§ 20.4.571 - Decisione 20 marzo 2006, n. 398.
Decisione n. 2006/398/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:20/03/2006
Numero:398


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.4.571 - Decisione 20 marzo 2006, n. 398.

Decisione n. 2006/398/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea

(G.U.U.E. 8 giugno 2006, n. L 154).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

      (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

      (3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese. È opportuno approvare detti accordi.

      (4) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea.

     Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di vincolare la Comunità.

 

 

TRADUZIONE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

     tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell'articolo XXIV paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea

 

A. Lettera della Comunità europea

 

     Bruxelles, il 3 aprile 2006

 

     Egregio signore,

     A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, la CE e la Repubblica popolare cinese convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

     Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica popolare cinese una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure.

     La CE si impegna a fare tutto il possibile per garantire l’entrata in vigore delle opportune disposizioni di applicazione entro il 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.

     Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

 

ALLEGATO

 

     0304 20 85 (filetti congelati di merluzzi dell'Alaska): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 15 % al 13,7 %.

     Aumento di 20 500 tonnellate della quantità attribuita alla Cina nell’ambito del contingente tariffario comunitario per gli agli, freschi o refrigerati, voce tariffaria 0703 20 00, con un dazio contingentale del 9,6 % e un dazio fuori contingente del 9,6 + 120,0 EUR/100 kg/netti.

     Aumento di 5 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) del contingente tariffario comunitario per i funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto (voce tariffaria 2003 10 30, dazio fuori contingente del 18,4 + 222,0 EUR/100 kg/netti eda) e per i funghi del genere Agaricus, conservati temporaneamente o conservati ma non nell’aceto (voce tariffaria 2003 10 20, dazio fuori contingente del 18,4 + 191,0 EUR/100 kg/netti eda), con un dazio contingentale del 23 %; inclusione nel contingente della linea tariffaria 0711 90 40 (dazio fuori contingente del 9,6 + 191 EUR/100 kg/netti eda).

     6402 19 00 (calzature per lo sport): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 17,0 % al 16,9 %.

     6402 91 00 (calzature che ricoprono la caviglia): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 17,0 % al 16,9 %.

     6404 11 00 (calzature per lo sport): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 17 % al 16,9 %.

     6404 19 10 (pantofole ed altre calzature da camera): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 17,0 % al 16,9 %.

     6402 99 (categoria: calzature, altre): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 17,0 % al 16,8 %.

     8482 91 90 (sfere, cilindri, rulli ed aghi): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dall’8,0 % al 7,7 %.

     8521 90 00 (apparecchi per la videoregistrazione, altri): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 14 % al 13,9 %.

     8712 00 30 (biciclette senza motore): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 15 % al 14,0 %.

     Apertura di un contingente tariffario di 7 tonnellate (erga omnes) per il risone (voce tariffaria 1006 10), con un dazio contingentale del 15 % e un dazio fuori contingente di 211 EUR/t.

     Apertura di un contingente tariffario di 1 634 tonnellate (erga omnes) per il riso semigreggio (voce tariffaria 1006 20), con un dazio contingentale del 15 % e un dazio fuori contingente di 65 EUR/t.

     Aumento di 25 516 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per il riso semilavorato o lavorato (voce tariffaria 1006 30), con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente di 175 EUR/t.

     Aumento di 31 788 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le rotture di riso (voce tariffaria 1006 40), con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente di 128 EUR/t.

     Apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole, con un dazio contingentale del 20 %. Le voci tariffarie e i dazi fuori contingente per detti prodotti sono elencati di seguito:

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti

2008 20 19: 25,6

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/netti

2008 20 39: 25,6

2008 20 71: 20,8

2008 30 11: 25,6

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg netti

2008 30 31: 24

2008 30 39: 25,6

2008 30 79: 20,8

2008 40 11: 25,6

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 40 21: 24

2008 40 29: 25,6

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 40 39: 25,6

2008 50 11: 25,6

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 50 31: 24

2008 50 39: 25,6

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 50 59: 25,6

2008 50 71: 20,8

2008 60 11: 25,6

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 60 31: 24

2008 60 39: 25,6

2008 60 60: 20,8

2008 70 11: 25,6

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 70 31: 24

2008 70 39: 25,6

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 70 59: 25,6

2008 80 11: 25,6

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/netti

2008 80 31: 24

2008 80 39: 25,6

2008 80 70: 20,8

     A tutte le summenzionate linee tariffarie si applica l’esatta designazione tariffaria della CE 15.

 

 

B. Lettera della Repubblica popolare cinese

 

     Pechino, il 13 aprile 2006

 

     Egregio signore,

     in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

     «A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, la CE e la Repubblica popolare cinese convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

     Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica popolare cinese una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile per garantire l’entrata in vigore delle opportune disposizioni di applicazione entro il 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.»

     Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

     Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.