§ 14.5.376 – Regolamento 3 giugno 2003, n. 958.
Regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:03/06/2003
Numero:958


Sommario
Art. 1.     
Art. 1 bis. 
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 14.5.376 – Regolamento 3 giugno 2003, n. 958.

Regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000.

(G.U.U.E. 4 giugno 2003, n. L 136).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente alla decisione 2003/286/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato, glutine di frumento e granturco originari della Repubblica di Bulgaria.

     (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento e del granturco oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

     (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

     (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

     (5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

     (6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003.

     (7) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

     (8) Poiché il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria, è stato abrogato dalla decisione 2003/286/CE, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Polonia e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/2003.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Le importazioni di frumento e di frumento segalato di cui al codice NC 1001 e di glutine di frumento di cui al codice NC 1009 00 00 indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica di Bulgaria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4676, ai sensi della decisione 2003/286/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

     2. Le importazioni di granturco di cui ai codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00 indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica di Bulgaria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4677, ai sensi della decisione 2003/286/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

     3. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

     a) certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo tra la Comunità e tale paese;

     b) dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo suddetto.

 

          Art. 1 bis. [1]

     Un operatore può presentare una sola domanda di titolo d'importazione per periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.

 

          Art. 2.

     1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

     Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA.

     Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata. [2]

     2. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dello stesso giorno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax [n. (32 2) 295 25 15] alla Commissione, conformemente al modello che figura nell'allegato II, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

     Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

     3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti. [3]

     4. Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

     Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno. [4]

 

          Art. 3.

     Per contabilizzare i quantitativi importati nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione applica i coefficienti di equivalenza indicati nell'allegato III. Il quantitativo indicato in ciascuna domanda di titolo per un determinato prodotto è moltiplicato per il coefficiente relativo al prodotto considerato.

 

          Art. 4.

     Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

     I titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

 

          Art. 5.

     I diritti che derivano dai titoli d'importazione non sono trasferibili.

 

          Art. 6.

     Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

 

          Art. 7.

     La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8, il nome del paese d'origine;

     b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 958/2003; [5]

     c) nella casella 24, l'indicazione «dazio zero».

 

          Art. 8.

     La cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR/t.

 

          Art. 9.

     Il regolamento (CE) n. 2809/2000 è modificato come segue:

     1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

     «Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, del regolamento (CE) n. 2851/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96»;

     2) l'articolo 1 è soppresso.

 

          Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2003.

 

 

ALLEGATO I [6]

Elenco di prodotti originari della Bulgaria di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

Codice NC

Numero d’ordine

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

Quantitativo annuo dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e negli anni successivi (in t)

Incremento annuo a decorrere dall’1.7.2006 (in t)

1001

09.4676

Frumento (grano) e frumento segalato

Esenzione

352 000

32 000

1109 00 00

 

Glutine di frumento

 

 

 

1005 90 00

1005 10 90

09.4677

Granturco

Esenzione

96 000

8 000

 

 

ALLEGATO II

Modello di comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Contingenti d'importazione per il frumento e il granturco provenienti

dalla Repubblica di Bulgaria aperti dalla decisione 2003/286/CE

 

Contingente

Prodotto

Codice NC

Quantitativo chiesto (tonnellate)

Frumento

Frumento (grano) e frumento segalato

1001

 

 

Glutine di frumento

1109 00 00

 

Granturco

Granturco

1005 90 00

 

 

 

1005 10 90

 

 

 

ALLEGATO III

Coefficienti di equivalenza per il frumento e prodotti derivati

provenienti dalla Repubblica di Bulgaria di cui all'articolo 3

 

Contingente

Prodotto

Codice NC

Coefficiente

Frumento e prodotti derivati (09.4676)

Frumento (grano) e frumento segalato

1001

1

 

Glutine di frumento

1109 00 00

5,4

 


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1023/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1023/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1023/2006.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1023/2006.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[6] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1046/2005.