§ 17.1.95 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1160.
Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:06/07/2005
Numero:1160


Sommario
Art. 1.      Nel titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è inserito il seguente articolo:
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 17.1.95 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1160.

Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera d),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 9 della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, prevede che gli Stati membri si prestino assistenza reciproca per l'attuazione della direttiva e possano comunicarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, qualora necessario, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Tale verifica può comportare in particolare l'uso di una rete elettronica.

     (2) Il sistema di informazione Schengen (di seguito «SIS»), istituito dal titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito «convenzione di Schengen del 1990»), integrato nel quadro dell'Unione europea sulla base del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, pone in essere una rete elettronica tra gli Stati membri e contiene, fra l'altro, dati concernenti veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti o smarriti, di cilindrata superiore a 50 cc. In base all'articolo 100 della convenzione di Schengen del 1990, i dati concernenti tali veicoli a motore, richiesti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, vengono inseriti nel SIS.

     (3) La decisione 2004/919/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere, prevede l'uso del SIS quale parte integrante della strategia di applicazione della legge contro la criminalità connessa con i veicoli.

     (4) Secondo l'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, l'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultare direttamente tali dati è riservato esclusivamente alle autorità competenti in materia di controlli alle frontiere e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese, nonché di coordinamento dei vari controlli.

     (5) L'articolo 102, paragrafo 4, della convenzione di Schengen del 1990 specifica che, in linea di principio, i dati non possono essere utilizzati per scopi amministrativi.

     (6) I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, e chiaramente identificati a tal fine, dovrebbero avere accesso ai dati inseriti nel SIS concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, documenti di immatricolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per poter accertare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti. All'uopo, è necessario adottare norme che concedano, a tali servizi, l'accesso a questi dati e permettano loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

     (7) Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per assicurare che, in caso di risposta positiva, siano adottate le misure previste all'articolo 100, paragrafo 2, della convenzione di Schengen del 1990.

     (8) La raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio, del 20 novembre 2003, sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) espone una serie di considerazioni e preoccupazioni importanti in relazione allo sviluppo del SIS, in particolare per quanto riguarda l'accesso al SIS da parte di organismi privati quali i servizi di immatricolazione dei veicoli.

     (9) Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli non siano servizi che fanno parte della funzione pubblica, l'accesso al SIS dovrebbe essere accordato in modo indiretto, ossia per il tramite di un'autorità menzionata nell'articolo 101, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990, responsabile di garantire la conformità con le misure adottate da questi Stati membri ai sensi dell'articolo 118 di tale convenzione.

     (10) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché le norme specifiche sulla protezione dei dati personali della convenzione di Schengen del 1990, che integrano o chiariscono i principi espressi in tale direttiva, si applicano al trattamento dei dati personali da parte dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

     (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè garantire l'accesso al SIS ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, al fine di facilitare i loro compiti a norma della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura particolare del SIS in quanto sistema informativo interconnesso e può dunque essere realizzato unicamente a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (12) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure pratiche di attuazione del presente regolamento.

     (13) Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

     (14) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a norma dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che ricadono nell'ambito di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di detto accordo.

     (15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel titolo IV della convenzione di Schengen del 1990 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 102 bis

     1. Nonostante gli articoli 92, paragrafo 1, 100, paragrafo 1, 101, paragrafi 1 e 2, 102 paragrafi 1, 4 e 5, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli, ai sensi della direttiva 1999/37/ CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, hanno diritto di avere accesso ai seguenti dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti:

     a) dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

     b) dati relativi a rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

     c) dati relativi a documenti di immatricolazione dei veicoli e targhe, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

     Fatto salvo il paragrafo 2, il diritto nazionale di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso di tali servizi a questi dati.

     2. I servizi di cui al paragrafo 1 che fanno parte della funzione pubblica hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen cui si fa riferimento in detto paragrafo.

     I servizi di cui al paragrafo 1 che non fanno parte della funzione pubblica hanno accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen solo per il tramite di una delle autorità menzionate all'articolo 101, paragrafo 1. Tale autorità ha il diritto di consultare direttamente i dati e di trasmetterli al servizio. Lo Stato membro interessato si accerta che il servizio e il suo personale siano tenuti a rispettare tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati loro trasmessi dalla pubblica autorità.

     3. L'articolo 100, paragrafo 2, non si applica a una ricerca eseguita sulla base del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, da parte dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del sistema d'informazione Schengen, che diano motivo di sospettare che un reato è stato commesso, è disciplinata dal diritto nazionale.

     4. Ogni anno, dopo aver chiesto il parere dell'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 per quanto attiene alle norme relative alla protezione dei dati, il Consiglio presenta al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione del presente articolo. Tale relazione include informazioni e dati statistici relativi all'uso delle disposizioni del presente articolo e ai risultati ottenuti nella loro attuazione e indica le modalità con cui le norme relative alla protezione dei dati sono state applicate.»

 

     Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2006.

     3. Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non sono ancora d'applicazione, il presente regolamento si applica entro sei mesi dalla data in cui tali disposizioni entreranno in vigore nei loro confronti, come specificato nella decisione del Consiglio adottata a tal fine secondo le procedure applicabili.

     4. Il contenuto del presente regolamento diventa obbligatorio per la Norvegia 270 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     5. In deroga ai requisiti di notifica previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di associazione Schengen con la Norvegia e l'Islanda, anteriormente alla data di cui al paragrafo 4 la Norvegia notifica al Consiglio e alla Commissione di aver soddisfatto i requisiti costituzionali necessari per essere vincolata dal contenuto del presente regolamento.