§ 14.4.925 - Regolamento 20 marzo 2006, n. 838.
Regolamento (CE) n. 838/2006 del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:20/03/2006
Numero:838


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.925 - Regolamento 20 marzo 2006, n. 838.

Regolamento (CE) n. 838/2006 del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 8 giugno 2006, n. L 154).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato le aliquote del dazio della tariffa doganale comune.

      (2) Con la decisione n. 2006/398/CE, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

      (3) Occorre perciò modificare e integrare conformemente il regolamento (CEE) n. 2658/87,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

     a) nella parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono modificate come indicato alla lettera a) dell'allegato del presente regolamento;

     b) nella parte terza, sezione III, l'allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», è modificato con i dazi e integrato con i volumi di cui ai termini e condizioni riportati alla lettera

     b) dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L'articolo 1, lettera b), si applica sei settimane dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     In deroga alle regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

     a) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono le seguenti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

Voce tariffaria 0304 20 85

Filetti congelati di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

Dazio consolidato del 13,7 %

Voce tariffaria 6402 19 00

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Dazio consolidato del 16,9 %

Voce tariffaria 6402 91 00

Altre calzature che ricoprono la caviglia con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Dazio consolidato del 16,9 %

Voce tariffaria 6402 99

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

Dazio consolidato del 16,8 %

Voce tariffaria 6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

Dazio consolidato del 16,9 %.

Voce tariffaria 6404 19 10

Pantofole ed altre calzature da camera

Dazio consolidato del 16,9 %

Voce tariffaria 8482 91 90

Altre sfere, cilindri, rulli ed aghi

Dazio consolidato del 7,7 %

Voce tariffaria 8521 90 00

Altri apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Dazio consolidato del 13,9 %

Voce tariffaria 8712 00 30

Biciclette senza motore

Dazio consolidato del 14 %

 

     b) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza, sezione III, allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», gli altri termini e condizioni sono i seguenti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

Voce tariffaria 0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

Aumento di 20 500 tonnellate della quantità attribuita alla Cina nell’ambito del contingente tariffario comunitario

Voce tariffaria 1006 10

Risone

Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio

Voce tariffaria 1006 20

Riso semigreggio

Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio

Voce tariffaria 1006 30

Riso semilavorato o lavorato

Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio

Voce tariffaria 1006 40

Rotture di riso

Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio

Voce tariffaria 2003 10 30

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto

Aumento di 5 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) del quantitativo attribuito alla Cina nell’ambito del contingente tariffario comunitario

Voce tariffaria 2003 10 20

Funghi del genere Agaricus, conservati temporaneamente o conservati ma non nell’aceto

 

Voce tariffaria 0711 51 00

 

 

Tariff item numbers (1)

Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole

Apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingentale del 20 %. Si applicano i dazi fuori contingente della CE in vigore

 

(1) 2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti

2008 20 19: 25,6

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti

2008 20 39: 25,6

2008 20 71: 20,8

2008 30 11: 25,6

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 30 31: 24

2008 30 39: 25,6

2008 30 79: 20,8

2008 40 11: 25,6

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 40 21: 24

2008 40 29: 25,6

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 40 39: 25,6

2008 50 11: 25,6

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 50 31: 24

2008 50 39: 25,6

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 50 59: 25,6

2008 50 71: 20,8

2008 60 11: 25,6

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 60 31: 24

2008 60 39: 25,6

2008 60 60: 20,8

2008 70 11: 25,6

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 70 31: 24

2008 70 39: 25,6

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 70 59: 25,6

2008 80 11: 25,6

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 80 31: 24

2008 80 39: 25,6

2008 80 70: 20,8