§ 1.1.301 - Decisione 2 aprile 2003, n. 234.
Decisione n. 2003/234/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 74/360/CEE che dispensa il Regno Unito dall'applicare alla canapa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:02/04/2003
Numero:234


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.301 - Decisione 2 aprile 2003, n. 234.

Decisione n. 2003/234/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 74/360/CEE che dispensa il Regno Unito dall'applicare alla canapa (Cannabis sativa) la direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

(G.U.U.E. 3 aprile 2003, n. L 86).

 

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata dalla direttiva 2002/68/CE, in particolare l'articolo 28, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della decisione 74/360/CEE della Commissione, il Regno Unito è dispensato dall'obbligo di applicare a diverse specie, tra cui la canapa (Cannabis sativa), le disposizioni della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, sostituita dalla direttiva 2002/57/CE.

     (2) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione che la presenza di varietà migliorate di canapa nel catalogo comune UE, adatte alle condizioni di coltivazione nel Regno Unito, ha reso la moltiplicazione delle sementi di canapa una prassi consolidata.

     (3) Occorre pertanto revocare la dispensa relativa alla canapa e modificare di conseguenza la decisione 74/360/CEE.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1 della decisione n. 74/360/CEE, la lettera b) è soppressa.

 

          Art. 2.

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.