sono confermati i valori delle componenti A e UC, di cui alle tabelle 5 e 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 24/02.

 

          Art. 6. Disposizioni finali

     6.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

 

     Relazione tecnica

     Per l’aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica.

 

     1.Introduzione

     1.1 Per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell’Allegato 1 della deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 2%.

     1.2 Ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, è previsto che il parametro Ct venga aggiornato bimestralmente, qualora il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) registri variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 2%.

     1.3 Ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato) è previsto che i parametri g, PG e PGT, la componente CCA e la componente PV siano pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore applicato nel bimestre in corso.

     1.4 Il provvedimento proposto:

     - prevede l’aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente aggiornamento del parametro Ct;

      - fissa i livelli dei parametri g, PG e PGT e delle componenti CCA e PV, il cui valore dipende dal valore assunto dal costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97.

 

     2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo unitario variabile riconosciuto dell’energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali.

     2.1 Per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità n. 70/97, è aumentato dell’ 8,26% rispetto al corrispondente valore del bimestre precedente, passando da 1,611 a 1,744 centesimi di euro/Mcal. Tale aumento riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (febbraio-  maggio 2002), sia una modesta rivalutazionedell’euro nei confronti del dollaro Usa.

     2.2 In particolare, gli indici calcolati per il quadrimestre febbraio-maggio 2002 relativi al carbone, all’olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

     l’indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 1,012 a 0,965 centesimi di euro/Mcal (-4,62%). La diminuzione riflette le quotazioni del carbone da vapore sui principali mercati di approvvigionamento che hanno mostrato, nel quadrimestre di riferimento, quotazioni stabili intorno a 35 US$/t, ma su valori medi decisamente inferiori a quelli del quadrimestre precedente (40-41 US$/t);

     l’indice dell’olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 1,671 a 1,819 centesimi di euro/Mcal (+8,83%). L’aumento riflette la rilevante crescita delle quotazioni degli oli combustibili che è stata registrata a partire dal mese di marzo, dopo un periodo di prezzi cedenti che dal mese di novembre 2001 fino al mese di febbraio 2002 ha fatto registrare i minimi storici dell’anno 2001;

     l’indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 1,889 a 2,115 centesimi di euro/Mcal (+11,95 %). Anche per il gas naturale, l’aumento è il risultato dell’andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.

     2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto al bimestre precedente. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell’imposta sui consumi di carbone fissate, per l’anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l’anno 2000 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per gli anni 1999, 2000 e 2001.

 

     3. Aggiornamento del parametro Ct

     3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali; occorre pertanto procedere, ai sensi della deliberazione n. 230/00, all’aggiornamento del parametro Ct, con decorrenza dall’1 luglio 2002.

     3.2 Stante il livello del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, di cui all’articolo 6, comma 6.5 della deliberazione n. 70/97, (Rt) pari a 2260 kcal/kWh, così come modificato dalla deliberazione dell’Autorità n. 244/00 del 28 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, per effetto dell’aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l’energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002 è pari a 3,941 centesimi di euro/kWh, contro i 3,641 centesimi di euro/kWh del terzo bimestre (maggio–giugno)  2002.

     3.3 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

 

     4 Aggiornamento dei parametri g, PG, PGT e della componente CCA della tariffa elettrica

     4.1 I corrispettivi per il servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l’utenza domestica in bassa tensione previsti dall’attuale disciplina, in particolare dall’articolo 20 del Testo integrato, comprendono la componente CCA. In particolare, il comma 20.1 del Testo integrato fissa la componente CCA pari:

     a. al prodotto tra il parametro g ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

     b. al prodotto tra il parametro l ed il parametro PGT per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

     4.2 Il comma 20.2 del Testo integrato prevede che i parametri g, PG e PGTe la componente CCA siano pubblicati dall’Autorità all’inizio di ciascun bimestre. Il livello dei parametri g, PG e PGT dipendono infatti dal livello del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso. Tale prezzo si articola:

     in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e fissata, per l’anno 2002, dalla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2001 n. 318/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 318/01);

     in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al parametro Ct, che nel quarto bimestre risulta pari a 3,941 centesimi di euro/kWh.

     4.3 Il livello del parametro g, per ciascuna tipologia contrattuale, secondo la definizione del Testo integrato esprime lo scostamento rispetto alla media del costo di acquisto dell’energia elettrica per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

     4.4 Il livello del parametro g dipende quindi dalla stima del profilo di prelievo del sottoinsieme di clienti finali a cui si applica la componente CCA non differenziata per ciascuna fascia oraria. A tale proposito appare opportuno sottolineare che i profili di prelievo di tale sottoinsieme di clienti risulta più spostato verso le ore in cui il parametro PGT assume valori più elevati (ore di punta) rispetto al sottoinsieme di clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria. Ciò comporta un aumento del parametro g rispetto ai valori indicati per gli anni 2000 e 2001. Il livello del parametro g è funzione del livello del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso. Per questo motivo, il Testo integrato prevede che anche tale parametro venga aggiornato dall’Autorità all’inizio di ciascun bimestre.

     4.5 Sulla base del livello del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, è stato  fissato il livello del parametro PG per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002. Il valore del parametro PG relativo al quarto bimestre 2002 risulta pari a 6,000 centesimi di euro/kWh e aumenta rispetto al bimestre precedente, per effetto dell’aumento del valore del parametro Ct.

     4.6 Nel provvedimento in oggetto viene infine determinata la componente CCA per i clienti del mercato vincolato. La tabella 2 riporta i livelli della componente CCA relativi al quarto bimestre (luglio – agosto) 2002.

 

     5. Aggiornamento delle componenti PV della tariffa elettrica.

     5.1 Le tariffe D2 e D3 previste dall’attuale disciplina in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti in bassa tensione per usi domestici, in particolare dall’articolo 22 del Testo integrato e la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2001 n. 316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 316/01), comprendono le componenti PV.

     5.2 Tali componenti PV sono pari al prodotto del parametro Ct e del coefficiente f, come fissato dalla tabella 1 della deliberazione n. 316/01.

     5.3 La tabella 3 riporta i valori delle componenti PV per il quarto bimestre (luglio-agosto) 2002.

 

     6. Aggiornamento delle componente tariffaria A3 della tariffa elettrica

     6.1 Ai sensi dell’articolo 40 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3 e, in parte, dalla componente tariffaria A7. La componente tariffaria A3 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto da tutti i clienti finali mentre la componente tariffaria A7 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto per i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti di produzione per i quali è prevista la compensazione della maggiore valorizzazione dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000.

     6.2 Ai sensi dell’articolo 42 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire:

     a. la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l’acquisto di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all’articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;le residue competenze, relative a periodi precedenti l’1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP 6/92, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto costi energia;

     b. la differenza tra l’ammontare dell’IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di energia elettrica effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell’articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 (IVA a credito) e l’ammontare dell’IVA versata al Gestore della rete dagli acquirenti di detta energia (IVA a debito);

     c. le competenze del Conto costi energia residuali dopo la chiusura del costo stesso.

     6.3 Secondo le più recenti stime è prevista una sensibile riduzione delle entrate derivanti dall’applicazione della componente A7, per effetto della scarsa idraulicità che ha caratterizzato i primi mesi del 2002. L’effetto quantità sulle entrate attese dall’applicazione della componente A7 è solo parzialmente compensato dalla variazione del parametro Ct, che produce un aumento del valore unitario della medesima componente A7. Nel complesso si stima una riduzione del gettito di circa 130 milioni di euro.

     6.4 La stima delle quantità di energia elettrica prodotta da impianti geotermoelettrici ed idroelettrici non da pompaggio con potenza nominale superiore a 3 MW, soggetti all’applicazione della componente tariffaria A7, è stata effettuata considerando sia le informazioni pervenute dal Gestore della rete, sia i dati relativi alla produzione di fonte idroelettrica e geotermoelettrica dei primi cinque mesi dell’anno 2002. Le stime presentate dal Gestore della rete mostravano una riduzione della produzione di 10 TWh (circa il 36%) rispetto alle ipotesi formulate a inizio anno, che prevedevano una riduzione del 7% rispetto alla quantità soggetta nell’anno precedente. La stima presentata dal Gestore della rete è apparsa eccessivamente pessimistica e non in linea con i dati riferiti alla produzione idroelettrica e geotermoelettrica dei primi cinque mesi dell’anno. Gli Uffici dell’Autorità hanno pertanto formulato un’ipotesi intermedia, secondo la quale la produzione complessiva dell’anno 2002 soggetta all’applicazione della componente A7 si assesta intorno a 23 TWh, con una riduzione complessiva rispetto all’anno precedente pari al 25%.

     6.5 L’effetto prezzo prodotto dall’aumento del parametro Ct va invece valutato considerando le modalità di calcolo della componente tariffaria A7, definite all’articolo 35 del Testo integrato. Tale componente è pari alla quota, fissata per l’anno 2002 al 75%, della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre e il valore medio ponderato della componente del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, per l’anno 2000, a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 2.1, lettera a) della deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 1999 n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99). In via prudenziale si è stimato che il parametro Ct possa assumere, su base annua, un valore medio di 3, 796 centesimi di euro/kWh.

     6.6 La riduzione del gettito derivante dall’applicazione della componente A3 risulta compensato da un lato dalla riduzione della differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l’acquisto di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all’articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per effetto dell’aumento del parametro Ct; dall’altro lato dalla riduzione della differenza tra l’ammontare dell’IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di energia elettrica effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell’articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 (IVA a credito) e l’ammontare dell’IVA versata al Gestore della rete dagli acquirenti di detta energia (IVA a debito), per effetto delle nuove modalità di applicazione delle componenti A2, A3, A5 e A6, prevista per i clienti del mercato libero dalla delibera dell’Autorità n. 124 del 26 giugno 2002.

     6.7 Nel complesso gli effetti sopra descritti sostanzialmente si annullano. Non è pertanto necessario prevedere alcuna variazione delle aliquote della componente A3.

 

 

TABELLE