§ 20.4.465 – Decisione 25 ottobre 2004, n. 860.
Decisione n. 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:25/10/2004
Numero:860


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.


§ 20.4.465 – Decisione 25 ottobre 2004, n. 860.

Decisione n. 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(G.U.U.E. 17 dicembre 2004, n. L 370).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, l’articolo 63, punto 3, gli articoli 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dell’autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere negoziati riguardanti l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

     (2) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell’accordo siglato il 25 giugno 2004.

     (3) L'accordo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno applicare tali disposizioni a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo.

     (4) Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, è d’uopo applicare, mutatis mutandis, le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen alle relazioni con la Svizzera fin dalla firma dell’accordo.

     (5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

     (6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istuituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

     (7) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

 

     DECIDE:

 

Art. 1.

     La firma dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e dei documenti connessi, consistenti nell’atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte è approvata in nome della Comunità europea, fatta salva la conclusione.

     I testi dell'accordo e dei documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (le persone abilitate) a firmare l'accordo e i documenti connessi in nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell’accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano una base giuridica nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea o nella misura in cui la decisione 1999/436/CE abbia determinato che avevano tale base giuridica.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

     2. Prima di prendere parte, conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 10 dell'accordo, a una decisione del comitato misto istituito da quest'ultimo, le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio si riuniscono in seno al Consiglio al fine di determinare se possa essere adottata una posizione comune.

 

     Art. 5.

     Conformemente all''articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 nonché l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, di quest'ultimo, sono applicati provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore.