§ 14.5.65 - Regolamento 12 giugno 2002, n. 1006.
Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:12/06/2002
Numero:1006


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.65 - Regolamento 12 giugno 2002, n. 1006.

Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 13 giugno 2002, n. L 153).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Recentemente sono stati conclusi tra la Commissione europea e, rispettivamente, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, accordi commerciali che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Per quanto riguarda l'Estonia, l'accordo si applica a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed all'amido di riso. Per la Lituania, l'accordo concerne tutti i prodotti succitati, ad eccezione dell'orzo e del granturco, nonché taluni prodotti trasformati a base di detti cereali. Quanto alla Lettonia, l'accordo non include alcuni prodotti trasformati.

     (2) Le autorità dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania si sono impegnate a verificare che soltanto le spedizioni di prodotti comunitari previsti da tali accordi commerciali che non hanno beneficiato di restituzione siano ammesse all'importazione nel rispettivo paese. A tal fine, è opportuno stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001, concernenti le esportazioni verso la Polonia, si applicano anche alle esportazioni verso i paesi in questione.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) è aggiunto un allegato IV, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

     Allegato

     (Omissis)