§ 1.1.429 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 2336.
Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/12/2003
Numero:2336


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Stesura del bilancio comunitario.
Art. 3.  Informazioni relative all'alcole etilico di origine agricola.
Art. 4.  Informazioni relative all'alcole etilico di origine non agricola.
Art. 5.  Rilascio dei titoli.
Art. 6.  Periodo di validità.
Art. 7.  Comunicazioni relative ai titoli d'importazione.
Art. 8.  Cauzione.
Art. 9.  Invio delle informazioni.
Art. 10.  Abrogazione.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 1.1.429 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 2336.

Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Affinché la Commissione possa redigere il bilancio comunitario del mercato dell'alcole previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 670/2003 e avere una visione d'insieme dell'evoluzione degli scambi, è necessario che gli Stati membri le trasmettano regolarmente, in un formato uniforme, i dati relativi ai quantitativi di alcole prodotto, importato, esportato e smaltito, nonché alle scorte di fine campagna e alle stime della produzione.

     (2) Per certi usi, l'alcole etilico di origine agricola può essere sostituito dall'alcole etilico di origine non agricola. Il bilancio comunitario deve quindi comprendere anche questo prodotto.

     (3) Per poter valutare meglio l'evoluzione del mercato, gli Stati membri e la Commissione devono seguire costantemente il flusso degli scambi. A tale fine, è utile predisporre il rilascio di titoli d'importazione. È opportuno che le comunicazioni concernenti i titoli d'importazione rilasciati siano trasmesse settimanalmente.

     (4) Occorre fissare la durata di validità dei titoli tenendo conto degli usi e dei termini di consegna praticati nel commercio internazionale.

     (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 670/2003, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che resta acquisita, in tutto o in parte, qualora l'operazione non sia eseguita o sia eseguita solo parzialmente. Occorre pertanto fissare l'importo di detta cauzione.

     (6) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli e il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli si applicano ai titoli d'importazione e alle cauzioni previste dal presente regolamento.

     (7) Poiché il regolamento (CEE) n. 2541/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia è da considerare superato, occorre abrogarlo.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al bilancio comunitario di alcole etilico e al regime dei titoli di importazione e di esportazione, previsti dal regolamento (CE) n. 670/2003.

 

CAPITOLO II

BILANCIO COMUNITARIO

 

          Art. 2. Stesura del bilancio comunitario.

     La Commissione redige il bilancio comunitario dell'alcole etilico relativo all'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio, contenente le informazioni relative al mercato dell'alcole etilico sul piano comunitario, è presentato al comitato di gestione per i vini nel formato di cui all'allegato I, ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3. Informazioni relative all'alcole etilico di origine agricola.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine del periodo considerato, le seguenti informazioni concernenti l'alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 670/2003:

     a) le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, ripartite per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine; i paesi di origine sono rappresentati dai codici della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1779/ 2002 della Commissione;

     b) le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, comprendenti eventualmente le esportazioni di alcole di origine non agricola;

     c) la produzione trimestrale, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato, nel formato di cui all'allegato II del presente regolamento;

     d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, ripartito secondo i diversi settori di destinazione, nel formato di cui all'allegato III del presente regolamento;

     e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole, presenti nel proprio territorio alla fine di ogni anno, nel formato di cui all'allegato IV del presente regolamento;

     f) stime riguardanti la produzione dell'anno in corso, da comunicare due volte l'anno, rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto, nel formato di cui all'allegato V del presente regolamento.

     Ai fini del primo comma, lettera d), si intende per «smaltimento » la cessione di alcole etilico da parte di un produttore di alcole o di un importatore, ai fini della trasformazione o del condizionamento.

     Tutte le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.

     Gli Stati membri possono istituire regimi di dichiarazioni per la raccolta delle informazioni di cui al primo comma, lettere c), d), e), f).

 

          Art. 4. Informazioni relative all'alcole etilico di origine non agricola.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine del periodo considerato, le seguenti informazioni concernenti l'alcole etilico di origine non agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 670/2003:

     a) la produzione trimestrale, eventualmente ripartita tra alcole sintetico ed altri alcoli;

     b) le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, nel formato di cui all'allegato VII del presente regolamento;

     c) le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, tranne se sono già incluse nella comunicazione di cui all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento;

     d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, eventualmente ripartito tra alcole sintetico ed altri alcoli;

     e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole alla fine dell'anno, eventualmente ripartite tra alcole sintetico ed altri alcoli.

     Ai fini del primo comma, lettera d), si intende per «volume smaltito» il quantitativo di alcole venduto dall'industria produttrice sul mercato comunitario.

     I dati di cui al primo comma, lettere a), d), e), sono comunicati nel formato di cui all'allegato VI. Tutte le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.

 

CAPITOLO III

TITOLI DI IMPORTAZIONE

 

          Art. 5. Rilascio dei titoli.

     1. Dal 27 gennaio 2004, qualsiasi importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 670/2003 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

     2. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di cui al presente capitolo.

     3. La domanda di titolo d'importazione di alcole di origine agricola e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese di origine. La casella «obbligatorio: sì» deve essere barrata. Su richiesta dell'interessato, l'amministrazione che ha rilasciato il titolo può sostituire, una sola volta, il paese d'origine con un altro paese.

     4. Gli Stati membri possono prescrivere che, nella casella 20, sia indicato il prezzo all'importazione (cif) dell'alcole.

 

          Art. 6. Periodo di validità.

     Il titolo d'importazione è valido con decorrenza dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del quarto mese successivo.

 

          Art. 7. Comunicazioni relative ai titoli d'importazione.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni giovedì o, se si tratta di un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, le informazioni relative ai quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 670/2003 per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nella settimana precedente, distinti per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine.

     2. Se, a giudizio di uno Stato membro, l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione comunicandole i quantitativi in oggetto, ripartiti per tipo di prodotto. La Commissione esamina la situazione e ne informa gli Stati membri.

 

          Art. 8. Cauzione.

     La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 1 euro per ettolitro.

     Il regolamento (CEE) n. 2220/85 si applica alle cauzioni di cui al presente capitolo.

 

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 9. Invio delle informazioni.

     Gli Stati membri possono trasmettere le informazioni di cui agli articoli 3 e 4, relative al primo trimestre 2004, entro il 31 agosto 2004.

     Le comunicazioni previste nel presente regolamento sono inviate alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato VIII.

 

          Art. 10. Abrogazione.

     Il regolamento (CEE) n. 2541/84 è abrogato.

 

          Art. 11. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

Allegati

 

(Omissis)