§ 1.1.120 - Regolamento 24 gennaio 2002, n. 143.
Regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ai fini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/01/2002
Numero:143


Sommario
Art. 1.      L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Allorché la Commissione autorizza gli Stati membri ad utilizzare informazioni provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.120 - Regolamento 24 gennaio 2002, n. 143.

Regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2003, 2005 e 2007.

(G.U.C.E. 26 gennaio 2002, n. L 24).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) In sede di determinazione delle caratteristiche oggetto di indagine dovrebbe essere limitato quanto più possibile l'onere per i rispondenti.

     (2) Al fine di sviluppare e orientare la politica agricola comune, l'elenco delle caratteristiche dovrebbe essere modificato e adattato in funzione dell'evolversi delle nuove esigenze in materia di informazione.

     (3) Il nuovo obiettivo politico rappresentato dall'attuazione di una politica agricola comune sostenibile richiede ulteriori informazioni, in particolare sulle complesse relazioni esistenti fra agricoltura e ambiente.

     (4) L'utilizzo delle informazioni raccolte su un lungo arco di tempo e per una vasta area geografica implica che i dati devono avere la stessa qualità a prescindere dalla fonte.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Allorché la Commissione autorizza gli Stati membri ad utilizzare informazioni provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/88, tali Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il livello qualitativo di dette informazioni sia almeno pari a quello delle informazioni ricavate da indagini statistiche.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica con riguardo alle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole del periodo 2003-2007.

 

 

     Allegato

     (Omissis)