§ 40.2.7r - Delibera 26 giugno 2002, n. 124.
Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie a2,a3,a5,a6.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:26/06/2002
Numero:124


Sommario
Art. 1.  Modificazioni del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
Art. 2.  Modificazione delle condizioni transitorie per l’erogazione del servizio di dispacciamento
Art. 3.  Pubblicazioni e entrata in vigore


§ 40.2.7r - Delibera 26 giugno 2002, n. 124.

Modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie a2,a3,a5,a6.

(G.U. 12 luglio 2002, n. 162).

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 26 giugno 2002,

     Premesso che:

     * con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, è stato approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità  15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: Testo integrato);

     * la parte III del Testo Integrato reca le disposizioni disciplinanti l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

* il comma 34.2 del Testo integrato prevede sei componenti tariffarie denominate A2, A3, A4, A5, A6, A7 (di seguito: le componenti tariffarie); e che, in particolare, la componente tariffaria A3, è finalizzata, tra l'altro, alla copertura degli oneri sostenuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

     * la componente tariffaria A3 alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate che viene utilizzato per coprire , ai sensi del comma 42.1, del Testo integrato, la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99 sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché, ai sensi del successivo comma 43.2 del medesimo Testo integrato, le residue competenze, relative a periodi precedenti l'1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, titolo IV del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n.6, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto costi energia;

     * ai sensi dell'articolo 42 del Testo integrato, i contributi per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, a valere sul gettito generato dalla componente A3, sono stati estesi all'anticipazione di importi volti a compensare lo sbilancio che, in conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul conto IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a riversare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi percepiti dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta in tal modo maturato;

     * le componenti tariffarie, con eccezione della sola componente tariffaria A7 sono attualmente applicate come maggiorazioni ai corrispettivi per il servizio di trasporto erogato ai clienti finali e come maggiorazioni ai corrispettivi per il servizio di trasporto fornito a imprese distributrici, limitatamente agli usi finali delle stesse;

     Visti:

     * la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95);

     * la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 027 del 30 gennaio 1997;

     * il decreto legislativo n. 79/99;

     Visti:

     * il Testo integrato;

     * la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01), recante l'adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato,  entrambe contenute nell'Allegato A alla medesima deliberazione;

     * la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002, recante modificazioni e integrazioni della deliberazione n. 317/01, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione risultante dalla integrazione delle suddette modificazioni e integrazioni nell'Allegato A alla deliberazione n. 317/01 (di seguito: condizioni transitorie del servizio di dispacciamento);

     * la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 66/02, pubblicata nel sito internet dell'Autorità il 23 aprile 2002, recante l'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui all'articolo 3.1, comma 3.1.1, condizioni transitorie del servizio di dispacciamento (di seguito: deliberazione n. 66/02);

     Considerato che:

     * l'entrata in operatività, nell'anno 2002, di nuova capacità di generazione ammessa al regime di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99 determina un aumento della quantità di energia elettrica che il  Gestore della rete, ai sensi del medesimo articolo, è tenuto a ritirare, con il conseguente incremento dello sbilancio economico tra i costi di acquisto della suddetta energia elettrica incentivata e i ricavi derivanti dalla vendita della medesima energia elettrica;

     * la situazione congiunturale dei primi mesi dell'anno 2002, con particolare riferimento allo sfavorevole andamento idrologico che ha, di fatto, ridotto la producibilità degli impianti di generazione idroelettrici installati sul territorio nazionale, ha fortemente condizionato gli effetti dell'applicazione del regime della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici (cosiddetta estrazione della rendita idroelettrica); e che detta situazione ha ridotto il gettito della  componente A7 imposta ai titolari di impianti idroelettrici quale adeguamento dei corrispettivi dagli stessi dovuti al Gestore della rete per il servizio di trasporto;

     * in conseguenza di quanto descritto negli alinea precedenti, si è venuta a determinare un consistente incremento dell'esposizione del Gestore della rete in relazione agli oneri commerciali e fiscali rivenienti dalle compravendite di energia elettrica cui è tenuto ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, del peso delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti del servizio di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale;

     * il Gestore della rete, secondo le disposizioni del Testo integrato, pur qualificato come esercente, in regime di concessione esclusiva, del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, non eroga direttamente detto servizio ai clienti finali; e che, di conseguenza, il Gestore della rete non ha rapporti commerciali con detti clienti che remunerano il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale versando all'impresa distributrice territorialmente competente un corrispettivo che comprende una componente a remunerazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale da questa sostenuti;

     * la disciplina delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento comprende, tra l'altro, la regolazione delle condizioni economiche e, in particolare, all'articolo 5, commi 5.1, 5.2 e 5.4, dei corrispettivi per il bilanciamento dovuti dai clienti del mercato libero al Gestore della rete rispettivamente per ciascun punto di prelievo nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale acceso in esito alla stipula di un contratto da predisporre, ai sensi dell'articolo 2.4 delle condizioni transitorie del servizio di dispacciamento, in applicazione dello schema approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 66/02;

     * la disciplina di cui al precedente alinea e la disciplina delle condizioni economiche del servizio di trasporto integrano il regime dei corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale che l'Autorità definisce ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/99, tale definizione comprendendo, ai sensi del successivo comma 11, anche la fissazione delle componenti tariffarie di adeguamento dei medesimi corrispettivi ai fini della copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

     * il comma 34.2 del Testo Integrato prevede che le componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 si applicano come maggiorazioni ai:

     a. corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2, sezione 1 e titolo III, sezione 2, della medesima parte;

     b. corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2, sezione 2, limitatamente agli usi finali delle imprese distributrici;

     * la componente tariffaria A4, è finalizzata alla perequazione, in capo alle imprese distributrici, dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 gennaio 2000 ;

     Ritenuta l'opportunità:

     * di contenere l'onere per il finanziamento delle finalità sottese alla imposizione della componente tariffaria A3 , da un lato, rendendo la gestione del gettito generato dall'imposizione di detta componente tariffaria più aderente alle finalità cui è vincolato e, dall'altro, attraverso modifiche del sopra richiamato regime delle componenti tariffarie che creino le condizioni per una più efficiente gestione degli oneri fiscali generati dall'attività di compravendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;

     * di prevedere che, per quanto riguarda i clienti del mercato libero, le componenti tariffarie A2, A3, A5 e A6 non siano applicate come maggiorazione ai corrispettivi del servizio di trasporto versati da questi ultimi all'impresa distributrice per ambito territoriale di competenza, ma ai corrispettivi per il bilanciamento erogato agli stessi clienti dal Gestore della rete, ferma restando l'invarianza del carico complessivo e relativo risultante dall'imposizione sulla generalità dei clienti finali, come regolato dalle determinazioni dell'Autorità;

     * di prevedere che il Gestore della rete possa trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato, il gettito generato dall'imposizione della componente tariffaria A3 nei termini di cui al precedente alinea;

     * di prevedere, inoltre, in capo alla Cassa conguaglio, la facoltà di delegare alle imprese distributrici  il versamento diretto al Gestore della rete di una percentuale del gettito della componente A3 dalle stesse riscossa, definita dalla stessa Cassa in relazione alle esigenze di gettito poste dalla erogazione dei contributi di cui al comma 42.3 del Testo integrato;

     DELIBERA

 

     Art. 1. Modificazioni del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica

     1.1 Il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito richiamato come il Testo integrato), è modificato come segue:

     a) all'articolo 34 è inserito un comma 34.3.1 formulato come segue:

"34.3.1 Ai fini della applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 34.2, lettere a), b), d) ed e) i corrispettivi di cui al comma 34.3, lettera a), sono solo quelli dovuti dai clienti del mercato vincolato".

     b) all’articolo 40 è inserito un comma 40.5 formulato come segue:

“40.5 La Cassa è autorizzata a delegare agli esercenti che percepiscono i corrispettivi di cui al comma 34.3.1 il versamento al Gestore della rete, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6, di una percentuale del gettito della componente tariffaria A3 fissata dalla stessa Cassa, tenuto conto delle spettanze dei soggetti aventi diritto ai contributi gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate”.

 

          Art. 2. Modificazione delle condizioni transitorie per l’erogazione del servizio di dispacciamento

     2.1 Le condizioni transitorie per l’erogazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica  di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito richiamato come Allegato A), sono modificate mediante inserimento nell’articolo 5 di un comma 5.7 formulato nel modo seguente: “5.7 Ai corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera a),  5.2, lettera a) e 5.4 si applica, come maggiorazione, le componenti tariffarie di cui al comma 34.2 lettere a), b), d) ed e) del Testo integrato. Il Gestore della rete è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato, il gettito generato dall’imposizione della componente A3 nei termini di cui al presente comma.L’ammontare della trattenuta può essere ridotto dalla Cassa in relazione alle esigenze di cui al comma 42.2 del Testo integrato.”

 

          Art. 3. Pubblicazioni e entrata in vigore

     3.1 Il Testo integrato e l’Allegato A, nelle versioni risultanti dalle modificazioni approvate con il presente provvedimento, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

     3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall’1 luglio 2002.