§ 1.1.201 - Regolamento 18 ottobre 2001, n. 2042.
Regolamento (CE) n. 2042/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:18/10/2001
Numero:2042


Sommario
Art. 1.      All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2568/91 i termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis).
Art. 2.      Nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87 la data del "31 ottobre 2001 (Omissis).
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.


§ 1.1.201 - Regolamento 18 ottobre 2001, n. 2042.

Regolamento (CE) n. 2042/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

(G.U.C.E. 19 ottobre 2001, n. L 276).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 35 bis,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2001, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/2001, ha definito le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di valutazione.

     (2) Le varietà delle olive coltivate in Marocco e le condizioni di raccolta sono tali da rendere possibile la produzione di olio di oliva vergine con un tenore di acido linolenico superiore al limite dello 0,9% stabilito dalla normativa comunitaria.

     (3) All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2568/91 e nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il tenore massimo previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 per l'acido linolenico è dell'1% per gli oli vergini delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 originari del Marocco.

     (4) In attesa del riesame delle caratteristiche e dei metodi di analisi che sarà necessario compiere ai fini dell'applicazione delle nuove denominazioni e definizioni previste dall'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, le quali si applicheranno a decorrere dal 1° novembre 2003, è opportuno prorogare l'attuale situazione modificando i regolamenti (CEE) n. 2568/91 e (CEE) n. 2658/87.

     (5) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2568/91 i termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87 la data del "31 ottobre 2001 (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.