§ 40.1.91 - Deliberazione 30 settembre 2005, n. 206.
Disposizioni urgenti in materia di determinazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale e di distribuzione e fornitura di gas [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:30/09/2005
Numero:206

§ 40.1.91 - Deliberazione 30 settembre 2005, n. 206.

Disposizioni urgenti in materia di determinazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale e di distribuzione e fornitura di gas diversi da gas naturale.

(G.U. 15 ottobre 2005, n. 241)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 30 settembre 2005;

     Visti:

     il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, come successivamente modificato e integrato;

     la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;

     il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239;

     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04);

     la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

     la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

     la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);

     la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 122/05;

     la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196/05;

     la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);

     la sentenza del Tar Lombardia 13 aprile 2005, n. 823/05 (di seguito: sentenza n. 823/05);

     la sentenza del Tar Lombardia 12 luglio 2005, n. 3403/05 (di seguito: sentenza n. 3403/05);

     l'ordinanza del Consiglio di Stato 30 agosto 2005, n. 4013/05 (di seguito: ordinanza n. 4013/05);

     Considerato che:

     con la sentenza n. 531/05 del Tar Lombardia ha annullato parzialmente l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8 della deliberazione n. 170/04 nelle parti in cui:

     (a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

     (b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;

     il principio riportato alla lettera (a) dispiega i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2004-2005, mentre quello di cui alla lettera (b), come anche confermato dallo stesso Tar Lombardia con sentenza n. 3403/05, riguarda i procedimenti relativi agli anni termici successivi; e che avverso la statuizione di cui alla lettera (b), l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, la cui decisione è prevista entro il mese di dicembre 2005;

     con riferimento all'anno termico 2004-2005, l'Autorità, con deliberazione n. 62/05, ha previsto che, nelle more del procedimento avviato per l'ottemperanza alla statuizione di cui alla precedente lettera (a), la transitoria applicazione dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04, salvo successivo conguaglio;

     con riferimento all'anno termico 2005-2006, invece, sino all'esito del giudizio di appello, l'aggiornamento delle tariffe per il servizio di distribuzione del gas naturale, non può essere effettuato applicando alcuna percentuale di recupero di produttività; e che ciò determina un anomalo incremento delle tariffe destinato a protrarsi sino alla decisione Consiglio di Stato sul predetto appello;

     detto aumento tariffario risulta particolarmente significativo anche in ragione dell'attuale contesto congiunturale, già caratterizzato da un forte rialzo delle condizioni economiche di fornitura, per la parte relativa al costo della materia prima, per le quali è stato riconosciuto un aumento pari al 3,8%, in conseguenza del rincaro dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati;

     alla luce del contesto congiunturale sopra tracciate, l'aumento delle tariffe distribuzione del gas naturale genererebbe, inoltre, ulteriori impulsi inflazionistici;

     quanto sopra evidenzia che a fronte della predetta situazione, per gli esercenti si verifica un anomalo sovraricavo, ininfluente per l'equilibrio economico- finanziario degli stessi, peraltro destinato ad essere totalmente o parzialmente riassorbito in esito al giudizio di appello;

     Considerato che:

     con la sentenza n. 823/05, il Tar Lombardia, ha parzialmente annullato gli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 173/04; e che tale statuizione dispiega i propri effetti sui procedimenti di approvazione del vincolo sui ricavi a partire dall'anno termico 2004-2005, travolgendo le tariffe per tale anno approvate dall'Autorità;

     con l'ordinanza n. 4013/05, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione degli effetti della predetta sentenza, avanzata dall'Autorità, stante la fissazione dell'udienza del 6 dicembre 2005 per la trattazione di controversie concernenti la medesima questione di diritto;

     il combinato disposto della sentenza n. 823/05 e della deliberazione n. 104/04, che limita al 30 settembre 2004 l'ambito temporale di validità delle tariffe approvate per l'anno termico 2003-2004, determina, almeno sino alla decisione da parte del Consiglio di Stato della predetta questione, l'impossibilità di applicare agli utenti del servizio di fornitura di gas diversi dal gas naturale tariffe validamente approvate dall'Autorità; e che ciò espone il consumatore finale all'applicazione di corrispettivi arbitrariamente determinati dagli esercenti;

     Ritenuto che:

     sia necessario e urgente tutelare il consumatore finale dagli effetti negativi sopra richiamati, che verrebbero a prodursi in seguito dell'applicazione dell'attuale disciplina di aggiornamento delle tariffe di distribuzione del gas naturale, in carenza della disciplina del recupero di produttività;

     sia necessario e urgente assicurare certezza ai consumatori finali di gas diversi dal gas naturale, nonchè tutelare i medesimi da possibili abusi cui l'assenza di tariffe validamente approvate dall'Autorità li espone;

     sia a tal fine opportuno:

     (a) relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale, prorogare la validità delle tariffe approvate nonchè determinate dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005, salvo successivo conguaglio;

     (b) relativamente ai servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, prevedere l'applicazione, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, salvo successivo conguaglio, dei corrispettivi indicati nelle proposte approvate nonchè quelli determinati dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005;

     le misure sopra indicate, nel trimestre di applicazione, siano ininfluenti sull'equilibrio economico-finanziario degli esercenti;

 

     Delibera:

 

     1. Di prorogare, per l'anno termico 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell'Autorità e salvo conguaglio, la validità delle tariffe di distribuzione di gas naturale approvate nonchè determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'anno termico 2004-2005, ai sensi della disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04.

     2. Di prevedere che, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell'Autorità e salvo conguaglio, gli esercenti i servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale applichino i corrispettivi indicati nelle proposte approvate dall'Autorità nonchè quelli determinati ai sensi dell'art. 12, comma 12.6, della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, per l'anno termico 2004-2005.

     3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.