§ 19.3.138 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 952.
Decisione n. 2005/952/CE del Consiglio che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:20/12/2005
Numero:952


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 19.3.138 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 952.

Decisione n. 2005/952/CE del Consiglio che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio

(G.U.U.E. 29 dicembre 2005, n. L 346).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3,

     vista la decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno, in particolare l’articolo 24,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2001/264/CE prevede che il segretario generale/alto rappresentante adotti le misure adeguate per garantire che, nel trattamento delle informazioni classificate UE, le norme di sicurezza del Consiglio siano rispettate all’interno del segretariato generale del Consiglio (SGC) e, fra l’altro, dai contraenti esterni dell’SGC.

     (2) L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/264/CE dispone che gli Stati membri adottano le misure adeguate, in conformità di accordi nazionali, per garantire che, nel trattamento delle informazioni classificate UE, le norme di sicurezza del Consiglio siano rispettate all’interno dei loro servizi e degli edifici, fra l’altro, dai contraenti esterni degli Stati membri.

     (3) La decisione 2001/264/CE del Consiglio non prevede attualmente elementi sulle modalità di applicazione dei principi fondamentali e delle norme minime da essa previsti, nel caso in cui il segretariato generale del Consiglio affidi a soggetti esterni, mediante contratto, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE.

     (4) È pertanto necessario che siano inserite al riguardo specifiche norme minime comuni nella decisione 2001/264/CE del Consiglio.

     (5) Anche gli Stati membri dovrebbero osservare tali norme minime comuni per l’adozione di misure, in conformità di accordi nazionali, qualora siano affidate ai soggetti esterni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/264/CE del Consiglio, mediante contratto, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE.

     (6) Tali norme minime comuni dovrebbero applicarsi fatti salvi gli atti pertinenti, in particolare la direttiva 2004/18/CE, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e le relative modalità d’esecuzione e l’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     La seguente frase è inserita nella parte I, punto 8, dell’allegato alla decisione n. 2001/264/CE del Consiglio:

     «Dette norme minime comprendono altresì norme minime da applicare qualora il segretariato generale affidi a soggetti industriali o di altra natura, mediante contratto, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE; tali norme minime comuni figurano nella parte II, sezione XIII.»

 

     Art. 2.

     Il testo riportato in allegato alla presente decisione è inserito nella parte II, sezione XIII, dell’allegato della decisione n. 2001/264/CE del Consiglio.

 

     Art. 3.

     La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«SEZIONE XIII

NORME MINIME COMUNI SULLA SICUREZZA INDUSTRIALE

 

     1. La presente sezione contempla gli aspetti di sicurezza delle attività industriali inerenti specificamente alla negoziazione e alla stipulazione dei contratti per l’assegnazione di mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE e all’esecuzione di tali contratti da parte di soggetti industriali o di altra natura, per quanto riguarda anche la comunicazione di informazioni classificate UE o l’accesso alle medesime durante la procedura di aggiudicazione (fase di presentazione delle offerte e trattative precontrattuali).

 

     DEFINIZIONI

     2. Ai fini delle norme minime comuni s’intende per:

     a) “contratto classificato”: contratto di forniture, di lavori o di servizi la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

     b) “subcontratto classificato”: contratto di forniture, di lavori o di servizi, stipulato fra un contraente e un altro contraente (il subcontraente), la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

     c) “contraente”: persona fisica o soggetto giuridico aventi capacità giuridica per sottoscrivere un contratto;

     d) “autorità di sicurezza designata (DSA)”: autorità che fa capo all’autorità di sicurezza nazionale (NSA) di uno Stato membro dell’UE, incaricata di comunicare ai soggetti industriali o di altra natura la linea politica dello Stato membro riguardo a tutti gli aspetti della sicurezza industriale e di fornire guida e assistenza nell’attuazione della medesima. Le funzioni della DSA possono essere svolte dalla NSA;

     e) “nulla osta di sicurezza dei luoghi (FSC)”: decisione amministrativa di una NSA/DSA, secondo la quale i luoghi sono in grado, sotto il profilo della sicurezza, di offrire un’adeguata protezione alle informazioni classificate UE di un determinato grado di classificazione di sicurezza e il personale che deve accedere alle informazioni classificate UE ha debitamente ottenuto il nulla osta di sicurezza ed è stato istruito sui pertinenti requisiti di sicurezza necessari all’accesso e alla protezione delle informazioni classificate UE;

     f) “soggetto industriale o di altra natura”: soggetto che si occupa della fornitura di prodotti, della realizzazione di opere o della prestazione di servizi; sono compresi i soggetti industriali, commerciali, di servizi, scientifici, di ricerca, didattici o di sviluppo;

     g) “sicurezza industriale”: applicazione di misure e procedure di protezione volte a prevenire e individuare i casi di manomissione o perdita di informazioni classificate UE trattate da un contraente o da un subcontraente in sede di negoziato precontrattuale e di esecuzione del contratto, e a porvi rimedio;

     h) “autorità di sicurezza nazionale (NSA)”: autorità governativa di uno Stato membro dell’UE cui spetta la responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE;

     i) “grado generale di classificazione di sicurezza del contratto”: determinazione del grado di classificazione di sicurezza dell’intero contratto in base alla classificazione delle informazioni e/o del materiale che devono o possono essere prodotti, comunicati o resi accessibili per un elemento qualsiasi del contratto generale. Il grado generale di classificazione di sicurezza di un contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi, ma può essere più alto per via dell’effetto di raggruppamento;

     j) “disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL)”: pacchetto di condizioni contrattuali specifiche emesso dal committente, che è parte integrante di un contratto classificato implicante l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE e in cui sono individuati i requisiti di sicurezza o gli elementi del contratto che richiedono una protezione di sicurezza;

     k) “guida alla classificazione di sicurezza (SCG)”: documento che illustra gli elementi di un progetto o di un contratto classificati e precisa i gradi di classificazione di sicurezza applicabili. La guida alla classificazione di sicurezza può essere integrata per tutta la durata del progetto o del contratto e gli elementi informativi possono essere riclassificati o declassati. Le SAL devono comprendere la SCG.

 

     ORGANIZZAZIONE

     3. Il segretariato generale del Consiglio può affidare mediante contratto mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE a soggetti industriali o di altra natura aventi sede in uno Stato membro.

     4. Nell’aggiudicare un contratto classificato il segretariato generale del Consiglio provvede a che tutti i requisiti derivanti da queste norme minime siano soddisfatti.

     5. Gli Stati membri assicurano che la rispettiva sia dotata delle strutture adeguate per applicare le norme minime sulla sicurezza industriale. Esse possono comprendere una o più DSA.

     6. Alla loro direzione spetta la responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE presso i soggetti industriali o di altra natura.

     7. Quando è aggiudicato un contratto o un subcontratto rientrante nell’ambito di applicazione delle presenti norme minime, il segretariato generale del Consiglio e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informa immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

 

     CONTRATTI CLASSIFICATI

     8. La classificazione di sicurezza dei contratti classificati deve tener conto dei seguenti principi:

     a) il segretariato generale del Consiglio determina, ove appropriato, gli aspetti del contratto soggetti a protezione e la conseguente classificazione di sicurezza, tenendo conto della classificazione inizialmente assegnata dall’originatore alle informazioni prodotte prima dell’aggiudicazione del contratto;

     b) il grado generale di classificazione del contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi;

     c) le informazioni classificate UE derivanti da attività contrattuali sono classificate secondo la SCG;

     d) se del caso, il segretariato generale del Consiglio è responsabile di modificare, in consultazione con l’originatore, il grado generale di classificazione del contratto o la classificazione di sicurezza di uno dei suoi elementi e di informarne tutte le parti interessate;

     e) le informazioni classificate comunicate al contraente o al subcontraente o derivanti da attività contrattuali non devono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti dal contratto classificato e non devono essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’originatore.

     9. Alle NSA/DSA degli Stati membri spetta la responsabilità di assicurare che i contraenti e i subcontraenti aggiudicatari di contratti classificati che comportano informazioni classificate CONFIDENTIEL UE o SECRET UE adottino tutte le misure adeguate per proteggere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, tali informazioni classificate UE ad essi comunicate o da essi prodotte nell’esecuzione del contratto classificato. L’inadempimento delle obbligazioni relative alla sicurezza può determinare la risoluzione del contratto.

     10. Tutti i soggetti industriali o di altra natura partecipanti a contratti classificati che comportano l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE o SECRET UE devono disporre di un FSC nazionale. L’FSC è rilasciato dalla NSA/DSA di uno Stato membro a conferma che i luoghi possono offrire e garantire alle informazioni classificate UE un’adeguata protezione commisurata al loro grado di classificazione.

     11. La NSA/DSA è responsabile del rilascio, conformemente alla regolamentazione nazionale, di un nulla osta di sicurezza del personale (PSC) a tutti coloro che sono impiegati presso soggetti industriali o di altra natura che svolgono funzioni per le quali è richiesto l’accesso alle informazioni classificate UE di grado CONFIDENTIEL UE o SECRET UE oggetto di un contratto classificato.

     12. I contratti classificati devono includere le SAL definite al punto 2, lettera j). Le SAL devono includere una guida alla classificazione di sicurezza (SCG).

     13. Prima di avviare la negoziazione di un contratto classificato, il segretariato generale del Consiglio contatterà la NSA/DSA degli Stati membri in cui hanno sede i soggetti industriali o di altra natura interessati, al fine di ottenere la conferma che essi dispongono di un FSC valido commisurato al grado di classificazione del contratto.

     14. L’autorità contraente non deve passare all’offerente preferenziale un contratto classificato prima di aver ricevuto un valido certificato di FSC.

     15. Salvo diversamente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, non è richiesto un FSC per i contratti che comportano informazioni classificate RESTREINT UE.

     16. Per quanto concerne le offerte in relazione ad un contratto classificato, gli inviti devono contenere una disposizione che impone all’offerente che non ha presentato l’offerta o che non è stato selezionato l’obbligo di restituire tutti i documenti entro un periodo di tempo determinato.

     17. È possibile che un contraente debba negoziare subcontratti classificati con subcontraenti a vari livelli. Il contraente è responsabile di assicurare che tutte le attività del subcontratto siano svolte in conformità delle norme minime comuni previste dalla presente sezione. Tuttavia, il contraente non deve fornire informazioni o del materiale classificati senza previo consenso scritto dell’originatore.

     18. Le condizioni di subcontrattazione applicabili al contraente devono essere definite nel bando di gara e nel contratto. Nessun subcontratto può essere aggiudicato a un soggetto avente sede in uno Stato non appartenente all’UE senza l’espressa autorizzazione scritta del segretariato generale del Consiglio.

     19. Per tutta la durata del contratto, il rispetto delle disposizioni di sicurezza ad esso applicabili è controllato dalla pertinente NSA/DSA in coordinamento con il segretariato generale del Consiglio. Gli eventuali incidenti connessi alla sicurezza, sono notificati conformemente alle disposizioni previste nella parte II, sezione X, delle presenti norme di sicurezza. La modifica o la revoca di un FSC è comunicata senza indugio al segretariato generale del Consiglio o a qualsiasi altra NSA/DSA cui è stata notificata.

     20. In caso di estinzione di un contratto o di un subcontratto classificato, il segretariato generale del Consiglio e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informano immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

     21. Dopo l’estinzione o la cessazione del contratto o del subcontratto classificato, i contraenti e i subcontraenti continuano a rispettare le norme minime comuni previste dalla presente sezione e a mantenere la riservatezza delle informazioni classificate.

     22. Per l’eliminazione delle informazioni classificate al termine del contratto sono inserite disposizioni specifiche nelle SAL o nelle altre disposizioni pertinenti che determinano i requisiti di sicurezza.

 

     VISITE

     23. Le visite del personale del segretariato generale del Consiglio presso i soggetti industriali o di altra natura situati negli Stati membri che eseguono contratti classificati UE devono essere fissate con la pertinente NSA/DSA. Le visite dei dipendenti di soggetti industriali o di altra natura nel quadro di un contratto classificato UE devono essere fissate fra le NSA/DSA interessate. Tuttavia, le NSA/DSA interessate da contratti classificati UE hanno la facoltà di concordare una procedura secondo cui le visite dei dipendenti dei soggetti industriali o di altra natura possono essere fissate direttamente.

 

     TRASMISSIONE E TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE UE

     24. Per quanto concerne la trasmissione delle informazioni classificate UE, si applicano le disposizioni della parte II, sezione VII, capitolo II e, ove pertinente, della sezione XI delle presenti norme di sicurezza. Ad integrazione di tali disposizioni si applicano le eventuali procedure vigenti fra Stati membri.

     25. Il trasporto internazionale di materiale classificato UE riguardante contratti classificati è effettuato secondo le procedure nazionali degli Stati membri. Nell’esaminare le disposizioni di sicurezza per il trasporto internazionale si applicano i seguenti principi:

     a) la sicurezza è garantita in tutte le fasi del trasporto e in tutte le circostanze, dal luogo di origine alla destinazione finale;

     b) il livello di protezione di una spedizione è determinato dal grado di classificazione più elevato del materiale trasportato;

     c) le società addette al trasporto sono dotate, se necessario, di un FSC. In tal caso, il nulla osta di sicurezza è rilasciato al personale che si occupa della spedizione secondo le norme minime comuni previste dalla presente sezione;

     d) i tragitti sono effettuati, per quanto possibile, da punto a punto e sono completati quanto più rapidamente possibile;

     e) gli itinerari dovrebbero percorrere, per quanto possibile, unicamente Stati membri dell’UE. Gli itinerari attraverso Stati non appartenenti all’UE dovrebbero essere percorsi soltanto previa autorizzazione della NSA/DSA degli Stati di spedizione e di destinazione;

     f) qualsiasi movimento di materiale classificato UE è subordinato a un programma di trasporto elaborato dallo speditore e approvato dalle NSA/DSA interessate.»