§ 39.5.39 - D.L. 9 marzo 1995, n. 67.
Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352 , recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.5 referendum
Data:09/03/1995
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1. Il quarto comma dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni [...]
Art. 3.      1. Il quarto comma dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 39.5.39 - D.L. 9 marzo 1995, n. 67. [1]

Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352 , recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(G.U. 9 marzo 1995, n. 57).

 

Art. 1.

     1. Il quarto comma dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nel primo comma dell'art. 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "ed i relativi allegati,"; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "ed agli atti relativi"; dopo il terzo comma del predetto articolo è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Nel primo comma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede"; dopo il primo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Nel terzo comma dell'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "e agli atti relativi".

 

     Art. 2.

     1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

 

     Art. 3.

     1. Il quarto comma dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 5 maggio 1995, n. 159.