§ 40.2.30 - L. 18 dicembre 1973, n. 880.
Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:18/12/1973
Numero:880


Sommario
Art. 1.      La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di [...]
Art. 2.      Nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale identificate a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 i [...]
Art. 3.      Sulla base dei programmi e dell'indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del ministro per l'industria, il [...]
Art. 4.      I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'ENEL al ministero dell'industria, del [...]
Art. 5.      L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i ministri per la pubblica istruzione, per la [...]
Art. 6.      Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sarà costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'ENEL una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con [...]
Art. 7.      I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data d'entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 8.      Per la localizzazione e la costruzione dell'impianto per il trasporto dell'energia elettrica a 380 kV Poggio a Caiano-Roma nord, già autorizzato dal CIPE, si applicano, limitatamente agli atti [...]


§ 40.2.30 - L. 18 dicembre 1973, n. 880.

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.

(G.U. 7 gennaio 1974, n. 6).

 

Art. 1.

     La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolati dalle norme seguenti.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale identificate a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 i programmi pluriennali di costruzione di cui al n. 1 dell'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 i programmi pluriennali di costruzione di cui al n. 1 dell'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sono approvati dal CIPE d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

     In detti programmi saranno in particolare indicate le aree geografiche nelle quali sia opportuna o conveniente la localizzazione degli impianti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese.

     Dopo la presentazione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione dell'ENEL è chiamato a illustrare l'attività dell'ENEL, con specifico riferimento alla costruzione di nuovi impianti elettrici di qualsiasi tipo, di fronte a una commissione parlamentare composta di 5 senatori e di 5 deputati scelti dai presidenti delle due camere [1].

 

     Art. 3.

     Sulla base dei programmi e dell'indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambiente.

     Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.

     In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente, il CIPE, con la partecipazione del presidente della giunta regionale competente per territorio, determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.

     La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.

     Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'ENEL anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.

     Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica nell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilità nonché indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge [2].

     Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce il termine entro il quale debbono essere iniziate le espropriazioni e i lavori [2].

 

     Art. 4.

     I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'ENEL al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.

     La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'ENEL.

     I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'ultimazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, d'acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione d'acqua di mare [3].

     Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità, nonché il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

     Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del capo VII del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

 

     Art. 5.

     L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il presidente della regione interessata.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sarà costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'ENEL una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con terminali doppi, di adeguata densità ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso.

     Dovranno essere altresì installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.

     La rete di cui al primo comma è costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due terminali, nonché da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.

     Uno dei due terminali è a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'ENEL cosi come alle strumentazioni di cui al secondo comma.

     Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione come media nelle 24 ore e superiore allo 0,25 parti per milione nella mezz'ora, è fatto obbligo all'ENEL di adottare ogni immediato accorgimento perché l'inquinamento rientri nei limiti suddetti.

 

     Art. 7.

     I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data d'entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni:

     1) Rossano;

     2) Monte Sant'Angelo;

     3) Santi Cosma e Damiano - Castelforte (località Vignali);

     4) Civitavecchia (località Torvaldaliga Nord);

     5) Chivasso;

     6) Porto Tolle (località Valle Lustraura);

     7) Brindisi;

     8) Tavazzano con Villavesco-Montanaso Lombardo;

     9) Vado Ligtre-Quiliano.

     Restano salve le autorizzazioni già concesse per i predetti impianti.

 

     Art. 8.

     Per la localizzazione e la costruzione dell'impianto per il trasporto dell'energia elettrica a 380 kV Poggio a Caiano-Roma nord, già autorizzato dal CIPE, si applicano, limitatamente agli atti della procedura ancora da compiere, le norme degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, sostituito al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ministero dei lavori pubblici.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7, L. 2 agosto 1975, n. 393.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14, L. 2 agosto 1975, n. 393.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14, L. 2 agosto 1975, n. 393.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10, L. 2 agosto 1975, n. 393.

[4] Comma abrogato dall'art. 21, L. 2 agosto 1975, n. 393.