§ 60.2.4 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 540 .
Modificazioni al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:16/04/1948
Numero:540


Sommario
Art. 1.      I canoni per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, aumentati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 [...]
Art. 2.      Il minimo degli incassi lordi di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e la somma da detrarsi dagli incassi lordi ai sensi [...]
Art. 3.      L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, si applica anche nei confronti dei conduttori di alberghi, pensioni o locande che, non occupando l'intero [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 60.2.4 - D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 540 [1] .

Modificazioni al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

(G.U. 29 maggio 1948, n. 123)

 

 

     Art. 1.

     I canoni per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, aumentati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, possono essere ulteriormente aumentati dell'ottanta per cento.

     L'aumento previsto nel comma precedente decorre dal 1° gennaio 1948 e deve essere chiesto al conduttore con raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Il conduttore ha facoltà di corrispondere la differenza di pigione maturatasi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in tre rate mensili a decorrere dalla stessa data.

     Se la richiesta è fatta dopo il termine indicato nel secondo comma, l'aumento decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta.

 

          Art. 2.

     Il minimo degli incassi lordi di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e la somma da detrarsi dagli incassi lordi ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, possono essere stabiliti dalle parti anche in misura diversa dai limiti indicati nelle norme stesse. In difetto d'accordo, la controversia è decisa dal collegio arbitrale di cui all'art. 7 del citato decreto, tenuti presenti i criteri fissati nell'art. 8 dello stesso decreto nonché quanto nel passato è stato corrisposto in misura diversa da quella decisa dal collegio.

     Le variazioni apportate ai limiti previsti nelle norme di cui al precedente comma decorrono dal primo del mese successivo a quello in cui la revisione viene richiesta.

 

          Art. 3.

     L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, si applica anche nei confronti dei conduttori di alberghi, pensioni o locande che, non occupando l'intero stabile, lo godono in comune con altri inquilini.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.