§ 14.4.827 - Regolamento 19 dicembre 2005, n. 2081.
Regolamento (CE) n. 2081/2005 della Commissione recante apertura e modalità di gestione, per il 2006, di un contingente tariffario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:19/12/2005
Numero:2081


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     


§ 14.4.827 - Regolamento 19 dicembre 2005, n. 2081.

Regolamento (CE) n. 2081/2005 della Commissione recante apertura e modalità di gestione, per il 2006, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Thailandia

(G.U.U.E. 20 dicembre 2005, n. L 333).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per periodo di quattro anni, all’interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.

      (2) È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell’ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d’importazione dovrebbe continuare a essere subordinato alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità thailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione.

      (3) Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell’anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema. Occorre pertanto aprire un contingente per il 2006.

      (4) L’importazione dei prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 deve essere subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione, conforme alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso.

      (5) Alla luce dell’esperienza acquisita e in considerazione del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo di 21 000 000 tonnellate per quattro anni con un quantitativo annuo massimo di 5 500 000 tonnellate, è opportuno mantenere in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l’immissione in libera pratica di quantitativi di prodotti eccedenti quelli indicati nei titoli d’importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d’importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato.

      (6) Al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo, occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d’esportazione thailandesi, nonché della prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli.

      (7) Quando i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili è necessario prevedere un meccanismo di riduzione dei quantitativi al fine di non superare il quantitativo annuo previsto.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

APERTURA DEL CONTINGENTE

 

     Art. 1.

     1. Per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, è aperto un contingente tariffario d’importazione per 5 500 000 tonnellate di manioca dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Thailandia.

     Nell’ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

     Il contingente reca il numero d’ordine 09.4008.

     2. I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d’importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand (di seguito «titolo d’esportazione»).

 

CAPO II

TITOLI D’ESPORTAZIONE

 

          Art. 2.

     1. Il titolo di esportazione è rilasciato in originale e in almeno una copia, su un modulo conforme al modello riprodotto nell’allegato I.

     Il formato del modulo è di circa 210 × 297 mm. L’originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     2. Il titolo d’esportazione è compilato in lingua inglese.

     3. L’originale e le copie del titolo d’esportazione possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest’ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna ad inchiostro.

     4. Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato; esso reca inoltre nella casella superiore un numero di titolo. Le copie recano gli stessi numeri dell’originale.

 

          Art. 3.

     1. La durata di validità del titolo di esportazione è di centoventi giorni dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.

     Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella intitolata «shipped weight», il quantitativo è indicato in cifre e in lettere.

     2. Il titolo d’esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

 

CAPO III

TITOLI D’IMPORTAZIONE

 

          Art. 4.

     La domanda di titolo d’importazione per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, redatta in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1342/2003, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri unitamente all’originale del titolo di esportazione.

     L’originale del titolo d’esportazione è conservato dall’organismo che emette il titolo d’importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d’importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d’esportazione, l’organismo emittente riporta sull’originale il quantitativo per il quale quest’ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l’originale all’interessato.

     Ai fini del rilascio del titolo d’importazione viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d’esportazione come «shipped weight».

 

          Art. 5.

     Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna sono superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d’importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d’importazione in causa, su richiesta dell’importatore, comunicano alla Commissione per via elettronica, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli d’esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d’importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

     La Commissione contatta le autorità thailandesi affinché vengano rilasciati nuovi titoli d’esportazione.

     In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d’importazione per detti quantitativi.

     I nuovi titoli d’importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all’articolo 10.

 

          Art. 6.

     In deroga all’articolo 5, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna superano di non oltre il 2 % i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d’importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell’importatore, l’immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell’importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

     La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d’importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all’obbligo di costituire la cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, o all’articolo 8 del presente regolamento.

     Il titolo d’importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all’articolo 10 e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi.

     Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato II.

     La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali, salvo caso di forza maggiore, non è presentato alcun titolo d’importazione complementare entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d’importazione complementare non ha potuto essere rilasciato in applicazione dell’articolo 10, primo comma.

     Dopo essere stato imputato e vistato dall’autorità competente per il titolo d’importazione complementare, all’atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d’importazione complementare è rinviato quanto prima all’organismo emittente.

 

          Art. 7.

     Le domande di titoli d’importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

     Il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell’ambito del presente regolamento.

 

          Art. 8.

     In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.

 

          Art. 9.

     1. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Thailandia».

     2. Il titolo d’importazione reca:

     a) nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato III;

     b) nella casella 20, le seguenti indicazioni:

     i) il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese;

     ii) il numero e la data del titolo di esportazione thailandese.

     3. Il titolo d’importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall’interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l’immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d’importazione.

     4. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento e in deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

 

          Art. 10.

     1. Quando le domande di titoli superano il quantitativo previsto all’articolo 1, la Commissione stabilisce una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

     2. Il titolo di importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, fatti salvi i provvedimenti presi dalla Commissione in conformità del paragrafo 1.

     3. Qualora venga fissata una percentuale di accettazione in forza del paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione della percentuale suddetta.

     In caso di ritiro delle domande, i titoli rilasciati in conformità del paragrafo 2 vengono restituiti.

     Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

     4. In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità thailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.

 

          Art. 11.

     In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’ultimo giorno di validità del titolo d’importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d’esportazione corrispondente.

 

          Art. 12.

     1. Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, tutti i giorni lavorativi, per via elettronica, le seguenti informazioni:

     a) il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d’importazione, se necessario con l’indicazione «titolo d’importazione complementare»;

     b) il nome del richiedente;

     c) il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;

     d) la data di rilascio del titolo di esportazione;

     e) il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d’esportazione;

     f) il nome dell’esportatore indicato nel titolo d’esportazione.

     2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 2007, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d’importazione comunicano alla Commissione, per via elettronica, l’elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d’importazione, il nome della nave e il numero del contratto per il trasporto a destinazione della Comunità europea, nonché i numeri dei titoli d’esportazione in causa.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     — in lingua spagnola: Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

     — in lingua ceca: Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

     — in lingua danese: Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

     — in lingua tedesca: Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

     — in lingua estone: Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

     — in lingua greca: Συμπληρωματικό πιστοποιητικόΆρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

     — in lingua inglese: Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

     — in lingua francese: Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

     — in lingua italiana: Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

     — in lingua lettone: Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

     — in lingua lituana: Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

     — in lingua ungherese: Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

     — in lingua olandese: Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

     — in lingua polacca: Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

     — in lingua portoghese: Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

     — in lingua slovacca: Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

     — in lingua slovena: Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

     — in lingua finlandese: Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

     — in lingua svedese: Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.

 

 

ALLEGATO III

 

     — in lingua spagnola: Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

     — in lingua ceca: Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

     — in lingua danese: Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

     — in lingua tedesca: Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

     — in lingua estone: Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

     — in lingua greca: Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

     — in lingua inglese: Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

     — in lingua francese: Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

     — in lingua italiana: Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

     — in lingua lettone: Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

     — in lingua lituana: Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

     — in lingua ungherese: Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

     — in lingua olandese: Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

     — in lingua polacca: Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

     — in lingua portoghese: Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

     — in lingua slovacca: Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

     — in lingua slovena: Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

     — in lingua finlandese: Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

     — in lingua svedese: Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).