§ 14.5.83 - Regolamento 8 agosto 2002, n. 1446.
Regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:08/08/2002
Numero:1446


Sommario
Art. 1.      L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato del regolamento (CE) n. 2542/2001 è sospesa a partire dal 1° settembre 2002.
Art. 2.      I contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari della Bulgaria di cui in allegato sono aperti annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre in esenzione dal dazio.
Art. 3.      I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Art. 4.      Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato come segue:
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.83 - Regolamento 8 agosto 2002, n. 1446.

Regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000.

(G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 213).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

     vista la decisione 1999/278/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, approvato con decisione 94/908/CECA/CE/Euratom del Consiglio e della Commissione, determina il regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati ivi enumerati.

     (2) Con decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 1° luglio 2002, relativa al miglioramento del regime degli scambi per i prodotti agricoli trasformati ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo europeo il protocollo n. 3 dell'accordo europeo è stato modificato per quanto concerne il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° settembre 2002.

     (3) È opportuno quindi sospendere l'applicazione dei contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria aperti per l'anno 2002 dal regolamento (CE) n. 2542/2001, e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo n. 3. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1° settembre 2002, è necessario ridurli, per l'anno 2002, in proporzione al periodo trascorso.

     (4) È opportuno prevedere che i contingenti tariffari aperti per la Bulgaria vengono gestiti conformemente al regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002.

     (5) È opportuno sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché dei dazi addizionali applicabili a partire dal 1° luglio 2000 all'importazione nella Comunità delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3448/93, determinati nel quadro dell'accordo europeo con la Bulgaria dal regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2002.

     (6) Il regolamento (CE) n. 1477/2000 deve essere modificato di conseguenza.

     (7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

     ha adottato il presente regolamento

 

Art. 1.

     L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato del regolamento (CE) n. 2542/2001 è sospesa a partire dal 1° settembre 2002.

 

     Art. 2.

     I contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari della Bulgaria di cui in allegato sono aperti annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre in esenzione dal dazio.

     Per l'anno 2002, tali contingenti saranno diminuiti in proporzione al periodo trascorso, in mesi interi.

 

     Art. 3.

     I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 1477/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 2 è soppresso il quinto comma.

     2) Gli allegati XI e XII sono soppressi.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2002.

 

 

Allegato

Contingenti applicabili alle importazioni nella Comunità

di merci originarie della Bulgaria - esenti da dazio

 

Numero d'ordine

Codice NC

Descrizione

Contingente dall'1.9.2002 al 31.12.2002

(1.000 kg/net)

Contingente annuale 2003

Aumento annuale a partire dal 2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

09.5481

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

196

637

49

 

0405 20

- Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

0405 20 10

- - aventi tenore in peso, di materie grasse uguali o superiore a 39% ed inferiore a 60%

 

 

 

 

0405 20 30

- - aventi tenore in peso, di materie grasse uguali o superiore a 60% ed inferiore a 75%

 

 

 

 

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, tranne quelle di cui ai codici NC 2106 10 20 e 2106 90 20 e gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati con coloranti [1]

 

 

 

 

3302 10

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

3302 10 29

- - - - - Altre

 

 

 

09.5486

1702 50

Fruttosio chimicamente puro

1.334

4.000

-

09.5461

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), a esclusione degli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10

68

219

17

09.5463

ex 1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, tranne quelle di cui al codice NC 1806 10 15

202

654

50

09.5485

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, tranne i prodotti della voce NC 1901 90 91

41

131

10

09.5469

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, ad eccezione delle paste alimentari farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30, cuscus, anche preparato

135

438

34

09.5471

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granoturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

101

327

25

09.5473

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

236

765

59

09.5474

2101 12 98

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè, diverse da quelle della voce NC 2101 12 92

68

219

17

 

2101 20 98

Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati o a base di te o mate, tranne quelle della voce NC 2101 20 92

 

 

 

09.5476

2101 30

- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

9

28

2

 

 

- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

2101 30 19

- - - Altri

 

 

 

 

 

- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

2101 30 99

- - - Altri

 

 

 

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

09.5487

2103 20 00

Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro

734

2.400

200

09.5488

2103 30 90

- - Senape preparata

734

2.400

200

09.5489

2103 90 90

- - Altri

734

2.400

200

09.5479

2105 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, gelati, anche contenenti cacao

34

108

8

09.5483

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 2209:

7

23

2

 

da 2202 90 91 a 2202 90 99

- - Altre

 

 

 

 

[1] Per i prodotti di cui al codice NC 2106 90 10, l'ammissione al beneficio della preferenza è subordinata alle condizioni enunciate nelle disposizioni comunitarie interessate.