§ 14.5.449 - Regolamento 26 giugno 2003, n. 1112.
			Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio.
			(G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 158).
			 
			     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
			     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
			     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
			     vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,
			     vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, in particolare l'articolo 2,
			     considerando quanto segue:
			     (1) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 626/2003, apre un contingente tariffario per l'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SA 1003 00.
			     (2) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è stato adottato inizialmente per un periodo transitorio, dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, in attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni di tale regolamento sono risultate soddisfacenti sul piano operativo nel periodo in questione, è opportuno applicarle su base permanente.
			     (3) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 deve pertanto essere modificato in conformità.
			     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
			     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
			 
			     Art. 1.
			     Il paragrafo 3 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2377/2002 è soppresso.
			 
			          Art. 2.
			     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.