§ 1.1.657 - Regolamento 15 febbraio 2006, n. 262.
Regolamento (CE) n. 262/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:15/02/2006
Numero:262


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.657 - Regolamento 15 febbraio 2006, n. 262.

Regolamento (CE) n. 262/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2729/2000 recante modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo

(G.U.U.E. 16 febbraio 2006, n. L 46).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 72, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione prevede una verifica sistematica sul posto delle particelle per le quali è stata presentata una domanda di premio di abbandono definitivo.

      (2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, la procedura che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande relative al premio di abbandono prevede tra l’altro la verifica, successiva alla presentazione della domanda, dell’esistenza dei vigneti di cui trattasi, della loro superficie e della resa media o della capacità produttiva nonché la verifica dell’avvenuta estirpazione.

      (3) Dal momento che grazie agli sviluppi tecnologici il telerilevamento è diventato uno strumento affidabile, è opportuno che agli Stati membri che lo desiderano sia lasciata la possibilità di avvalersi dello strumento suddetto, qualora la sua applicazione consenta di mantenere il livello di verifica.

      (4) Per quanto riguarda il controllo nel corso del quale è constatata l’esistenza dei vigneti di cui trattasi e sono valutate la superficie, la resa media o la capacità produttiva dei vigneti suddetti, è indispensabile una verifica sul posto, perché questi fattori non possono essere controllati mediante telerilevamento.

      (5) Il telerilevamento consente invece di verificare l’avvenuta estirpazione dei vigneti ed è quindi opportuno permetterne l’utilizzazione in questa fase del controllo.

      (6) Dal momento che è difficile calcolare la superficie mediante telerilevamento, occorre limitare l’utilizzazione di questo metodo ai casi in cui l’abbandono riguarda intere particelle vitate.

      (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2729/2000.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000, è aggiunto il seguente terzo comma:

     «La verifica dell’avvenuta estirpazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 può essere effettuata mediante telerilevamento se si tratta dell’abbandono di un’intera particella vitata.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.