§ 19.1.108 - Decisione 27 febbraio 2006, n. 174.
Decisione n. 2006/174/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:27/02/2006
Numero:174


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 19.1.108 - Decisione 27 febbraio 2006, n. 174.

Decisione n. 2006/174/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004

(G.U.U.E. 3 marzo 2006, n. L 62).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Lo tsunami che ha investito la regione dell’Oceano Indiano il 26 dicembre 2004 ha provocato danni estesi a determinate zone costiere dei paesi limitrofi.

      (2) La Banca europea per gli investimenti ha individuato potenziali progetti nei paesi maggiormente colpiti, tra cui le Maldive, a beneficio di entità che hanno sofferto perdite dirette o indirette in conseguenza dello tsunami.

      (3) La decisione n. 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica), non comprende le Maldive nell’elenco dei paesi oggetto della decisione stessa.

      (4) La decisione n. 2000/24/CE deve pertanto essere opportunamente modificata,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     All’articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino, della decisione n. 2000/24/CE, la parola «Maldive» è inserita tra «Malaysia» e «Mongolia».

 

          Art. 2.

     La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

 

          Art. 3.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.