§ 3.2.7 – L. 29 maggio 1951, n. 358.
Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:29/05/1951
Numero:358


Sommario
Art. 1.      Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951
Art. 2. 
Art. 3.      Le pigioni dovute per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già aumentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto [...]
Art. 4.      Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori di alberghi, pensioni o locande, che non occupando l'intero immobile lo godono in comunione con altri inquilini, degli [...]
Art. 5.      Con altra legge saranno dettate nuove norme relative al vincolo alberghiero, all'ulteriore aumento delle pigioni a partire dal 1° gennaio 1952, ed ai casi di deroga alla [...]
Art. 6.      Per tutto quanto non risulti diversamente regolato dalla presente legge continueranno ad avere vigore le disposizioni vigenti
Art. 7.      La presente legge avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 3.2.7 – L. 29 maggio 1951, n. 358. [1]

Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

(G.U. 30 maggio 1951, n. 123).

 

     Art. 1.

     Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951.

 

          Art. 2. [2]

     I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati in virtù del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, o per accordo tra le parti in base all'art. 29 dello stesso decreto, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1955, qualora la locazione abbia scadenza anteriore a tale data.

     La proroga prevista nel precedente comma rimane ferma anche nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, della proprietà o dell'usufrutto dell'immobile.

 

          Art. 3.

     Le pigioni dovute per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già aumentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, sono aumentate, con decorrenza dal 1° gennaio 1951, nella misura del 125 per cento sull'ammontare dovuto alla data del 31 dicembre 1950.

     Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.

 

          Art. 4.

     Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori di alberghi, pensioni o locande, che non occupando l'intero immobile lo godono in comunione con altri inquilini, degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua e della luce e per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 20 per cento.

     Tale rivalsa per quanto concerne l'ascensore è fatta in proporzione dell'uso che ciascun inquilino può farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio, ferme le diverse disposizioni che regolano il condominio.

     Il locatore deve comunicare ai conduttori le distinte delle spese per cui chiede la rivalsa.

 

          Art. 5.

     Con altra legge saranno dettate nuove norme relative al vincolo alberghiero, all'ulteriore aumento delle pigioni a partire dal 1° gennaio 1952, ed ai casi di deroga alla proroga dei contratti di locazione.

 

          Art. 6.

     Per tutto quanto non risulti diversamente regolato dalla presente legge continueranno ad avere vigore le disposizioni vigenti.

 

          Art. 7.

     La presente legge avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda di cui al presente articolo è stata da ultimo protratta, per effetto dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 1956, n. 292, fino alla data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1956.