§ 3.2.8 – L. 27 dicembre 1956, n. 1414.
Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, e del vincolo alberghiero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:27/12/1956
Numero:1414


Sommario
Art. 1.      Il vincolo alberghiero, già prorogato con legge 5 aprile 1952, n. 234, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1964
Art. 2.      I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente [...]
Art. 3.      I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. [...]
Art. 4.      Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a 51 volte l'ammontare dei canoni dovuti [...]
Art. 5.      Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad aver vigore le disposizioni vigenti
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 3.2.8 – L. 27 dicembre 1956, n. 1414. [1]

Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, e del vincolo alberghiero.

(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).

 

     Art. 1.

     Il vincolo alberghiero, già prorogato con legge 5 aprile 1952, n. 234, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1964 [2].

 

          Art. 2.

     I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1962.

 

          Art. 3.

     I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati con decorrenza dal 1° gennaio 1956, nella misura annua del 20 per cento.

     Gli aumenti di cui al comma precedente sono applicati con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento al canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

     Gli aumenti stessi si applicano anche ai canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge riguardanti immobili alberghieri locati per la prima volta tra il 1° luglio 1944 (Italia centro meridionale) o tra il 1° luglio 1945 (Italia settentrionale) e il 4 gennaio 1947.

     Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, dalla legge 29 maggio 1951, n. 358, nonchè dal decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito in legge 16 febbraio 1952, n. 58, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dalle applicazioni di tali disposizioni.

 

          Art. 4.

     Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a 51 volte l'ammontare dei canoni dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

 

          Art. 5.

     Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad aver vigore le disposizioni vigenti.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1967 dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1964, n. 1357.