§ 19.1.36 – Decisione 22 dicembre 1999, n. 24/2000.
Decisione n. 2000/24/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:22/12/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, [...]
Art. 2.      Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della situazione relativa ai prestiti e dei progressi compiuti in materia di ripartizione del rischio ai sensi dell'articolo [...]
Art. 3.      La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali la garanzia è concessa
Art. 4.      La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 19.1.36 – Decisione 22 dicembre 1999, n. 24/2000.

Decisione n. 2000/24/CE del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).

(G.U.C.E. 13 gennaio 2000, n. L 9).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) il Consiglio europeo, riunito a Madrid il 15-16 dicembre 1995, ha confermato l'importanza della Banca europea per gli investimenti ("BEI") come strumento di cooperazione tra la Comunità e l'America Latina ed ha invitato la BEI ad intensificare le proprie attività in tale regione; tali progetti dovrebbero presentare interesse sia per la Comunità che per i paesi in questione;

     (2) il Consiglio europeo, riunito a Firenze il 21-22 giugno 1996, ha preso atto con soddisfazione dei risultati del vertice euroasiatico, che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra i due continenti;

     (3) il Consiglio europeo, riunito a Amsterdam il 16-17 giugno 1997, ha salutato con favore le conclusioni adottate nell'ambito della seconda conferenza euromediterranea, tenutasi a La Valletta, Malta, il 15-16 aprile 1997, ed ha ribadito i principi e gli obiettivi convenuti a Barcellona nel 1995;

     (4) il Consiglio europeo, riunito a Lussemburgo il 12-13 dicembre 1997, ha avviato il processo di allargamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale ed orientale e a Cipro;

     (5) il Consiglio europeo, riunito a Cardiff il 15-16 giugno 1998, ha accolto con favore gli sforzi che il Sudafrica sta compiendo per modernizzare la propria economia integrandola nel sistema commerciale mondiale;

     (6) la BEI sta completando gli attuali programmi di prestito per l'Europa centrale ed orientale, i paesi mediterranei, l'Asia e l'America Latina e il Sudafrica a norma della decisione 97/256/CE, nonché i prestiti disciplinati dal protocollo sulla cooperazione finanziaria con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, conformemente alla decisione 98/348/CE;

     (7) il Consiglio ha invitato la BEI ad iniziare le proprie attività in Bosnia-Erzegovina; tali attività possono continuare a condizione che venga redatta una relazione positiva come previsto dalla decisione 98/729/CE;

     (8) benché la Bosnia-Erzegovina e la FYROM siano state incluse nella regione dell'Europa centrale e orientale allorché è stata adottata la decisione 97/256/CE, lo sforzo di prestito BEI per i paesi candidati di questa regione dovrebbe aumentare tenuto conto dell'importanza dello strumento di preadesione che la BEI intende creare per prestiti BEI destinati a progetti in tali paesi senza comportare alcuna garanzia a carico del bilancio comunitario o degli Stati membri;

     (9) pertanto la BEI dovrebbe assicurare che il suo prestito garantito nel quadro del mandato a favore dell'Europa centrale e orientale finanzierà soprattutto progetti nei paesi aventi un minor numero di progetti idonei ad un finanziamento nell'ambito dello strumento di preadesione o progetti in paesi non candidati;

     (10) gli accordi di cooperazione tra la Comunità europea e il Nepal, il Laos e lo Yemen sono entrati in vigore, rispettivamente, il 1° giugno 1996, il 1° dicembre 1997 e il 1° luglio 1998; l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Corea del Sud è stato sottoscritto il 28 ottobre 1996; il Nepal, lo Yemen, il Laos e la Corea del Sud dovrebbero beneficiare dei finanziamenti BEI concessi nell'ambito del mandato per l'Asia e l'America Latina;

     (11) è opportuno apportare taluni miglioramenti ai programmi di attività della BEI per quanto riguarda la durata e i paesi interessati; è opportuno adeguare il tasso della garanzia globale e la quota di prestito per la quale la BEI è invitata ad assicurare il rischio commerciale con garanzie non statali;

     (12) il Consiglio chiede alla BEI di continuare le proprie attività a sostegno di progetti di investimento intrapresi in tali paesi offrendole la garanzia di cui alla presente decisione;

     (13) nel giugno 1996 la Commissione, in accordo con la BEI, ha presentato al Consiglio una proposta di nuovo sistema di garanzia sui prestiti accordati dalla BEI all'esterno della Comunità;

     (14) il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni relative a un nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI a favore dei paesi terzi, in cui viene approvato il principio di una garanzia generale, senza distinzioni di regioni e i progetti, e viene accettato il sistema di ripartizione del rischio; in base al sistema di ripartizione del rischio la BEI deve ottenere da terzi adeguate garanzie non statali per i rischi commerciali e in tal caso la garanzia di bilancio copre soltanto i rischi politici risultanti da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini civili;

     (15) il sistema di garanzia non dovrebbe pregiudicare l'eccellente affidabilità finanziaria della BEI;

     (16) il regolamento (CE/Euratom) n. 1149/1999 ha riveduto l'importo-obiettivo e il tasso di copertura del fondo di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (CE/Euratom) n. 2728/94;

     (17) conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, la prospettiva finanziaria per il periodo 2000-2006 prevede nel bilancio comunitario un massimale per la riserva per garanzie di prestiti di 200 milioni di euro all'anno;

     (18) i finanziamenti BEI nei paesi terzi beneficiari dovrebbero essere gestiti in conformità dei criteri e delle procedure solitamente applicati dalla BEI, comprese misure di controllo appropriate, nonché delle pertinenti norme e procedure concernenti il controllo della Corte dei conti e la cooperazione con l'OLAF, in modo da sostenere le politiche comunitarie e a migliorare il coordinamento con gli altri strumenti finanziari comunitari; la BEI e la Commissione procedono a consultazioni periodiche per garantire il coordinamento della priorità e delle attività in detti paesi e per valutare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi corrispondenti di politica comunitaria; la definizione e il riesame periodico degli obiettivi operativi e la verifica del raggiungimento degli stessi sono di competenza del consiglio di amministrazione della BEI; in particolare, i finanziamenti BEI nei paesi candidati devono riflettere le priorità stabilite nei partenariati per l'adesione tra la Comunità e detti paesi; la trasparenza dei prestiti BEI a norma della presente decisione deve essere quindi sostanzialmente migliorata;

     (19) dall'entrata in vigore della presente decisione la garanzia comunitaria riguardante le agevolazioni speciali di prestito a favore delle zone colpite dal terremoto in Turchia di cui alla decisione 1999/786/CE assumerà la forma di un'estensione della garanzia globale prevista dalla presente decisione;

     (20) la BEI e la Commissione adotteranno le procedure necessarie per concedere la garanzia;

     (21) il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli dell'articolo 308,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi vicini dell'area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina ed Asia e nella Repubblica del Sudafrica [1].

     Tale garanzia è limitata al 65% dell'importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse.     «Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente:

     — Paesi vicini dell'area sud-est:

     9 185 milioni di EUR,

     — Paesi terzi mediterranei:

     6 520 milioni di EUR,

     — America Latina ed Asia:

     2 480 milioni di EUR,

     — Repubblica del Sudafrica:

     825 milioni di EUR,

     — Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia: 450 milioni di EUR;

     e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali [2].

     La Commissione riferisce sull'applicazione della presente decisione entro e non oltre il 31 gennaio 2004 oppure sei mesi prima che un nuovo trattato di adesione entri in vigore e presenta eventualmente proposte di modifica della medesima. Il Consiglio discute e delibera sull'eventuale proposta con effetto dal 1° agosto 2004 o dalla data di entrata in vigore di un nuovo trattato di adesione.

     Qualora, alla scadenza del periodo di prestito garantito il 31 gennaio 2007, i prestiti concessi dalla BEI non avessero raggiunto gli importi complessivi di cui al secondo comma, detto periodo è automaticamente prolungato di sei mesi [3].

     2. I paesi compresi nelle regioni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

     - Paesi vicini dell'area sud-est: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia;

     - paesi terzi mediterranei: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Striscia di Gaza/Cisgiordania;

     - America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela;

     - Asia: Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen;

     - Sudafrica. [4]

     3. La BEI è invitata a perseguire l'obiettivo di assicurare con garanzie non statali il rischio commerciale per un ammontare pari al 30% dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione, per quanto possibile nel quadro dei singoli mandati regionali. Tale percentuale dev'essere estesa, ove possibile, nella misura in cui il mercato lo consenta.

 

     Art. 2.

     Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della situazione relativa ai prestiti e dei progressi compiuti in materia di ripartizione del rischio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 e presenta nel contempo una valutazione del funzionamento del sistema e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie che operano in tale zona. Le informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio comprendono una valutazione del contributo che i prestiti a titolo della presente decisione hanno apportato alla realizzazione dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, tenendo conto degli obiettivi operativi e dell'adeguata verifica del raggiungimento degli stessi, definiti dalla BEI per i prestiti concessi ai sensi della presente decisione.

     Ai fini di cui al primo comma, la BEI trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.

     La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2006 [5].

 

     Art. 3.

     La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali la garanzia è concessa.

 

     Art. 4.

     La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/47/CE.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/47/CE.

[3] Paragrafo già modificato dall'art. 1 della decisione n. 2000/688/CE e dall'art. 1 della decisione n. 2000/788/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della decisione n. 2001/778/CE.

[4] Paragrafo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/47/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/174/CE.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2005/47/CE.