§ 17.3.173 - Decisione 28 febbraio 2002, n. 187.
Decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:28/02/2002
Numero:187


Sommario
Art. 1.  Istituzione e personalità giuridica.
Art. 2.  Composizione.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Competenze.
Art. 5.  Funzioni dell’Eurojust.
Art. 6.  Funzioni dell’Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali.
Art. 7.  Funzioni dell’Eurojust esercitate attraverso il collegio.
Art. 8.  Motivazione.
Art. 9.  Membri nazionali.
Art. 10.  Collegio.
Art. 11.  Ruolo della Commissione.
Art. 12.  Corrispondenti nazionali.
Art. 13.  Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali.
Art. 14.  Trattamento di dati personali.
Art. 15.  Restrizioni al trattamento dei dati personali.
Art. 16.  Indice e archivi di lavoro temporanei.
Art. 17.  Delegato alla protezione dei dati.
Art. 18.  Accesso autorizzato ai dati.
Art. 19.  Diritto di accesso ai dati personali.
Art. 20.  Rettifica e cancellazione dei dati personali.
Art. 21.  Termini per la conservazione dei dati personali.
Art. 22.  Sicurezza dei dati.
Art. 23.  Autorità di controllo comune.
Art. 24.  Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto.
Art. 25.  Riservatezza.
Art. 26.  Rapporti con i partner.
Art. 27.  Scambio di informazioni con i partner.
Art. 28.  Organizzazione e funzionamento.
Art. 29.  Direttore amministrativo.
Art. 30.  Personale.
Art. 31.  Assistenza in materia di interpretazione e traduzione.
Art. 32.  Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 33.  Finanziamento.
Art. 34.  Bilancio.
Art. 35.  Elaborazione del bilancio.
Art. 36.  Esecuzione del bilancio e scarico.
Art. 37.  Regolamento finanziario applicabile al bilancio.
Art. 38.  Controlli.
Art. 39.  Accesso ai documenti.
Art. 40.  Applicazione territoriale.
Art. 41.  Disposizioni transitorie.
Art. 42.  Transizione.
Art. 43.  Entrata in vigore.


§ 17.3.173 - Decisione 28 febbraio 2002, n. 187. [1]

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

(G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63).

 

     Il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

     vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania e l’iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) E’ necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che sono spesso opera di organizzazioni transnazionali.

     (2) Il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri richiede urgentemente l’adozione a livello dell’Unione di misure strutturali destinate ad agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine e delle azioni penali degli Stati membri che coprono il territorio di molti di essi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

      (3) Al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso, segnatamente al punto 46 delle sue conclusioni, di istituire un’unità (Eurojust) composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative.

      (4) Questa unità Eurojust è istituita con la presente decisione quale organo dell’Unione, dotato di personalità giuridica e finanziato a carico del bilancio dell’Unione europea, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine.

      (5) Gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) sono rilevanti anche in relazione all’Eurojust. Il collegio dell’Eurojust dovrebbe adottare le misure di attuazione necessarie per conseguire tali obiettivi. Esso dovrebbe tenere pienamente conto delle attività sensibili dell’Eurojust in materia d’indagini e di azioni penali. In questo contesto è opportuno escludere l’accesso dell’OLAF a documenti, relazioni, note o informazioni, qualunque ne sia il supporto, detenuti o creati nel quadro di tali attività, siano esse in corso o concluse, nonché vietare la trasmissione all’OLAF i tali documenti, relazioni, note o informazioni.

      (6) Affinché possa conseguire i suoi obiettivi nel modo più efficace, l’Eurojust dovrebbe svolgere le sue funzioni tramite uno o più membri nazionali interessati o in quanto collegio.

      (7) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni con l’Eurojust secondo modalità che servano e rispettino l’interesse del funzionamento dell’azione pubblica.

      (8) Le competenze dell’Eurojust lasciano impregiudicate le competenze della Comunità in materia di protezione degli interessi finanziari di quest’ultima e non pregiudicano neppure le convenzioni e gli accordi esistenti, segnatamente la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Consiglio d’Europa), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, nonché la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, adottata dal Consiglio il 29 maggio 2000, e il suo protocollo, adottato il 16 ottobre 2001.

      (9) Per realizzare i suoi obiettivi l’Eurojust tratta dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. Occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall’applicazione dei principi sanciti dalla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Consiglio d’Europa), firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, segnatamente il protocollo aperto alla firma l’8 novembre 2001, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.

      (10) Per contribuire a garantire e controllare che i dati personali siano trattati correttamente dall’Eurojust, occorre istituire un’autorità di controllo comune che, vista la composizione dell’Eurojust, dovrebbe essere costituita da giudici o, se il sistema costituzionale o nazionale lo richiede, da persone che esercitano una funzione equivalente che conferisca loro una indipendenza adeguata. Le competenze di quest’autorità di controllo comune non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi.

      (11) Per assicurare una cooperazione armoniosa tra le varie attività dell’Unione e della Comunità, e nel rispetto dell’articolo 29 e dell’articolo 36, paragrafo 2 del trattato, è opportuno associare pienamente la Commissione ai lavori dell’Eurojust concernenti questioni generali e quelle che rientrano nella sua competenza. Il regolamento interno dell’Eurojust dovrebbe precisare le modalità che consentono alla Commissione di partecipare ai lavori della stessa nei settori di sua competenza.

      (12) E’ opportuno prevedere disposizioni che assicurino che l’Eurojust e l’Ufficio europeo di polizia (Europol), stabiliscano e mantengano una stretta cooperazione.

      (13) E’ necessario che l’Eurojust e la rete giudiziaria europea istituita dall’azione comune 98/428/GAI intrattengano rapporti privilegiati. In particolare è necessario, a tal fine, che il segretariato della rete giudiziaria europea sia situato presso il segretariato dell’Eurojust.

      (14) Al fine di agevolare le attività dell’Eurojust, è opportuno che gli Stati membri possano istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali.

      (15) E’ altresì opportuno che l’Eurojust, per quanto è necessario allo svolgimento delle sue funzioni, possa instaurare una collaborazione con stati terzi e che possano essere conclusi a tal fine degli accordi, in via prioritaria con i paesi candidati all’adesione all’Unione e altri paesi con cui sono state stipulate intese.

      (16) Visto che l’adozione della presente decisione richiede che siano approvate negli Stati membri nuove importanti misure legislative, occorre prevedere alcune disposizioni transitorie.

      (17) Il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 prevede che, in attesa di un accordo globale sulla sede di talune agenzie, l’Eurojust potrà iniziare la sua attività a l’Aia.

      (18) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6, paragrafo 2 del trattato e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

     decide

 

Art. 1. Istituzione e personalità giuridica.

     La presente decisione istituisce un’unità, denominata Eurojust, quale organo dell’Unione.

     L’Eurojust ha personalità giuridica.

 

     Art. 2. Composizione.

     1. L’Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

     2. Ciascun membro nazionale può essere assistito da una persona. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all’articolo 10, più persone possono assistere il membro nazionale. Uno di questi assistenti può sostituirlo.

 

     Art. 3. Obiettivi.

     1. Nell’ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali previsti dall’articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati all’Eurojust sono i seguenti:

     a) stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati;

     b) migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione;

     c) assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali.

     2. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, l’Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, o se tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale.

     3. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, l’Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e la Comunità.

 

     Art. 4. Competenze.

     1. L’ambito di competenza generale dell’Eurojust comprende:

     a) le forme di criminalità e di reati per i quali l’Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento, a norma dell’articolo 2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995;

     b) le seguenti forme di criminalità:

     - la criminalità informatica,

     - la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea,

     - il riciclaggio dei proventi di reato,

     - la criminalità ambientale,

     - la partecipazione ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’azione comune 98/733/JAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea;

     c) altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cui ai paragrafi a) e b).

     2. Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 l’Eurojust può, a titolo complementare, conformemente ai suoi obiettivi, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro.

 

     Art. 5. Funzioni dell’Eurojust.

     1. Per realizzare i suoi obiettivi, l’Eurojust svolge le sue funzioni:

     a) per il tramite di uno o più membri nazionali interessati, ai sensi dell’articolo 6, o

     b) attraverso il collegio, ai sensi dell’articolo 7, nelle ipotesi:

     i) per le quali uno o più membri nazionali interessati a un caso trattato dall’Eurojust ne fanno richiesta, o

     ii) relative ad indagini ed azioni penali che abbiano un’incidenza sul piano dell’Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati, o

     iii) nelle quali si pone una questione generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi, o

     iv) previste da altre disposizioni della presente decisione.

     2. Quando svolge le sue funzioni, l’Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali ai sensi dell’articolo 6 o se agisce attraverso il collegio ai sensi dell’articolo 7.

 

     Art. 6. Funzioni dell’Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali.

     Quando l’Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:

     a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di valutare se:

     i) avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

     ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

     iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

     iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

     v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

     b) assicura l’informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l’Eurojust ha conoscenza;

     c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

     d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;

     e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

     f) presta sostegno, nei casi previsti dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e con l’accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro;

     g) può, conformemente ai suoi obiettivi e nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri, trasmettere richieste di assistenza giudiziaria quando queste:

     i) emanano da un’autorità competente di uno Stato membro;

     ii) riguardano un’indagine o un’azione penale svolta da detta autorità in un caso preciso, e

     iii) richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l’intervento dell’Eurojust.

 

     Art. 7. Funzioni dell’Eurojust esercitate attraverso il collegio.

     Quando l’Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:

     a) può, per le forme di criminalità e di reati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando la sua richiesta, di:

     i) avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

     ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

     iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

     iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

     v) fornirle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

     b) assicura l’informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri sulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbiano un’incidenza sul piano dell’Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

     c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

     d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base all’analisi svolta dall’Europol;

     e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo a arricchire la sua base di dati documentali;

     f) può coadiuvare l’Europol, in particolare formulando pareri sulla base delle analisi da questo sviluppate;

     g) può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d). Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione, l’interpretazione e l’organizzazione di riunioni di coordinamento.

 

     Art. 8. Motivazione.

     Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell’articolo 7, lettera a), comunicano all’Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni, salvo che, nei casi previsti all’articolo 7, lettera a), punti i), ii) e v), non possano motivare la decisione in quanto:

     i) ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, ovvero

     ii) comprometterebbe lo svolgimento di indagini in corso o la sicurezza di una persona.

 

     Art. 9. Membri nazionali.

     1. I membri nazionali sono soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto. La durata del mandato dei membri nazionali è fissata dallo Stato membro d’origine ed è tale da permettere il buon funzionamento dell’Eurojust.

     2. Tutte le informazioni scambiate fra l’Eurojust e gli Stati membri, comprese le richieste di cui all’articolo 6, lettera a), sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.

     3. Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale. Quando designa il membro nazionale, e se necessario in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione all’Eurojust e al Segretariato generale del Consiglio affinché quest’ultimo ne informi gli altri Stati membri. Questi s’impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.

     4. Per conseguire gli obiettivi dell’Eurojust, il membro nazionale ha accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall’ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative.

     5. Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.

     6. Nell’esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all’occorrenza se agisce in virtù dei poteri giudiziari conferitigli a norma del paragrafo 3.

 

     Art. 10. Collegio.

     1. Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.

     2. Il Consiglio, dopo aver consultato l’autorità di controllo comune di cui all’articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali, approva il regolamento interno dell’Eurojust su proposta del collegio, previa adozione all’unanimità da parte di quest’ultimo. Le disposizioni del regolamento interno che riguardano il trattamento dei dati personali possono costituire oggetto di un’approvazione separata da parte del Consiglio.

     3. Quando agisce ai sensi dell’articolo 7, lettera a), il collegio prende le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi. Le altre decisioni del collegio sono prese conformemente al regolamento interno.

 

     Art. 11. Ruolo della Commissione.

     1. La Commissione è pienamente associata ai lavori dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori nei settori di sua competenza.

     2. Nell’ambito dei lavori dell’Eurojust relativi al coordinamento delle indagini e delle azioni penali, la Commissione può essere invitata a fornire le sue conoscenze specialistiche.

     3. L’Eurojust può concordare con la Commissione le modalità pratiche necessarie per rafforzare la loro cooperazione.

 

     Art. 12. Corrispondenti nazionali.

     1. Ciascuno Stato membro può istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali. Tale istituzione o designazione riveste la massima priorità in materia di terrorismo. Le relazioni tra il corrispondente nazionale e le autorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dal diritto nazionale. I corrispondenti nazionali operano nello Stato membro che li ha designati.

     2. Allorché lo Stato membro designa un corrispondente nazionale, questi può essere un punto di contatto della rete giudiziaria europea.

     3. Le relazioni tra il membro nazionale e il corrispondente nazionale non escludono relazioni dirette tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

 

     Art. 13. Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l’Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest’ultima, conformemente all’articolo 5.

     2. A norma dell’articolo 9, i membri nazionali dell’Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni tra di loro o con le autorità competenti dei loro Stati membri.

 

     Art. 14. Trattamento di dati personali.

     1. Nella misura in cui sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi, l’Eurojust può, nell’ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni, trattare dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati.

     2. L’Eurojust prende le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati personali almeno equivalente a quello risultante dall’applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 e successive modifiche, che siano in vigore tra gli Stati membri.

     3. I dati personali trattati dall’Eurojust sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nonché, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri o da altri partner ai sensi degli articoli 13 e 26, esatti ed aggiornati. L’Eurojust tratta i dati personali in modo leale e lecito.

     4. Conformemente alla presente decisione, l’Eurojust istituisce un indice dei dati relativi alle indagini e può costituire archivi di lavoro temporanei contenenti anche dati personali.

 

     Art. 15. Restrizioni al trattamento dei dati personali.

     1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, l’Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un’indagine o di un’azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all’articolo 4:

     a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

     b) data e luogo di nascita;

     c) cittadinanza;

     d) sesso;

     e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

     f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d’identità e dati del passaporto;

     g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un’indagine o di un’azione penale;

     h) conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;

     i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;

     j) fatti che fanno presumere l’estensione internazionale del caso;

     k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un’organizzazione criminale.

     2. In caso di trattamento dei dati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, l’Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un’indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all’articolo 4:

     a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

     b) data e luogo di nascita;

     c) cittadinanza;

     d) sesso;

     e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

     f) descrizione e natura dei fatti che li riguardano, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.

     3. Tuttavia, in casi eccezionali, l’Eurojust può anche trattare, per un periodo di tempo limitato, altri dati personali relativi alle circostanze di un reato qualora siano di rilevanza immediata e rientrino nell’ambito di indagini in corso, al cui coordinamento l’Eurojust contribuisce, purché il trattamento di questi dati specifici sia conforme agli articoli 14 e 21.

Il delegato alla protezione dei dati di cui all’articolo 17 è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata congiuntamente da almeno due membri nazionali.

     4. I dati personali, trattati mediante procedimenti automatizzati o meno, che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale possono essere trattati dall’Eurojust soltanto qualora siano necessari per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento all’interno dell’Eurojust.

Il delegato alla protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Tali dati non possono essere trattati nell’indice di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della presente decisione.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata dal collegio.

 

     Art. 16. Indice e archivi di lavoro temporanei.

     1. Per conseguire i suoi obiettivi, l’Eurojust tiene un archivio automatizzato che costituisce un indice dei dati relativi alle indagini nel quale possono essere conservati dati non personali e dati personali di cui all’articolo15, paragrafo 1, punti da a) a i) e k) e paragrafo 2. Questo indice è volto a:

     a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali al cui coordinamento contribuisce l’Eurojust, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

     b) agevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

     c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione.

     2. L’indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell’Eurojust.

     3. Per svolgere le funzioni di cui agli articoli 6 e 7, i membri nazionali dell’Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l’accesso al delegato alla protezione dei dati e, se il collegio lo decide, anche ad altri membri nazionali e agli agenti che hanno diritto di accesso agli archivi. Ogni nuovo fascicolo di lavoro contenente dati personali costituisce oggetto di un’informazione al delegato alla protezione dei dati.

 

     Art. 17. Delegato alla protezione dei dati.

     1. L’Eurojust dispone di un delegato alla protezione dei dati, appositamente designato tra i membri del personale. In questo contesto il delegato dipende direttamente dal collegio. Nell’esercizio delle funzioni menzionate nel presente articolo, non riceve istruzioni da nessuno.

     2. Il delegato alla protezione dei dati ha in particolare le seguenti funzioni:

     a) garantire in modo indipendente la legittimità e il rispetto della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;

     b) controllare che la trasmissione e la ricezione dei dati personali siano registrate per iscritto in base alle modalità previste dal regolamento interno, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, alle condizioni di sicurezza previste dall’articolo 22;

     c) garantire che le persone interessate siano informate, su loro richiesta, dei loro diritti secondo quanto previsto dalla presente decisione.

     3. Nello svolgimento delle sue funzioni il delegato ha accesso a tutti i dati trattati dall’Eurojust e a tutti i locali dell’Eurojust.

     4. Qualora constati un trattamento che ritenga non conforme alla presente decisione, il delegato:

     a) ne informa il collegio che ne accusa ricevuta;

     b) ricorre all’autorità di controllo comune qualora il collegio non abbia rimediato alla non conformità del trattamento entro un termine ragionevole.

 

     Art. 18. Accesso autorizzato ai dati.

     Solo i membri nazionali e i loro assistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, nonché il personale autorizzato dell’Eurojust possono avere accesso ai dati personali trattati dall’Eurojust ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Eurojust.

 

     Art. 19. Diritto di accesso ai dati personali.

     1. Chiunque ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati dall’Eurojust, alle condizioni previste dal presente articolo.

     2. Chiunque desideri esercitare il diritto d’accesso ai dati personali che lo riguardano, conservati presso l’Eurojust, o desideri che tali dati siano verificati in conformità dell’articolo 20, può, a tal fine, presentare gratuitamente una richiesta nello Stato membro di sua scelta, presso l’autorità designata da tale Stato, la quale si rivolge senza indugio all’Eurojust.

     3. Il diritto di una persona di accedere ai dati personali che la riguardano o di farli verificare è esercitato nel rispetto e secondo le modalità della legislazione dello Stato membro, nel quale il richiedente ha presentato la richiesta. Tuttavia, se l’Eurojust può determinare quale autorità di uno Stato membro abbia trasmesso i dati in questione, quest’ultima può esigere che il diritto di accesso si eserciti nel rispetto e secondo le modalità della legislazione di tale Stato membro.

     4. L’accesso ai dati personali è negato qualora:

     a) rischi di compromettere una delle attività dell’Eurojust;

     b) rischi di compromettere un’indagine nazionale cui contribuisce l’Eurojust;

     c) rischi di compromettere i diritti e le libertà di terzi.

     5. La decisione di concedere il diritto di accesso tiene in debito conto la qualità delle persone che presentano la richiesta, in relazione ai dati conservati presso l’Eurojust.

     6. I membri nazionali interessati dalla richiesta la trattano e decidono in nome dell’Eurojust. Detta richiesta è oggetto di un trattamento completo nei tre mesi successivi alla ricezione. Quando sono in disaccordo, i membri nazionali adiscono il collegio, che decide in merito alla richiesta con la maggioranza dei due terzi.

     7. Se l’accesso è negato oppure se nessun dato personale relativo al richiedente è trattato dall’Eurojust, quest’ultima notifica al richiedente l’avvenuta verifica senza fornire indicazioni che possano rivelare se il richiedente è conosciuto o meno.

     8. Qualora il richiedente non sia soddisfatto della risposta data alla domanda, può ricorrere contro tale decisione dinanzi all’autorità di controllo comune. L’autorità di controllo comune valuta se la decisione adottata dall’Eurojust sia conforme alla presente decisione.

     9. Prima che Eurojust prenda una decisione sono consultate le autorità competenti degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge in materia. Esse vengono in seguito informate dell’esito per il tramite dei membri nazionali interessati.

 

     Art. 20. Rettifica e cancellazione dei dati personali.

     1. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, chiunque ha il diritto di chiedere all’Eurojust che si rettifichino, blocchino o cancellino i dati che lo riguardano che siano errati o incompleti o il cui inserimento o conservazione siano contrari alla presente decisione.

     2. L’Eurojust comunica al richiedente se si è proceduto alla rettifica, al blocco o alla cancellazione dei dati che lo riguardano. Se il richiedente non è soddisfatto della risposta dell’Eurojust, può adire l’autorità di controllo comune entro trenta giorni a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la decisione dell’Eurojust.

     3. Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, del suo membro nazionale o del suo eventuale corrispondente nazionale, e sotto la loro responsabilità, l’Eurojust, secondo il proprio regolamento interno, rettifica o cancella i dati personali da essa trattati e trasmessi o inseriti da tale Stato membro, dal suo membro nazionale o dal suo corrispondente nazionale. Le autorità competenti degli Stati membri e l’Eurojust, compresi il membro nazionale o l’eventuale corrispondente nazionale, assicurano in tale contesto il rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dall’articolo 15, paragrafo 4.

     4. Qualora risulti che dati personali trattati dall’Eurojust siano errati o incompleti o siano stati inseriti e conservati in contrasto con le disposizioni della presente decisione, l’Eurojust è tenuto a bloccare, rettificare o cancellare tali dati.

     5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, tutti i fornitori e destinatari di tali dati sono informati senza indugio. Tali destinatari sono altresì tenuti, in base alle norme loro applicabili, a procedere alla rettifica, al blocco o alla cancellazione di tali dati dal proprio sistema.

 

     Art. 21. Termini per la conservazione dei dati personali.

     1. I dati personali trattati dall’Eurojust non sono conservati dallo stesso più del tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi.

     2. I dati personali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, trattati dall’Eurojust, non possono essere conservati oltre:

     a) la data di scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall’indagine e dalle azioni penali;

     b) la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali che hanno motivato il coordinamento dell’Eurojust;

     c) la data in cui l’Eurojust e gli Stati membri interessati hanno constatato o convenuto di comune accordo che non fosse più necessario il coordinamento dell’indagine o delle azioni penali da parte dell’Eurojust.

     3. a) Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 2, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.

     b) Qualora uno dei termini di cui al paragrafo 2 sia scaduto, l’Eurojust verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter conseguire i suoi obiettivi, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva.

     c) Quando i dati sono stati conservati a titolo di deroga ai sensi della lettera b), una verifica della necessità di conservarli è effettuata ogni tre anni.

     4. Qualora esista un fascicolo contenente dati non automatizzati e non strutturati e il termine per la conservazione dell’ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo sia scaduto, ciascun elemento del fascicolo in questione è restituito all’autorità che l’aveva trasmesso e le eventuali copie sono distrutte.

     5. Qualora l’Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano l’Eurojust e gli altri Stati membri interessati di tutte le decisioni giudiziarie relative al caso e aventi carattere definitivo, in particolare per consentire l’applicazione del paragrafo 2, lettera b).

 

     Art. 22. Sicurezza dei dati.

     1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito della presente decisione l’Eurojust e, nella misura in cui sia interessato dai dati da questa trasmessi, ciascuno Stato membro assicurano la protezione di tali dati contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l’alterazione e l’accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

     2. Il regolamento interno contiene le misure tecniche e le disposizioni organizzative necessarie all’esecuzione della presente decisione per quanto concerne la sicurezza dei dati, ed in particolare le misure atte a:

     a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento di dati personali;

     b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;

     c) impedire che nell’archivio siano inseriti senza autorizzazione dati personali, e che dei dati personali così inseriti sia presa visione senza autorizzazione, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;

     d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati;

     e) garantire che le persone autorizzate all’uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente a dati di loro competenza;

     f) garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi sono trasmessi dati personali in caso di trasmissione di dati;

     g) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati nonché il momento dell’inserimento e la persona che lo ha effettuato;

     h) impedire che, all’atto della trasmissione di dati personali nonché del trasporto dei relativi supporti, tali dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

 

     Art. 23. Autorità di controllo comune.

     1. E’ istituita un’autorità di controllo comune indipendente che controlla in modo collegiale le attività dell’Eurojust di cui agli articoli da 14 a 22 per assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della presente decisione. Al fine di adempiere ai suoi compiti, l’autorità di controllo comune è autorizzata ad accedere senza riserve a tutti gli archivi in cui tali dati personali sono trattati. L’Eurojust fornisce all’autorità di controllo comune tutte le informazioni contenute in detti archivi richieste dalla stessa e l’assiste con ogni altro mezzo nello svolgimento delle sue funzioni.

L’autorità di controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre si riunisce entro i tre mesi che seguono l’introduzione di un ricorso e può essere convocata dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.

Al fine di costituire detta autorità di controllo comune, ogni Stato membro nomina, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un giudice, non membro dell’Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano un’indipendenza adeguata, affinché figuri nell’elenco dei giudici che possono far parte dell’autorità di controllo comune in qualità di membro o di giudice ad hoc. La durata della nomina non può essere inferiore a 18 mesi. La revoca della nomina è disciplinata sulla base dei principi in materia di revoca applicabili in virtù del diritto interno dello Stato membro d’origine. La nomina e la revoca sono notificate al Segretariato generale del Consiglio e all’Eurojust.

     2. L’autorità di controllo comune è composta di tre membri permanenti e di giudici ad hoc, secondo quanto previsto al paragrafo 4.

     3. Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente un anno prima che il suo Stato eserciti la presidenza del Consiglio, per una durata di un anno e 6 mesi.

Il giudice nominato dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio assume la presidenza dell’autorità di controllo comune.

     4. Partecipano ai lavori dell’autorità anche uno o più giudici ad hoc, unicamente per la durata dell’esame di un ricorso concernente dati personali proveniente dallo Stato membro che li ha nominati.

     5. La composizione dell’autorità di controllo comune vale per tutta la durata dell’esame di un ricorso anche se i membri permanenti abbiano raggiunto la fine del loro mandato ai sensi del paragrafo 3.

     6. Ogni membro e ogni giudice ad hoc hanno diritto di voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

     7. L’autorità di controllo comune esamina i ricorsi che le sono presentati conformemente all’articolo 19, paragrafo 8 e all’articolo 20, paragrafo 2, ed effettua i controlli conformemente al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Qualora essa ritenga che una decisione adottata dall’Eurojust o un trattamento di dati effettuato dall’Eurojust non siano compatibili con la presente decisione, la questione è sottoposta all’Eurojust che si rimette alla decisione dell’autorità di controllo comune.

     8. Le decisioni dell’autorità di controllo comune sono definitive e vincolanti per l’Eurojust.

     9. Le persone nominate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, terzo comma, presiedute dal presidente dell’autorità di controllo comune, adottano un regolamento interno e di procedura che, per l’esame di un ricorso, prevede criteri obiettivi per la nomina dei membri dell’autorità in questione.

     10. Le spese per il Segretariato sono a carico del bilancio dell’Eurojust. Il Segretariato dell’autorità di controllo comune è indipendente nella sua funzione in seno al Segretariato dell’Eurojust.

     11. I membri dell’autorità di controllo comune hanno l’obbligo della riservatezza previsto dall’articolo 25.

     12. L’autorità di controllo comune presenta una relazione al Consiglio una volta all’anno.

 

     Art. 24. Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto.

     1. L’Eurojust, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede, è responsabile di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento di dati non autorizzato o scorretto effettuato dall’Eurojust stessa.

     2. Le denunce nei confronti dell’Eurojust nell’ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede.

     3. Ogni Stato membro è responsabile, conformemente al diritto nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona derivante da un trattamento non autorizzato o scorretto, effettuato dallo Stato membro stesso, dei dati che sono stati comunicati all’Eurojust.

 

     Art. 25. Riservatezza.

     1. I membri nazionali e i loro assistenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, il personale dell’Eurojust, gli eventuali corrispondenti nazionali e il delegato alla protezione dei dati hanno l’obbligo della riservatezza, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1.

     2. L’obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con l’Eurojust.

     3. L’obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell’attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

     4. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, l’obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute dall’Eurojust.

 

     Art. 26. Rapporti con i partner.

     1. L’Eurojust stabilisce e mantiene una stretta cooperazione con l’Europol, qualora tale cooperazione sia necessaria allo svolgimento delle funzioni dell’Eurojust ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, e tenendo altresì conto della necessità di evitare inutili sovrapposizioni. Gli elementi essenziali di tale cooperazione sono definiti in un accordo che deve essere approvato dal Consiglio, previa consultazione dell’autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati.

     2. L’Eurojust intrattiene con la rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto di uno stesso Stato membro e l’eventuale corrispondente nazionale. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

     a) l’Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all’articolo 8 dell’azione comune 98/428/GAI e alla rete di telecomunicazioni istituita ai sensi dell’articolo 10 di detta azione comune;

     b) in deroga all’articolo 9, paragrafo 3 dell’azione comune del 98/428/GAI, il segretariato della rete giudiziaria europea è situato presso il segretariato dell’Eurojust. Ne costituisce un’unità distinta e autonoma sul piano funzionale. Esso si avvale dei mezzi dell’Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea. Se non vi è incompatibilità con l’autonomia funzionale del segretariato della rete giudiziaria europea, le regole che si applicano ai membri del personale dell’Eurojust si applicano anche ai membri del segretariato della rete giudiziaria europea;

     c) i membri nazionali dell’Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest’ultima. Punti di contatto della rete giudiziaria europea possono, quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni dell’Eurojust.

     3. L’Eurojust instaura e mantiene una stretta cooperazione con l’OLAF. A tal fine l’OLAF può contribuire all’attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunità svolta dall’Eurojust, su iniziativa dell’Eurojust o su richiesta dell’OLAF, sempre che le autorità nazionali competenti in materia non si oppongano.

     4. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l’Eurojust e l’OLAF, e fatto salvo l’articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membri nazionali dell’Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e Euratom n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Lo scambio di informazioni tra l’OLAF e i membri nazionali non pregiudica l’informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

     5. Per conseguire i suoi obiettivi, l’Eurojust può stabilire contatti e scambiare esperienze di tipo non operativo con altri organismi, segnatamente organizzazioni internazionali.

     6. L’Eurojust può cooperare, caso per caso, con magistrati di collegamento degli Stati membri ai sensi dell’azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea.

 

     Art. 27. Scambio di informazioni con i partner.

     1. Conformemente alla presente decisione, l’Eurojust può scambiare qualsiasi informazione necessaria all’assolvimento delle sue funzioni:

     a) organismi competenti in virtù delle disposizioni adottate nell’ambito dei trattati;

     b) organizzazioni e organismi internazionali;

     c) autorità di paesi terzi competenti nelle indagini e azioni penali.

     2. Prima che Eurojust scambi informazioni con i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), il membro nazionale dello Stato membro che ha messo a disposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione delle stesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Stati membri.

     3. L’Eurojust può concludere accordi di collaborazione, approvati dal Consiglio, con paesi terzi e con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono in particolare contenere disposizioni relative alle modalità di distacco di ufficiali o magistrati di collegamento presso l’Eurojust. Essi possono altresì contenere disposizioni relative allo scambio di dati personali; in tal caso l’autorità di controllo comune è consultata dall’Eurojust.

     Per risolvere questioni urgenti l’Eurojust può inoltre collaborare con i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), anche senza concludere un accordo, purché tale collaborazione non comporti la trasmissione di dati personali dall’Eurojust agli stessi.

     4. Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell’Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all’applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati.

     5. Se il paese terzo o i soggetti di cui al paragrafo 1, punti b) e c), non assicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 o se vi sono fondati motivi di ritenere che non l’assicurino, l’autorità di controllo comune e gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da parte dell’Eurojust. L’autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di dati personali con i soggetti in questione finché non si sia accertato che sono stati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.

     6. Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, un membro nazionale può, agendo in quanto tale, in circostanze eccezionali e soltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica, procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membro nazionale è responsabile della legittimità della trasmissione. Egli deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati è autorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

 

     Art. 28. Organizzazione e funzionamento.

     1. Il collegio è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dell’Eurojust.

     2. Il collegio elegge un presidente tra i membri nazionali e, se lo reputa necessario, può eleggere non più di due vicepresidenti. L’esito dell’elezione è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

     3. Il Presidente esercita la sua funzione a nome del collegio e sotto la sua autorità, ne guida i lavori e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo. Il regolamento interno precisa i casi in cui le sue decisioni o azioni devono essere oggetto di un’autorizzazione preliminare o di una relazione al collegio.

     4. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del vicepresidente o dei vicepresidenti è disciplinato dal regolamento interno.

     5. L’Eurojust è coadiuvata da un segretariato diretto da un direttore amministrativo.

     6. L’Eurojust esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina (AIPN). Il collegio adotta le norme appropriate per l’attuazione del presente paragrafo, conformemente al regolamento interno.

 

     Art. 29. Direttore amministrativo.

     1. Il direttore amministrativo dell’Eurojust è nominato dal collegio all’unanimità. Il collegio istituisce un comitato di selezione che redige, previo invito a presentare candidature, un elenco di candidati tra cui il collegio sceglie il direttore amministrativo.

     2. La durata del mandato del direttore amministrativo è di 5 anni. Il mandato è rinnovabile.

     3. Il direttore amministrativo è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

     4. Il direttore amministrativo agisce sotto l’autorità del collegio e del suo presidente che agisce conformemente all’articolo 28, paragrafo 3. Egli può essere revocato dal collegio con la maggioranza dei due terzi.

     5. Il direttore amministrativo è incaricato dell’amministrazione quotidiana dell’Eurojust e della gestione del personale, sotto il controllo del presidente.

 

     Art. 30. Personale.

     1. Il personale dell’Eurojust è soggetto, in particolare per l’assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

     2. Il personale dell’Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteri di cui all’articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68, compresa la ripartizione geografica. Esse hanno lo statuto di agenti permanenti, temporanei o locali. Su richiesta del direttore amministrativo, e d’accordo con il presidente a nome del collegio, le istituzioni comunitarie possono distaccare funzionari comunitari presso l’Eurojust in qualità di agenti temporanei. Gli Stati membri possono distaccare esperti nazionali all’Eurojust. In quest’ultimo caso il collegio definisce le modalità di applicazione necessarie.

     3. Sotto l’autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli obiettivi e il mandato dell’Eurojust, senza sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organismo o persona al di fuori dell’Eurojust.

 

     Art. 31. Assistenza in materia di interpretazione e traduzione.

     1. Ai lavori dell’Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell’Unione.

     2. La relazione annuale al Consiglio di cui all’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

 

     Art. 32. Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

     1. Il presidente, a nome del collegio, riferisce al Consiglio, per iscritto e annualmente, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell’Eurojust.

A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell’Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell’Unione eventualmente venuti alla luce grazie all’attività dell’Eurojust. Nella relazione l’Eurojust può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il presidente fornisce altresì al Consiglio qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento dell’Eurojust da esso richiestagli.

     2. La presidenza del Consiglio trasmette annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall’Eurojust, nonché sulle attività dell’autorità di controllo comune.

 

     Art. 33. Finanziamento.

     1. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.

     2. Quando i membri nazionali operano nell’ambito delle funzioni dell’Eurojust, le relative spese sono considerate spese operative ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del trattato.

 

     Art. 34. Bilancio.

     1. Tutte le entrate e le spese dell’Eurojust formano oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile. Esse sono iscritte nel suo bilancio, che comprende la tabella dell’organico sottoposta all’autorità di bilancio competente per il bilancio generale dell’Unione. La tabella dell’organico, composta di posti permanenti o temporanei e con un’indicazione relativa agli esperti nazionali distaccati, precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall’Eurojust durante l’esercizio in questione.

     2. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.

     3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Eurojust possono comprendere una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell’Unione.

     4. Le spese dell’Eurojust comprendono segnatamente le spese per gli interpreti e i traduttori, le spese per la sicurezza, le spese amministrative e infrastrutturali, i costi operativi e di locazione, le spese di viaggio dei membri dell’Eurojust e del personale nonché le spese relative ai contratti con terzi.

 

     Art. 35. Elaborazione del bilancio.

     1. Il direttore amministrativo elabora ogni anno un progetto preliminare di bilancio dell’Eurojust per le spese dell’esercizio finanziario seguente, che sottopone al collegio.

     2. Il collegio adotta, entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno, il progetto di bilancio per l’anno successivo e lo sottopone alla Commissione.

     3. In base a tale progetto la Commissione propone, nel quadro della procedura di bilancio, di fissare la sovvenzione annuale per il bilancio dell’Eurojust.

     4. In base alla sovvenzione annuale fissata dall’autorità di bilancio competente per il bilancio generale dell’Unione, il collegio adotta il bilancio dell’Eurojust all’inizio di ciascun esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi accordati all’Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.

 

     Art. 36. Esecuzione del bilancio e scarico.

     1. Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilancio dell’Eurojust. Egli riferisce al collegio in merito all’esecuzione del bilancio.

Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il presidente, coadiuvato dal direttore amministrativo, sottopone al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e alla Commissione il dettaglio dei conti di tutte le entrate e le spese dell’esercizio finanziario precedente. La Corte dei conti lo esamina conformemente all’articolo 248 del trattato che istituisce la Comunità europea.

     2. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico all’Eurojust sull’esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell’anno n + 2.

 

     Art. 37. Regolamento finanziario applicabile al bilancio.

     Il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Eurojust è adottato dal collegio all’unanimità, previo parere della Commissione e della Corte dei conti, nel rispetto dell’articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

 

     Art. 38. Controlli.

     1. Il controllo dell’impegno e del pagamento di tutte le spese dell’Eurojust, nonché il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate della stessa sono effettuati da un controllore finanziario nominato dal collegio.

     2. Il collegio nomina un revisore interno incaricato segnatamente di fornire, in virtù delle norme internazionali pertinenti, una garanzia per quanto concerne il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere ordinatore né contabile. Il collegio può chiedere al revisore interno della Commissione di esercitare tale funzione.

     3. Il revisore presenta all’Eurojust una relazione concernente le sue constatazioni e raccomandazioni all’Eurojust e sottopone una copia della relazione alla Commissione. L’Eurojust tenuto conto delle relazioni del revisore, adotta le misure necessarie per dar seguito a tali raccomandazioni.

     4. Le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1073/1999, del 25 maggio 1999, sono applicabili all’Eurojust. Il collegio adotta le misure d’attuazione necessarie.

 

     Art. 39. Accesso ai documenti.

     In base a una proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta le norme relative all’accesso ai documenti dell’Eurojust, prendendo in considerazione i principi e i limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 

     Art. 40. Applicazione territoriale.

     La presente decisione si applica a Gibilterra, che sarà rappresentata dal membro nazionale del Regno Unito.

 

     Art. 41. Disposizioni transitorie.

     1. I membri nazionali dell’Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria designati dagli Stati membri in virtù della decisione 2000/799/GAI del Consiglio del 14 dicembre 2000 relativa all’istituzione di un’Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria esercitano la funzione di membro nazionale dell’Eurojust ai sensi dell’articolo 2 della presente decisione fino alla designazione definitiva del membro nazionale dello Stato membro interessato, e al più tardi fino alla scadenza del secondo mese che segue la data in cui la presente decisione ha effetto, data in cui cessano le loro funzioni.

A tale titolo, i membri nazionali dell’unità provvisoria godono di tutte le competenze attribuite ai membri nazionali in virtù della presente decisione.

La designazione definitiva del membro nazionale ha effetto il giorno stabilito a tal fine dallo Stato membro in una comunicazione inviata al Segretariato generale del Consiglio con lettera ufficiale.

     2. Uno Stato membro può dichiarare, nei tre mesi successivi alla data in cui la presente decisione ha effetto, che non applica, fino alla data prevista dall’articolo 42, determinati articoli, in particolare gli articoli 9 e 13, per il motivo che tale applicazione non è compatibile con la sua legislazione nazionale. Il Segretariato generale del Consiglio informa gli Stati membri e la Commissione di questa dichiarazione.

     3. Finché il Consiglio non ha approvato il regolamento interno dell’Eurojust, il collegio adotta tutte le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi, salvo qualora la presente decisione preveda una decisione all’unanimità.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché, fino alla realizzazione definitiva dell’Eurojust, siano adottate tutte le misure necessarie per garantire che tutti i fascicoli trattati dall’Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, segnatamente in materia di coordinamento di indagini e azioni penali, possano continuare ad essere trattati dai membri nazionali in modo efficace. I membri nazionali assicurano almeno gli stessi obiettivi e compiti perseguiti dall’Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria.

 

     Art. 42. Transizione.

     Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003.

 

     Art. 43. Entrata in vigore.

     La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, fatto salvo l’articolo 41. A decorrere da tale data l’unità provvisoria di cooperazione giudiziaria cessa d’esistere.

 


[1] Sostituita dal Regolamento 14 novembre 2018, n. 1727, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 81.