§ 17.5.29 – Decisione 8 dicembre 2003, n. 861.
Decisione n. 2003/861/CE del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:08/12/2003
Numero:861


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 17.5.29 – Decisione 8 dicembre 2003, n. 861.

Decisione n. 2003/861/CE del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro.

(G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, in particolare l'articolo 5, prevede che le monete false vengano analizzate e classificate in ciascuno Stato membro ad opera del Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC), nonché del Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). Dal 2000 la Commissione ha definito l'apposito quadro per coordinare i provvedimenti delle suddette autorità tecniche in materia.

     (2) Dall'ottobre 2001 il CTSE sta svolgendo in via temporanea le proprie mansioni presso la zecca francese, con un sostegno amministrativo e di gestione fornito dalla Commissione, in conformità dello scambio di lettere tra il presidente del Consiglio e il ministro delle Finanze francese in data 28 febbraio e 9 giugno 2000.

     (3) Per garantire la continuità e l'indipendenza della protezione delle monete in euro contro la falsificazione, è opportuno affidare alla Commissione la responsabilità della gestione delle attività del CTSE e del coordinamento delle attività delle autorità tecniche competenti,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La Commissione provvede ad istituire il Centro tecnico-scientifico europeo e a garantire il suo funzionamento, nonché a coordinare le attività delle autorità tecniche competenti per proteggere le monete in euro contro la falsificazione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica sono destinatari della presente decisione.