§ 14.4.334 - Regolamento 10 agosto 2001, n. 1783.
Regolamento (CE) n. 1783/2001 della Commissione che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:10/08/2001
Numero:1783


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 61 è aggiunta la seguente nota complementare:
Art. 2.      Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 62 è aggiunta la seguente nota complementare (3):
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.334 - Regolamento 10 agosto 2001, n. 1783.

Regolamento (CE) n. 1783/2001 della Commissione che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(G.U.C.E. 11 settembre 2001, n. L 241).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è opportuno esplicitare i termini "guanti, mezzoguanti e muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica (alveolare) o di gomma (alveolare)" che figurano alla voce 6111 ed alle sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80, nonché alle voci 6209 e 6216 della nomenclatura combinata.

     (2) A tal fine è necessario aggiungere la nota complementare 3 al capitolo 61 e la nota complementare 2 al capitolo 62 della nomenclatura combinata.

     (3) È opportuno pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

     (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

     Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 61 è aggiunta la seguente nota complementare:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, al capitolo 62 è aggiunta la seguente nota complementare (3):

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.