§ 1.1.41 - Regolamento 5 aprile 1993, n. 959.
Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/04/1993
Numero:959


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati annuali relativi alla produzione e alla superficie delle colture diverse dai cereali, di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, nel [...]
Art. 2.      1. In base alle definizioni di cui all'allegato I gli Stati membri trasmettono annualmente i dati relativi alla superficie principale e a quella secondaria per tutti i tipi di utilizzazione dei [...]
Art. 3.      1. Per ciascun tipo di utilizzazione dei seminativi elencati nell'allegato II, i dati sulla superficie in coltivazione principale sono ottenuti in ogni Stato membro mediante un'indagine [...]
Art. 4.      1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici principali dei seminativi coltivati, il campione deve essere selezionato in modo da risultare rappresentativo per almeno il 95 % della [...]
Art. 5.      1. Le indagini sulla produzione raccolta e sulle rese sono eseguite con l'impiego di metodi statistici di riconosciuta validità quanto a qualità, obiettività ed attendibilità.
Art. 6.      1. I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese e alla produzione raccolta devono essere comunicati alla Commissione, per i prodotti elencati nell'allegato V e i livelli regionali [...]
Art. 7.      1. L'anno civile nel corso del quale inizia il raccolto è denominato qui di seguito « anno del raccolto »
Art. 8.      1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo [...]
Art. 9.      Entro la fine del 1995 la Commissione trasmette al Parlamento eurpeo europeo al Consiglio:
Art. 10.      Gli allegati da I a IX sono eventualmente modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 12.
Art. 11.      1. La Comunità accorderà agli Stati membri ogni anno, nel periodo 1993-1995, un contributo finanziario per il miglioramento delle basi metodologiche e della comparabilità dei dati di cui agli [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.41 - Regolamento 5 aprile 1993, n. 959. [1]

Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali

(G.U.C.E. 24 aprile 1993, n. L 98).

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando che, per assolvere le funzioni attribuitele dal Trattato e dai regolamenti relativi alla politica agricola comune, la Commissione deve disporre di dati attendibili, comparabili e attuali, elaborati secondo metodi oggettivi, relativi alle superfici coltivate, alle rese e alla produzione dei prodotti vegetali diversi dai cereali;

     considerando che va riconosciuta l'importanza del settore dei prodotti vegetali diversi dai cereali per l'organizzazione e la gestione dei mercati agricoli, il che implica che le necessarie indagini statistiche siano in sempre maggiore misura basate su norme comunitarie;

     considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita dai servizi statistici, nel corso di vari anni, in materia di indagini;

     considerando che il presente regolamento ha lo scopo di determinare le informazioni statistiche da fornire, fissare un livello soddisfacente di attendibilità, definire le informazioni tecniche supplementari necessarie per valutare i dati relativi alla produzione, garantire l'obiettività e la rappresentatività delle indagini sulle superfici e sulla produzione mediante un ampio scambio di esperienze che si concretizzi in riunioni e relazioni e stabilire le scadenze da rispettare;

     considerando che per certi prodotti vegetali diversi dai cereali è inoltre necessaria una comunicazione annua dei dati regionali;

     considerando che è opportuno che la Commissione presenti dopo tre anni una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, nonché, se necessario, proposte volte a migliorare le indagini statistiche;

     considerando che durante un periodo transitorio, le modifiche da apportare nei metodi statistici comportano per gli Stati membri un lavoro supplementare che richiede un contributo finanziario della Comunità per il periodo 1993-1995 il cui importo è stimato a un milione di ecu l'anno;

     considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione delle indagini a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, occorre che la Commissione provveda alla raccolta, al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e preveda le metodologie armonizzate per la gestione delle politiche comunitarie;

     considerando che, al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, deve continuare la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

SEZIONE I

Obiettivi

 

Art. 1.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati annuali relativi alla produzione e alla superficie delle colture diverse dai cereali, di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

 

SEZIONE II

Dati da trasmettere a livello nazionale

 

     Art. 2.

     1. In base alle definizioni di cui all'allegato I gli Stati membri trasmettono annualmente i dati relativi alla superficie principale e a quella secondaria per tutti i tipi di utilizzazione dei seminativi elencati nell'allegato II. Soltanto gli Stati membri specificati nell'allegato IX hanno l'obbligo di includere in un'indagine statistica annua le superfici secondarie e di comunicare i dati relativi a queste.

     2. Gli Stati membri devono inoltre fornire dati sulle superfici principali foraggere permanenti e su quelle destinate a colture permanenti nonché sulle altre superfici specificate alle lettere K, L, M e N dell'allegato II. Questi dati possono essere ottenuti, in tutto o in parte, per mezzo di tecniche di telerilevamento e tratti da fonti diverse dall'indagine generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, fonti che non devono essere necessariamente indagini annuali.

     3. Gli Stati membri trasmettono inoltre dati annuali sulla:

     - resa media,

     - produzione raccolta, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III.

 

SEZIONE III

Metodi, caratteristiche

 

     Art. 3.

     1. Per ciascun tipo di utilizzazione dei seminativi elencati nell'allegato II, i dati sulla superficie in coltivazione principale sono ottenuti in ogni Stato membro mediante un'indagine statistica generale annuale avente forma di censimento o di sondaggio rappresentativo. Tale indagine può avere per oggetto, oltre ai seminativi, anche le altre forme di utilizzazione delle superfici agricole.

     2. Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono tuttavia fare ricorso a fonti amministrative per sostituire i dati sui seminativi ottenuti mediante l'indagine generale di cui al paragrafo 1.

     3. Qualora per un determinato anno non siano disponibili indagini statistiche sulle colture permanenti, le foraggere permanenti, e sulle particelle della superficie agricola utilizzata (come indicato alle lettere K, L, M e N dell'allegato II), né esistano per tali voci stime annue basate su fonti comunitarie delle variazioni dell'utilizzazione dei terreni, gli Stati membri hanno facoltà di fornire, per l'anno in questione, stime relative a tali voci.

     4. L'indagine generale di cui al paragrafo 1 è effettuata con l'impiego di metodi statistici di riconosciuta validità quanto a qualità, obiettività e attendibilità.

     5. Per effettuare l'indagine sull'utilizzazione dei terreni, gli Stati membri di cui all'allegato IX hanno facoltà di scelta fra due metodologie, definite nell'allegato I:

     - il metodo del « tempo reale », che fa riferimento alla superficie principale al momento dell'indagine, con successiva integrazione di informazioni sulle superfici secondarie;

     oppure - la valutazione « a posteriori » dell'utilizzazione dei terreni (che si riferisce alle superfici principali e secondarie della stessa indagine) effettuata al termine della campagna agricola. Solo gli Stati membri di cui all'allegato IX devono precisare le superfici secondarie.

     6. I dati relativi a superfici di importanza marginale di cui all'allegato VIII possono essere tratti da altre fonti che non rispondono ai requisiti del presente regolamento.

     7. Per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente sezione, possono essere adottate disposizioni transitorie conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 4.

     1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici principali dei seminativi coltivati, il campione deve essere selezionato in modo da risultare rappresentativo per almeno il 95 % della superficie totale di tali seminativi coltivati a prodotti vegetali diversi dai cereali.

     I dati relativi alle superfici principali devono essere integrati da una stima, basata su dati provenienti da altre fonti, delle superfici non coperte dal campionamento, dei seminativi coltivati a prodotti vegetali diversi dai cereali.

     2. Le indagini sui terreni destinati a colture permanenti, a foraggere permanenti e alle altre particelle della superficie agricola utilizzata, con l'esclusione dei seminativi, devono essere le più rappresentative possibili. Le foraggere permanenti comprendono anche le particelle della superficie agricola utilizzata al di fuori delle aziende agricole.

     3. Le indagini per sondaggio sulle superfici principali dei seminativi devono essere impostate in modo tale che, in ciascuno Stato membro, per ciascuno dei gruppi di superfici principali elencati nell'allegato IV sia soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:

     a) il coefficiente di variazione non superi quello indicato nell'allegato IV;

     b) l'errore standard non superi quello indicato nell'allegato IV.

     4. Il grado di precisione richiesto per la stima delle superfici foraggere permanenti di quelle destinate alle colture permanenti e di altre particelle della superficie agricola utilizzata, con l'esclusione dei seminativi, sarà deciso secondo la procedura di cui all'articolo 12 dopo che gli Stati membri avranno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 

     Art. 5.

     1. Le indagini sulla produzione raccolta e sulle rese sono eseguite con l'impiego di metodi statistici di riconosciuta validità quanto a qualità, obiettività ed attendibilità.

     2. Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono tuttavia fare ricorso a fonti amministrative per sostituire i dati sulla produzione raccolta e sulle rese ottenuti mediante indagini di cui al paragrafo 1.

     3. Il grado di precisione richiesto per la stima della produzione di ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato III è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

     4. Le eventuali informazioni supplementari richieste per l'ulteriore standardizzazione delle stime di produzione saranno decise in base alla procedura di cui all'articolo 12, dopo che gli Stati membri avranno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 

SEZIONE IV

Dati da trasmettere a livello regionale

 

     Art. 6.

     1. I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese e alla produzione raccolta devono essere comunicati alla Commissione, per i prodotti elencati nell'allegato V e i livelli regionali indicati nell'allegato VI. Le superfici coltivate sono specificate nell'allegato V.

     Qualora per un determinato anno a livello regionale non esistano dati sulle colture permanenti, sulle foraggere permanenti e sulle altre particelle della superficie agricola utilizzata (come indicato alle lettere K, L, M e N dell'allegato II), gli Stati membri hanno facoltà di fornire, per l'anno in questione, stime su dette voci, come indicato all'allegato V.

     2. Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati regionali sulle superfici e sui prodotti solo per le colture la cui superficie supera il livello dell'importanza marginale definita nell'allegato VIII.

     3. Gli Stati membri devono fornire dati sulle superfici coltivate di cui all'allegato V e sulla produzione raccolta, per coltura, solo per le regioni più importanti. I dati per ciascun prodotto devono pertanto essere comunicati solo per quelle regioni che complessivamente, disposte in ordine decrescente, rappresentano almeno l'80 % della superficie occupata da una coltura specifica rispetto alla superficie totale occupata da tale coltura nello Stato membro in questione.

 

SEZIONE V

Termini di trasmissione, scambio di esperienze e disposizioni transitorie

 

     Art. 7.

     1. L'anno civile nel corso del quale inizia il raccolto è denominato qui di seguito « anno del raccolto ».

     2. Per i tipi di utilizzazione dei terreni elencati nell'allegato II, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati nazionali provvisori sulla superficie coltivata al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno del raccolto. I dati definitivi sulle superfici coltivate vanno trasmessi al più tardi entro il 1° aprile successivo all'anno del raccolto.

     3. Le stime iniziali dei dati nazionali relativi alle rese e alla produzione raccolta per i prodotti specificati nell'allegato VII vengono comunicate al più tardi alle date limite indicate in questo. I dati provvisori relativi alle rese e alla produzione per i prodotti specificati nell'allegato III sono trasmessi al più tardi entro il 15 aprile e i dati definitivi al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello del raccolto.

     4. Nel caso in cui i dati relativi alla resa e alla produzione raccolta facciano riferimento a dati riveduti sulle superfici, vanno comunicati anche questi ultimi.

     5. I dati regionali menzionati nell'articolo 6 vengono trasmessi contemporaneamente ai dati nazionali definitivi e devono essere coerenti con questi.

 

     Art. 8.

     1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo in cui sono rilevati i dati relativi alle superfici utilizzate, ai seminativi e alle superfici destinate alle singole colture. Inoltre, gli Stati membri devono illustrare come vengono rilevate la resa e la produzione nei rispettivi paesi ed eventualmente nelle regioni, indicando il grado di rappresentatività e attendibilità di tali dati. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, compila un sommario di tali relazioni.

     2. Gli Stati membri informano entro tre mesi la Commissione di tutte le modifiche apportate alle informazioni fornite conformemente al precedente paragrafo 1.

     3. Nel caso in cui da una relazione metodologica risulti che uno Stato membro non è in grado, nell'immediato, di provvedere agli adempimenti previsti dal presente regolamento e si riveli necessario apportare modifiche tecniche e metodologiche alle indagini, la Commissione, di concerto con lo Stato membro, può fissare un periodo transitorio, della durata massima di due anni, per l'attuazione di un programma di indagine previsto dal presente regolamento.

     4. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati e altre questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sono esaminate due volte all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria.

 

     Art. 9.

     Entro la fine del 1995 la Commissione trasmette al Parlamento eurpeo europeo al Consiglio:

     - una relazione sull'esperienza acquisita con le indagini statistiche e le stime effettuate in applicazione del presente regolamento;

     - se del caso, proposte intese a migliorare e ad armonizzare le disposizioni in vigore negli Stati membri.

 

     Art. 10.

     Gli allegati da I a IX sono eventualmente modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 12.

 

SEZIONE VI

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11.

     1. La Comunità accorderà agli Stati membri ogni anno, nel periodo 1993-1995, un contributo finanziario per il miglioramento delle basi metodologiche e della comparabilità dei dati di cui agli articoli 2 e 6; l'importo di detto contributo stimato necessario ammonta a un milione di ecu.

     2. L'autorità finanziaria determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio.

     3. L'ammontare del contributo da concedere a ciascuno Stato membro sarà deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 sulla base delle domande presentate dagli Stati membri.

 

SEZIONE VII

Disposizioni finali

 

     Art. 12. [2]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

 

     I. UNITÀ DI RILEVAMENTO

     Un'unità di rilevamento è costituita o dai seminativi, specificati all'allegato II, di un'azienda agricola o, in alternativa, da uno degli appezzamenti di terreno prescelti come unità per un'indagine generale sui seminativi di uno Stato membro.

 

     II.A. VALUTAZIONE A POSTERIORI DELL'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI

     Le superfici principale e secondaria di un'unità di rilevamento sono classificate come segue:

 

     Superficie di un'unità di rilevamento

     1. Caso Generale

     La superficie principale di una determinata particella di un'unità di rilevamento, nel caso generale in cui la particella è occupata da una sola coltura durante un anno di raccolto, è inequivocabilmente definita da tale utilizzazione. (In questo caso la superficie secondaria della particella è uguale a zero).

     2. Casi particolari

     2.1. Col ture successive

     Superficie principale: se la particella del seminativo è utilizzata più di una volta nel corso di un anno di raccolto («colture successive») e la superficie ha ogni volta una sola coltura, la superficie principale è quella della coltura di valore superiore. Se il valore della produzione non consente di determinare qual è la coltura principale, si dovrà considerare tale la coltura che occupa il suolo per il periodo di tempo più lungo.

     Superficie secondaria: tutte le altre utilizzazioni del suolo sono considerate superfici secondarie.

     2.2. Col ture consociate

     Superficie principale: se la particella del seminativo è utilizzata in un qualsiasi momento del periodo di vegetazione di un determinato anno di raccolto, da una combinazione di colture («colture consociate»), la superficie principale è suddivisa proporzionalmente fra le colture.

     Superficie secondaria: in questo caso non si ha una superficie secondaria.

     2.3. Combinazi one di col ture successive e consociate

     Superficie principale: se la particella del seminativo è utilizzata più di una volta nel corso di un anno di raccolto e con una combinazione di colture successive e colture consociate, ciascuna combinazione di colture che occupi il terreno durante lo stesso periodo di tempo è valutata separatamente; la combinazione o la coltura singola di valore superiore è considerata superficie principale. In questo caso tale superficie è utilizzata per «colture consociate» e la superficie principale è suddivisa proporzionalmente, tra le colture in questione.

     Superficie secondaria: tutte le altre utilizzazioni sono considerate superfici secondarie.

 

     II.B. VALUTAZIONE IN «TEMPO REALE» DELL'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI

     La superficie principale o la superficie registrata di una determinata particella di un'unità di rilevamento è costituita dall'effettiva utilizzazione del seminativo al momento di un determinato anno di raccolto fissato come data di riferimento per l'indagine sull'utilizzazione dei terreni.

     Nel caso di «colture consociate» (vedi punto II.A, 2.2) la superficie principale, o la superficie registrata, è suddivisa proporzionalmente fra le colture in questione.

     Superficie secondaria o superficie aggiuntiva è allora definita quella che corrisponde a tutte le altre utilizzazioni prima o dopo la data di riferimento, durante l'anno di raccolto considerato.

 

 

ALLEGATO II [3]

CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

 

Caratteristiche

Codice New Cronos

Superficie principale o superficie registrata (ha) (6)

Superficie secondaria o aggiuntiva (ha) (6)

A Totale cereali (1)

1050

 

(*)

- Riso (1)

1250

 

(*)

B. Leguminose da granella (+)

1300

 

 

- Piselli da foraggio (+)

1320

 

 

- Altri piselli secchi

1311

 

 

- Fagioli e fave (+)

1335 (incl. 1338)

 

 

- Fagioli secchi (+)

1331

 

 

- Lupini (+)

1343

 

 

- Altre leguminose da granella

1341, 1342, 1349

 

 

C. Piante sarchiate (+)

1350

 

 

- Patate (+)

1360

 

 

- Barbabietole da zucchero (+)

1370

 

 

- Barbabietole da foraggio (+)

1381

 

 

- Altre piante sarchiate (ad esempio, cavoli da foraggio, rape)

1382

 

 

D. Piante industriali (+)

1400

 

 

- Colza e ravizzone (+)

1420

 

 

- Semi di girasole (+)

1450

 

 

- Lino oleoso (+)

1460

 

 

- Semi di soia (+)

1470

 

 

- Cotone (+)

1540

 

 

- Altri semi oleosi (come papavero, senape, sesamo, ecc.)

1480 (escl. 1490)

 

 

- Lino da fibra (+)

1520

 

 

- Canapa da fibra (+)

1530

 

 

- Tabacco (+)

1550

 

 

- Luppolo (+)

1560

 

 

- Altre piante da fibra

1510

 

 

- Altre piante industriali

1570

 

 

Di cui:

 

 

 

Cicoria da caffè

1571

 

 

Cicoria da inulina

1572

 

 

Piante medicinali, aromatiche o da condimento

1580

 

 

Altre piante industriali n.d.a.

1589

 

 

E. Foraggie pascolidisemi nativi (+)

2610

 

 

- Foraggi verdi annuali:

2611

 

 

- Mais verde (+)

2625

 

 

- Altri foraggi verdi annuali diversi dal mais (+)

2612

 

 

- Foraggi pluriennali (+)

2671, 2672, 2673

 

 

- Prati e pascoli temporanei (+)

2680

 

 

F. Ortaggi(fragole comprese)

(1600 + 2260)

 

(*)

- all'aperto o sotto tunnel (2)

 

 

 

G. Fiori e piante ornamentali

3001

 

(*)

- all'aperto o sotto tunnel (2)

 

 

 

H. Coltivazioni di sementi (3)

3310

 

(*)

I. Maggese, incluso sovescio

2696

 

(*)

J. Seminativi (A-I) (2)

0001

 

(*)

K. Coltivazioni foraggere permanenti

0002

 

(*)

L. Coltivazioni permanenti (fragole escluse)

(0003-2260)

 

(*)

Di cui:

 

 

 

Frutteti

2040

 

(*)

Vigneti

2410

 

(*)

Oliveti

2450

 

(*)

M. Coltivazioni praticate in serra (4)

1111

 

(*)

Di cui:

 

 

 

Ortaggi

1112

(*)

(*)

Fiori e piante ornamentali

1113

(*)

(*)

Coltivazioni permanenti

1114

(*)

(*)

N. Altre superfici, inclusi gli orti familiari (5)

0004

 

(*)

O. Superficie agricola utilizzata (A-I) + (K-N)

0005

 

(*)

 

(1) I dati relativi ai cereali e al riso sono già rilevati ai sensi del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio (GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1).

(2) Escluse le coltivazioni in serra o in ripari accessibili all'uomo (codici D/15, D/17 e G/07 dell'indagine “Strutture”) e gli orti familiari.

(3) Definite ai sensi del regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16) (allegato I, codice D/19).

(4) Incluse le coltivazioni Iserra o in ripari accessibili all'uomo: ortaggi, fiori e piante ornamentali e tutte le coltivazioni permanenti.

(5) L'invio dei dati relativi agli orti familiari è facoltativo per Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(6) Cfr. definizione di cui all'allegato I.

(+) Le caratteristiche corrispondenti figurano anche all'allegato III.

(*) Invio dei dati facoltativo.

 

 

ALLEGATO III [4]

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO 3

 

Caratteristiche

Codice New Cronos

Rendimento 100 kg/ha

Produzione (1000 t)

B. Leguminose secche

1300

X

 

- Piselli da foraggio

1320

 

 

- Fagioli e fave 1335

(incl. 1338)

 

 

- Fagioli secchi

1331

 

 

- Lupini

1343

 

 

C. Piante sarchiate

1350

X

 

- Patate

1360

 

 

- Barbabietole da zucchero

1370

 

 

- Barbabietole da foraggio (*)

1381

 

 

D. Piante industriali

1400

X

 

- Colza e ravizzone

1420

 

 

- Semi di girasole

1450

 

 

- Lino da olio

1460

X

 

- Semi di soia

1470

 

 

- Cotone da olio

1490

X

 

- Cotone da fibra

1540

X

 

- Lino da fibra

1520

X

 

- Canapa da fibra

1530

 

 

- Tabacco

1550

 

 

- Luppolo

1560

 

 

E. Foraggie pascolidisemi nativi (*)

2610

X

 

Di cui:

 

 

 

- Mais da foraggio (*)

2625

 

 

- Foraggi verdi annuali diversi dal mais (*)

2612

 

 

- Foraggi poliennali

2671, 2672, 2673

 

 

- Prati e pascoli temporanei

2680

 

 

 

 

(*) Trasmissione facoltativa di dati.

X = Rendimenti non chiesti.

 

 

ALLEGATO IV [5]

GRADO DI PRECISIONE DEI DATI RICHIESTO PER I GRUPPI DI SUPERFICI,

DI CUI ALL'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 3

 

Codice New Cronos

Caratteristiche

Coefficiente di variazione massima accettabile (%)

Deviazione standard massima accettabile (in ha)

1300

B. Leguminose da granella

3

5000

1350

C. Piante sarchiate

3

5000

1400

D. Piante industriali

3

5000

2610

E. Foraggi e pascoli di seminativi (1)

3

5000

(1600 + 2260)

F. Ortaggi (fragole incluse)

3

5000

2696

I. Maggese, incluso sovescio

3

5000

 

(1) Foraggi e pascoli di seminativi comprendono:

     a) foraggi verdi annuali (codice New Cronos 2611)

     b) foraggi poliennali (codice New Cronos 2671, 2672, 2673)

     c) prati e pascoli temporanei (codice New Cronos 2680)

 

     NB: Per i cereali e il riso il livello di precisione necessario è già fissato dal regolamento (CEE) n. 837/90. Le lettere maiuscole B, C, D, E, F, I si riferiscono a titoli dell'allegato II.

 

 

ALLEGATO V [6]

CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI E DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

 

Caratteristiche

Codice New Cronos

Superficie coltivata (2)

(per 1000 ha)

Produzione

(in 1000 t)

B. Leguminose da granella (totale)

1300

X

C. Piante sarchiate

 

 

 

- Barbabietole da zucchero

1370

D. Piante industriali

 

 

 

- Semi oleosi (1)

1410

X

- Colza e ravizzone

1420

- Semi di girasole

1450

- Semi di soia

1470

- Lino, da olio e da fibra

(1460 + 1520)

X

- Cotone

1540

X

- Tabacco

1550

I. Maggese, incluso sovescio

2696

X

J. Seminativi (totale)

0001

X

K. Coltivazioni foraggere permanenti

0002

X

L. Coltivazioni permanenti

(0003-2260)

X

- Frutteti

2040

X

- Vigneti

2410

X

- Oliveti

2450

X

O. Superficie agricola utilizzata

0005

X

 

(1) Escluse le superfici coltivate a lino e a cotone da olio.

(2) Le superfici coltivate sono definite dalla somma delle superfici principali e secondarie o delle superfici registrate e aggiuntive per gli Stati membri indicati all'allegato IX, e le superfici principali per tutti gli altri Stati membri.

 

     X = informazioni non richieste

     • = informazioni da fornire.

     NB: Le lettere maiuscole B, C, D, I, J, K, L e O si riferiscono a titoli dell'allegato II.

 

 

ALLEGATO VI [7]

LIVELLI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

 

Stati membri

Ripartizione regionale

Belgique — België

Provinces — Provincies — Région wallonne — Vlaams gewest

Ceská republika

kraje – NUTS 3

Danmark

Deutschland

Bundesländer

Eesti

NUTS 2

Ελλάδα

Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξής (1)

España

Comunidades autónomas

France

Régions de programme

Ireland

Italia

Regioni

Κύπρος

Latvija

NUTS 3

Lietuva

NUTS 3

Luxembourg

Magyarország

tervezési-statisztikai-régiók

Malta

NUTS 2

Nederland

Provincies

Österreich

Bundesländer

Polska

NUTS 2

Portugal

NUTS II (1)

Slovenija

NUTS 2

Slovensko

NUTS 2

Suomi

Etelä-Suomi

 

Sisä-Suomi

 

Pohjanmaa

 

Pohjois-Suomi

Sverige

8 Riksområden

United Kingdom

Standard regions

 

NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

 

(1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO VII

TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, PER LA TRASMISSIONE DELLE

STIME DELLE RESE INIZIALI E DELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI SELEZIONATI A

LIVELLO NAZIONALE

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII [8]

SUPERFICI D'IMPORTANZA MARGINALE E SUPERFICI

DA INCLUDERE NELL'INDAGINE STATISTICA REGOLARE

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IX

Gli Stati membri indicati qui di seguito devono obbligatoriamente

includere le superfici secondarie in una inchiesta statistica annuale:

 

     — Grecia,

     — Spagna,

     — Italia,

     — Portogallo.

     Per la definizione di superficie secondaria vedi allegato I.

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 543/2009, con le deroghe e la decorrenza ivi previste.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[3] Allegato modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 2197/95 e così sostituito dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 296/2003.

[4] Allegato modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 2197/95 e così sostituito dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 296/2003.

[5] Allegato così sostituito dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 296/2003.

[6] Allegato così sostituito dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 296/2003.

[7] Allegato sostituito dall’art. 29 dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Allegato sostituito dall’art. 29 dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 296/2003 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.