§ 14.5.473 – Regolamento 2 gennaio 2004, n. 2.
Regolamento (CE) n. 2/2004 della Commissione che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:02/01/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2348/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 2004.


§ 14.5.473 – Regolamento 2 gennaio 2004, n. 2.

Regolamento (CE) n. 2/2004 della Commissione che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003,

     visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003 della Commissione.

     (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2348/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

Dazi all'importazione dei prodotti

di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

 

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1) (in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

 

di qualità media

0,00

 

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

12,70

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

42,14

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

42,14

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

12,70

 

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

 

 

ALLEGATO II

 

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12 al 31.12.2003)

 

     1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

 

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

qualità media (*)

qualità bassa (**)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

130,36 (****)

78,39

165,58 (***)

155,58 (***)

135,58 (***)

122,99

Premio sul Golfo (EUR/t)

15,01

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

16,49

 

 

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

 

     2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

     Trasporto/costi:

Golfo del Messico — Rotterdam: 25,67 EUR/t;

Grandi Laghi — Rotterdam: 36,74 EUR/t.

 

     3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

     0,00 EUR/t (HRW2)

     0,00 EUR/t (SRW2).