§ 1.1.216 - Regolamento 6 luglio 2001, n. 1384.
Regolamento (CE) n. 1384/2001 della Commissione recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/07/2001
Numero:1384


Sommario
Art. 1.      Il settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.216 - Regolamento 6 luglio 2001, n. 1384.

Regolamento (CE) n. 1384/2001 della Commissione recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(G.U.C.E. 7 luglio 2001, n. L 186).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce le nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2849/2000, ha stabilito una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione basata sulla nomenclatura combinata.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale ha modificato le note complementari 2.A.a), 2.A.c) e 2.C, del capitolo 2 della nomenclatura combinata allo scopo di garantire un'applicazione uniforme di tale nomenclatura per quanto attiene alla classificazione delle "guance basse" e delle gole facenti parte della spalla.

     (3) In seguito a tali modifiche è necessario inserire alcune precisazioni nell'elenco dei prodotti ammessi al beneficio delle restituzioni all'esportazione, in particolare con riferimento alle carcasse e mezzene, alle spalle, alle parti anteriori e alle "guance basse" e "gole, parte della spalla" presentate da sole, allo scopo di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura delle restituzioni in tutti gli Stati membri.

     (4) In considerazione del grande numero di pratiche attualmente pendenti, per le quali non è ancora stata accertata l'ammissibilità dei prodotti, appare giustificato rendere applicabili a tali pratiche alcune delle precisazioni di cui sopra.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 30 luglio 2001. Tuttavia, le disposizioni di cui alle note in calce 12, 13 e 14 dell'allegato si applicano alle operazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sia ancora stata adottata una decisione definitiva in materia di pagamento o di svincolo della relativa cauzione o al seguito da riservare ai controlli realizzati a posteriori.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)