§ 14.4.817 - Regolamento 27 ottobre 2005, n. 1719.
Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:27/10/2005
Numero:1719


Sommario
Art. 1.      L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1°


§ 14.4.817 - Regolamento 27 ottobre 2005, n. 1719.

Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 286).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, in particolare gli articoli 9 e 12,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

      (2) Nell’interesse della semplificazione legislativa, è opportuno modernizzare la nomenclatura combinata e adattarne la struttura.

      (3) Occorre modificare la nomenclatura combinata in considerazione delle modifiche apportate ai requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche effettuate per adempiere agli impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, della necessità di adeguare o chiarificare i testi, come pure dell’esigenza di modificare, a fini di coerenza, la terminologia nelle lingue di alcuni nuovi Stati membri che hanno aderito nel 2004.

      (4) A norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, l’allegato I del suddetto regolamento deve essere sostituito, con effetto a partire dal 1° gennaio 2006, dalla versione completa della nomenclatura combinata e dei dazi autonomi e convenzionali, quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

 

SOMMARIO

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Titolo I Regole generali

A. Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata

B. Regole generali relative ai dazi

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

Titolo II Disposizioni speciali

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

C. Prodotti farmaceutici

D. Tassazione forfettaria

E. Contenitori e imballaggi

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli

Elenco delle unità supplementari

PARTE SECONDA TABELLA DEI DAZI

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

Capitolo Pagina

1 Animali vivi

2 Carni e frattaglie commestibili

3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

6 Piante vive e prodotti della floricoltura

7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

9 Caffè, tè, mate e spezie

10 Cereali

11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Capitolo Pagina

12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

18 Cacao e sue preparazioni

19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

21 Preparazioni alimentari diverse

22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti

23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Sezione V

Prodotti minerali

25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26 Minerali, scorie e ceneri

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

29 Prodotti chimici organici

30 Prodotti farmaceutici

31 Concimi

32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

38 Prodotti vari delle industrie chimiche

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39 Materie plastiche e lavori di tali materie

40 Gomma e lavori di gomma

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

44 Legno, carbone di legna e lavori di legno

45 Sughero e lavori di sughero

46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni

47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo Pagina

49 Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50 Seta

51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52 Cotone

53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54 Filamenti sintetici o artificiali

55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60 Stoffe a maglia

61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo Pagina

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

69 Prodotti ceramici

70 Vetro e lavori di vetro

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

72 Ghisa, ferro e acciaio

73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio

74 Rame e lavori di rame

75 Nichel e lavori di nichel

76 Alluminio e lavori di alluminio

77 (Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell’ambito del sistema armonizzato)

78 Piombo e lavori di piombo

79 Zinco e lavori di zinco

80 Stagno e lavori di stagno

81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

83 Lavori diversi di metalli comuni

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

88 Navigazione aerea o spaziale

89 Navigazione marittima o fluviale

Sezione XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

91 Orologeria

92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Sezione XIX

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

96 Lavori diversi

Sezione XXI

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

97 Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

98 Impianti industriali

99 (Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)

PARTE TERZA ALLEGATI TARIFFARI

Sezione I Allegati agricoli

Allegato 1 Elementi agricoli (EA), dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dazi addizionali sulla farina (AD F/M)

Allegato 2 Prodotti ai quali si applica un prezzo d’entrata

Sezione II Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l’esenzione del dazio

Allegato 3 Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall’Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio

Allegato 4 Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell’allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI

Allegato 5 Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio

Allegato 6 Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio

Sezione III Contingenti

Allegato 7 Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire

Sezione IV Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8 Merci inadatte all’alimentazione (elenco dei denaturanti)

Allegato 9 Certificati

 

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

TITOLO I

REGOLE GENERALI

 

A. Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata

 

     La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

     1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

     2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

     b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

     3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

     a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

     b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

     c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

     4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

     5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

     a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale.

     b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

     6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

 

B. Regole generali relative ai dazi

 

     1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

     I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1° gennaio 2006.

     Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all’applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

     4. Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

     5. La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell’allegato 1.

     6. La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l’aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell’allegato 1.

     7. Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

     1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

     1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

     Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell’esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

     in particolare le casse mobili (containers) nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

 

(1) Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto

 

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

 

     1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

     2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s’intende:

     a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

     b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

     3. Il controvalore in monete nazionali dell’euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (di seguito «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

     4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

     Qualsiasi merce destinata a un’utilizzazione particolare per la quale il dazio all’importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993).

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

 

     1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di dette navi.

     2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

     a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

     1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,

     2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

     ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all’equipaggiamento di tali piattaforme.

     Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest’ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

     b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

 

Codice NC

Designazione delle merci

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:

8901 10

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:

8901 10 10

per la navigazione marittima

8901 20

Navi cisterna:

8901 20 10

per la navigazione marittima

8901 30

Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:

8901 30 10

per la navigazione marittima

8901 90

altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:

8901 90 10

per la navigazione marittima

8902 00

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:

 

per la navigazione marittima:

8902 00 12

di stazza lorda superiore a

8902 00 18

di stazza lorda inferiore o uguale a

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

 

altri:

8903 91

Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:

8903 91 10

per la navigazione marittima

8903 92

Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:

8903 92 10

per la navigazione marittima

8904 00

Rimorchiatori e spintori:

8904 00 10

Rimorchiatori

 

Spintori:

8904 00 91

per la navigazione marittima

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:

8905 10

Draghe:

8905 10 10

per la navigazione marittima

8905 90

altri:

8905 90 10

per la navigazione marittima

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:

8906 10 00

Navi da guerra

 

altre:

8906 90 10

per la navigazione marittima

 

     3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

 

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

 

     1. L’esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

     degli aeromobili civili;

     di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione;

     delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

     Detti prodotti sono ripresi nelle voci e sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5.

     2. Per l’applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

     3. Per l’applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l’espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

     4. L’esenzione dai dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

     5. I prodotti che possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali sono ripresi alle seguenti voci e sottovoci:

     3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

 

     Per le sottovoci seguenti, l’esenzione dai dazi doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:

 

Sottovoci

Designazione delle merci

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307

Muniti di accessori

4008 29

Profilati, tagliati in forma

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Per condutture di gas o di liquidi

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Per usi tecnici

4504 90, 4823 90

Giunti

6813 10, 6813 90

A base di amianto o di altre sostanze minerali

7007 21

Parabrezza, non incorniciati

7312 10, 7312 90

Muniti di accessori o foggiati in articoli

7322 90

Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro parti)

7324 90

Oggetti di igiene o da toletta (escluse le loro parti)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608

Muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

8108 90

Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi

8415 90

Di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria delle sottovoci

8415 81, 8415 82 o 8415 8419 90

Parti di scambiatori di calore

8479 89

Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali; umidificatori e disumidificatori dell’aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non elettrici

8501 20, 8501 40

Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW

8501 31

Di potenza superiore a 735 W e generatori

8501 33

Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori

8501 34 92, 8501 34 98 [1]

Generatori

8501 51

Di potenza superiore a 735 W

8501 53

Di potenza inferiore o uguale a 150 kW

8516 80

Accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

8522 90

Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520

8525 20

Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

8527 90

Per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

8529 90

Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle voci 8526

8543 89

Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici

8543 90

Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati

8803 90 90

Compresi gli alianti

9014 90

Di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 o 9014

9020 00

Escluse le loro parti

9029 10

Contagiri elettrici o elettronici

9029 90

Di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri

9031 90

Della sottovoce 9031

9109 19, 9109 90

Aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm

9401 10

Diversi da quelli foderati in pelle

9405 10, 9405 60

Di metalli comuni o di materie plastiche

9405 92, 9405 99

Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405

 

     6) I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella Taric per sottovoci con la seguente nota di riferimento: «L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»

 

C. Prodotti farmaceutici

 

     1. L’esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

     1) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell’allegato 3;

     2) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell’allegato 3 con prefissi o suffissi dell’allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

     3) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell’allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

     4) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell’allegato 6.

     2. Casi particolari:

     1) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell’esenzione daziaria.

     2) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

     3) I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell’allegato 3 con prefissi o suffissi dell’allegato 4, beneficiano dell’esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

     esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

     4) Quando una DCI dell’allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell’acido corrispondente alla DCI beneficia dell’esenzione;

     esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente oxprenoato sodico: non esente.

 

D. Tassazione forfettaria

 

     1. Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

     contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

     contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

     a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

     Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €.

     Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio.

     2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

     a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

     presentano carattere occasionale,

     contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,

     sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

     b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

     presentano carattere occasionale, e

     riguardano esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

     3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l’interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all’importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell’importazione vengono assoggettate ai dazi all’importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

     Ai fini del primo comma, per «dazi all’importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

     4. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell’importo di 350 € in moneta nazionale.

     5. Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell’importo di 350 € qualora, all’atto dell’adattamento annuale previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell’arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

 

E. Contenitori e imballaggi

 

     Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d’interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

     1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d’interpretazione n. 5 essi sono:

     a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

     quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

     oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

     b) ammessi in esenzione da dazio doganale:

     quando la merce è esente da dazio doganale,

     oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

     oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

     2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

 

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

 

     1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

     merci inadatte all’alimentazione,

     semi,

     veli e tele da buratti, non confezionati,

     alcuni tipi di uva da tavola, fondute, tabacchi e nitrati.

     Tali merci sono inserite in sottovoci (1) che rinviano alla seguente nota: «L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari».

     2. Le merci inadatte all’alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell’allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l’indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all’alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

     3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

     granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio,

     patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,

     semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.

     Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

     4. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all’abburattamento o a simili fini industriali.

     5. Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell’allegato 9.

 

(1) Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

 

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

 

Indica i nuovi numeri di codice

▀Indica i numeri di codice utilizzati nell’anno precedente, ma con un contenuto diverso

AD F/M Dazio addizionale farina

AD S/Z Dazio addizionale zucchero

b/f Bombola

cm/s Centimetro(i) al secondo

EA Elemento agricolo

€ Euro

DCI Denominazione comune internazionale

DCIM Denominazione comune internazionale modificata

ISO Organizzazione internazionale di standardizzazione

Kbit 1 024 bits

kg/br Chilogrammo, peso lordo

Kg/net Chilogrammo, peso netto

kg/net eda Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg/net mas Chilogrammi netti della sostanza secca

MAX Massimo

Mbit 1 048 576 bits

MIN Minimo

ml/g Millilitro(i) per grammo

mm/s Millimetro(i) al secondo

RON Numero di ottano ricerca

 

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

 

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

 

c/k Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 104 kg)

ce/el Numero di elementi

ct/l Capacità di carico utile in tonnellate (1)

g Grammo

gi F/S Grammo isotopi fissili

GT Stazza lorda

kg C5H14ClNO Chilogrammo di cloruro di colina

kg H2O2 Chilogrammo di perossido di idrogeno

kg K2O Chilogrammo di ossido di potassio

kg KOH Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)

kg met.am. Chilogrammo di metilammina

kg N Chilogrammo di azoto

kg NaOH Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)

kg/net eda Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg P2O5 Chilogrammo di pentaossido di difosforo

kg 90 % sdt Chilogrammo di materia secca al 90 %

kg U Chilogrammo di uranio

1 000 kWh Mille chilowattora

l Litro

1 000 l Mille litri

l alc. 100 % Litro di alcole puro (100 %)

m Metro

m2 Metro quadrato

m3 Metro cubo

1 000 m3 Mille metri cubi

pa Numero delle paia

p/st Numero dei pezzi

100 p/st Cento pezzi

1 000 p/st Mille pezzi

TJ Terajoule (potere calorifero superiore)

 

(1) Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

 

 

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

 

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

 

     Note

     1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

     2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

 

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

 

     Nota

     1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

     a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;

     b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

     c) gli animali della voce 9508.

     (Omissis)

 

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

 

     Nota

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all’alimentazione umana;

     b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

     c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

 

     Note complementari

     1. A. Sono considerati come:

     a) «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell’animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest’ultima deve essere separata dalla carcassa all’altezza dell’articolazione occipitoatlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all’altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

     b) «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

     c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l’insieme costituito:

     dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

     oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

     I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

     d) «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

     e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

     f) «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

     g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

     h) 1. «tagli di quarti anteriori detti «crop» e «chuck and blade»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell’osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

     2. «tagli di punta di petto detti «brisket»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all’estremità del petto.

     B. I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, punti da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

     C. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

     2. A. Sono considerati come:

     a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l’eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischiopubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

     b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

     Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l’ultima vertebra lombare;

     c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

     La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

     La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

     d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

     La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

     e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

     La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

     f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

     g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

     h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

     ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

     k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

     La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

     B. I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

     Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

     C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 20 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

     La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

     con un taglio diritto parallelo al cranio, o

     con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

     Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

     D. È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

     Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

     E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

     3. A. Sono considerati come:

     a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell’animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest’ultima deve essere separata dalla carcassa all’altezza dell’articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all’altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

     b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

     c) «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

     d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

     e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l’ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

     f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l’ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

     g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all’altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell’ileo o all’altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l’ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

     h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all’altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell’ileo o all’altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l’ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

     B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

     4. Sono considerati come:

     a) «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

     I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;

     b) «metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

     c) «quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

     d) «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall’omero, dal radio e dall’ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

     e) «petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

     f) «cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

     g) «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

     h) «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

     ij) «parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

     5. L’aliquota del dazio all’importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:

     a) se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l’aliquota del dazio applicabile all’insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

     b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all’imposizione più elevata.

     6. a) Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

     b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

     7. Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i mammiferi della voce 0106;

     b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

     c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana (voce 2301);

     d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

     2. In questo capitolo, l’espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l’aggiunta di un legante in piccole quantità.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE;

PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE,

NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

 

     Note

     1. Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

     2. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

     a) «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

     b) «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell’olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

     3. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

     a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull’estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

     b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

     c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

     4. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

     b) le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

 

     Note di sottovoci

     1. Ai fini della sottovoce 0404 10 l’espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

     2. Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

 

     Nota complementare

     1. L’aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:

     a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

     b) per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

     b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

     c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

     d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

     2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

     3. Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

     4. Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

 

     Nota

     1. In questa sezione, l’espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l’aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

 

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

 

     Note

     1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l’ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

     2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

     2. Nelle voci da 0709 a 0712 l’espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

     3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

     a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

     b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

     c) la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

     d) le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

     4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

 

     Nota complementare

     1. Sono considerati «pellets ottenuti a partire da farine e semolini» ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

     2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

     3. Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

     a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

     b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio); purché mantengano il carattere di frutta secche.

 

     Note complementari

     1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all’indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 e moltiplicato per il fattore 0,95.

     2. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

     3. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

 

     Note

     1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

     a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

     b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

     L’aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

     2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

 

     Nota complementare

     1. Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 10

CEREALI

 

     Note

     1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

     b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.

     2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

 

     Nota di sottovoci

     1. Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall’incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest’ultimo.

 

     Note complementari

     1. Sono considerati:

     a) «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

     b) «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

     c) «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

     d) «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

     e) «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l’altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

     f) «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

     g) «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

     h) «rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

     2. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

     a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

     b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all’imposizione più elevata.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

     b) le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

     c) i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

     d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

     e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

     f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

     2. A) I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

     a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

     b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

     I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

     B) I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

     In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

     (Omissis)

     3. Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

     a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

     b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

 

     Note complementari

     1. Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

     a) per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

     b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all’imposizione più elevata.

     2. Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

     a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

     b) i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI;

PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

 

     Note

     1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

     2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

     3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

     Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

     a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

     b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

     c) i cereali (capitolo 10);

     d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

     4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

     Ne sono invece esclusi:

     a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

     b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

     c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

     5. Per l’applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

     a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

     b) le colture di microrganismi della voce 3002;

     c) i concimi delle voci 3101 o 3105.

 

     Nota di sottovoce

     1. Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

 

     Nota

     1. La voce 1302 comprende, in particolare, l’estratto di liquirizia, l’estratto di piretro, l’estratto di luppolo, l’estratto di aloe e l’oppio;

     Ne sono, invece, esclusi:

     a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

     b) gli estratti di malto (voce 1901);

     c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

     d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

     e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

     f) i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);

     g) i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);

     h) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

     ij) gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

     k) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE,

NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

 

     Note

     1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

     2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d’India e le canne d’India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

     3. Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).

     4. Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

 

     (Omissis)

 

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;

GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

 

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;

GRASSI ALIMENTARI LAVORATI;

CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

     b) il burro, il grasso e l’olio di cacao (voce 1804);

     c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

     d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

     e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

     f) il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

     2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

     3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

     4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

 

     Note complementari

     1. Per l’applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

     a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

     decantazione entro i termini normali;

     centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l’olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

     b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l’odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

     c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l’olio di soia depurato delle mucillagini e l’olio di cotone depurato del gossipolo.

     2. A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

 

     Tabella I

     Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

 

Acidi

Percentuali

Acido miristico

0,05

Acido palmitico

7,5 20,0

Acido palmitoleico

0,3 3,5

Acido eptadecanoico

0,3

Acido eptadecenoico

0,3

Acido stearico

0,5 5,0

Acido oleico

55,0 83,0

Acido linoleico

3,5 21,0

Acido linolenico

1,0

Acido arachico

0,6

Acido eicosenoico

0,4

Acido beenico (1)

0,3

Acido lignocerico

0,2

(1) 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.

 

     Tabella II

     Tenore in steroli in % degli steroli totali

 

Steroli

Percentuali

Colesterolo

0,5

Brassicasterolo (1)

0,1

Campesterolo

4,0

Stigmasterolo (2)

< Campesterolo

Betasitosterolo (3)

93,0

Delta-7-stigmastenolo

0,5

(1) 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.

(2) Condizione non applicabile per gli oli d’oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d’oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).

(3) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

 

     Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d’oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

     B. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d’oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d’oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

     1. È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l’olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

     a) tenore in cere non superiore a 300 mg/kg;

     b) tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

     c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

     d) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

     e) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

     f) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3 e

     g) una o più delle seguenti caratteristiche:

     1. tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

     2. caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

     2. È considerato «altro olio d’oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l’olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

     a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;

     b) numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

     c) tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

     d) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

     e) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;

     f) variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

     g) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

     h) tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

     ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

     k) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

     l) tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;

     m) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

     C. Rientra nella sottovoce 1509 90 l’olio d’oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d’oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

     a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;

     b) tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

     c) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;

     d) variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;

     e) tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

     f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;

     g) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;

     h) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.

     D. Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d’oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

     a) tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

     b) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;

     c) somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

     d) una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.

     E. Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d’oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.

     3. Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

     a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all’allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

     b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (1), determinata conformemente all’allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

     4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell’allegato I di detto regolamento.

 

(1) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI;

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

 

     Nota

     1. In questa sezione l’espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l’aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

 

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI,

DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

     2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

     Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all’interno delle voci 1601 e 1602.

 

     Note di sottovoci

     1. Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

     2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

 

     Note complementari

     1. Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

     2. Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l’espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

 

     Nota

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

     b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

     c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

 

     Note complementari

     1. Per l’applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

     2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non è del 92 %, è calcolato come segue: il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.

     3. Per l’applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d’altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

     4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1423/95.

     5. È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

     Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

     6. È considerato come «sciroppo di inulina»:

     a) ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

     b) ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

     7. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all’applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell’assortimento.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.

     2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

 

     Note complementari

     1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all’applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell’assortimento.

     2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI,

DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

     b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l’alimentazione degli animali (voce 2309);

     c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

     2. Ai sensi della voce 1901, si intendono per:

     a) «semole», le semole dei cereali del capitolo 11;

     b) «farine» e «semolini»:

     1) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

     2) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

     3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

     4. Per l’applicazione della voce 1904, l’espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

 

     Note complementari

     1. Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all’applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell’assortimento.

     2. Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

     b) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

     c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

     2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

     3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

     4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

     5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d’acqua o mediante altri procedimenti.

     6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

 

     Note di sottovoci

     1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

     2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

     3. Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

 

     Note complementari

     1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.

     2. a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all’indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 e moltiplicato per il fattore:

     0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

     0,95 per i prodotti delle altre voci.

     b) L’espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all’indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.

     3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:

     ananassi, uve: 13 %,

     altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.

     4. Per l’applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:

     «titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

     «% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.

     5. a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

     succo di limone o di pomodoro: 3,

     succo di uva: 15,

     succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

     b) I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.

     6. Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

     7. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97 , 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38 , 2009 80 34, 2009 80 36, 2009 80 73 , 2009 80 85, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

     8. Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

     b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

     c) il tè aromatizzato (voce 0902);

     d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

     e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

     f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

     g) gli enzimi preparati della voce 3507.

     2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

     3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

 

     Note complementari

     1. Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell’amido o della fecola.

     2. Ai sensi della sottovoce 2106 90 10, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.

     L’ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

     3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.

     4. Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

     Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

     5. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

     b) l’acqua di mare (voce 2501);

     c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);

     d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

     e) i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

     f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

     2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

     3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

 

     Note complementari

     1. La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

     2. Per l’applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

     a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

     b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

     c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

     d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

     e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

     3. Per l’applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

     4. Per l’applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

     A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

     La determinazione dell’estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

     B. a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:

     1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

     2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

     3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

     4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

     I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l’estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

     b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.

     5. Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

     a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

     avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

     ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

     b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

     avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

     ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

     avente un’acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

     c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

     avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

     ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

     mediante concentrazione a freddo, o

     mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

     di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

     di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

     di una miscela di tali prodotti.

     Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

     6. Per l’applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

     7. Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

     8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

     9. Per l’applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

     10. Per l’applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

     le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,

     le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

     11. Per l’applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l’aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI;

ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

 

     Nota

     1. Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

 

     Note complementari

     1. Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

     Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell’allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell’allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

     2. Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell’estrazione dell’olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso, sulla sostanza secca:

     a) prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

     tenore in amido: inferiore a 45 %;

     tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

     b) prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

     tenore in amido: inferiore a 45 %;

     tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

     Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

     Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

     Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell’umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.

     Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell’olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

     3. Per l’applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:

     «titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

     «titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

     «titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;

     «% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

     4. Per l’applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

     5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

     residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso; e/o

     residui provenienti dall’acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell’amido.

     Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell’estrazione dell’olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

     Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all’allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell’allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all’allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

 

     Nota

     1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

 

     (Omissis)

 

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

 

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

 

     Note

     1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

     I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);

     b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821);

     c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

     d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

     e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);

     f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);

     g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);

     h) i gessi per bigliardi (voce 9504);

     ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).

     3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un’altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.

     4. La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l’ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l’ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l’ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);

     b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);

     c) i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);

     d) le scorie di defosforazione del capitolo 31;

     e) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);

     f) i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);

     g) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

     2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l’estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell’industria metallurgica.

     3. La voce 2620 comprende unicamente:

     a) le ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell’industria per l’estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall’incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

     b) le ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l’estrazione dell’arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

 

     Note di sottovoci

     1. Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.

     2. Le ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l’estrazione dell’arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE;

SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;

     b) i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

     c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

     2. I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

     Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l’impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

     3. Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

     a) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);

     b) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;

     c) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall’utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

 

     Note di sottovoci

     1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

     2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

     3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene), naftalene e fenoli» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni, naftalene e fenoli.

     4. Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

 

     Note complementari (1)

(1) Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall’American Society for Testing and Materials e pubblicati nell’edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

     1. Per l’applicazione della voce 2710 si considerano come:

     a) benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

     b) acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d’infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (1);

(1) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

     c) oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

     d) oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

     e) oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

     f) oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

     inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l’indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;

     superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;

     oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

 

     Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 e più

Viscosità (V)

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

 

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

 

     Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

     Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

     Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.

     Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

     la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o

     la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445; o

     il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

     Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.

     2. Per l’applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

     3. Per l’applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

     a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445;

     b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

     4. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

     a) la distillazione sotto vuoto;

     b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) il cracking;

     d) il reforming;

     e) l’estrazione mediante solventi selettivi;

     f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

     g) la polimerizzazione;

     h) l’alchilazione;

     ij) l’isomerizzazione;

     k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

     l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

     m) il trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);

     n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti.

     Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

     o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;

     p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

     Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l’esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

     5. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

 

     Note

     1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un’altra voce della nomenclatura.

     b) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un’altra voce di questa sezione.

     2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un’altra voce della nomenclatura.

     3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest’ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

     a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

     b) presentati nello stesso tempo;

     c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

 

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI

OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI,

DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

 

     Note

     1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

     a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

     b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

     c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

     d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

     e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l’identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

     2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

     a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d’idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);

     b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);

     c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);

     d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

     e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l’ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

     3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

     a) il cloruro di sodio e l’ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

     b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

     c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

     d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;

     e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;

     f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

     g) i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

     h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

     4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

     5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

     Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

     6. La voce 2844 comprende soltanto:

     a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

     b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

     c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

     d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

     e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

     f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

     Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845, per «isotopi» s’intendono:

     i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

     le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

     7. Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

     8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

 

     Nota complementare

1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

 

     Note

     1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

     a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

     b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

     c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;

     d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

     e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

     f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

     g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l’identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

     h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;

     b) l’alcole etilico (voci 2207 o 2208);

     c) il metano e il propano (voce 2711);

     d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

     e) l’urea (voci 3102 o 3105);

     f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);

     g) gli enzimi (voce 3507);

     h) la metaldeide, l’esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);

     ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;

     k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

     3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

     4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

     Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

     Per l’applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

     5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell’ordine di numerazione;

     b) gli esteri dell’alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

     c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

     1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

     2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l’acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell’ordine di numerazione nel capitolo.

     d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell’etanolo (voce 2905);

     e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.

     6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

     Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l’idrogeno, l’ossigeno e l’azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

     7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

     Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

     8. Per l’applicazione della voce 2937:

     a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);

     b) l’espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

 

     Nota di sottovoci

     1. Nell’ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un’altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);

     b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l’odontoiatria (voce 2520);

     c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);

     d) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

     e) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;

     f) le preparazioni a base di gesso per l’odontoiatria (voce 3407);

     g) l’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).

     2. Ai sensi della voce 3002, per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.

     3. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:

     a) come «prodotti non miscelati»:

     1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

     2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

     3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

     b) come «prodotti miscelati»:

     1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

     2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

     3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

     4. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

     a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

     b) le laminarie sterili;

     c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria;

     d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

     e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

     f) i cementi e gli altri prodotti per l’otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

     g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

     h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

     ij) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

     k) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza.

 

     Nota complementare

     1. La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso una dichiarazione concernente:

     a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

     b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

     c) il dosaggio; e

     d) le modalità di assunzione.

     Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

     Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 31

CONCIMI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) il sangue animale della voce 0511;

     b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;

     c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).

     2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

     A) I seguenti prodotti:

     1) il nitrato di sodio, anche puro;

     2) il nitrato di ammonio, anche puro;

     3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

     4) il solfato di ammonio, anche puro;

     5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

     6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

     7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

     8) l’urea, anche pura.

     B) I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

     C) I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

     D) I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

     3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

     A) I seguenti prodotti:

     1) le scorie di defosforazione;

     2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

     3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

     4) l’idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.

     B) I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

     C) I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

     4. La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

     A) I seguenti prodotti:

     1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

     2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

     3) il solfato di potassio, anche puro;

     4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

     B) I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

     5. L’idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

     6. Ai sensi della voce 3105, l’espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA;

TANNINI E LORO DERIVATI;

PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI;

PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;

     b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;

     c) i mastici d’asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).

     2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.

     3. Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono, tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.

     4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

     5. Ai sensi di questo capitolo, l’espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all’acqua.

     6. Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l’impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l’impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

     a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

     b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA

O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;

     b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;

     c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

     2. Ai sensi della voce 3302, l’espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

     3. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

     4. Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE,

PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,

PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI,

PASTE PER MODELLI; «CERE PER L’ODONTOIATRIA» E

COMPOSIZIONI PER L’ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);

     b) i composti isolati di costituzione chimica definita;

     c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

     2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

     3. Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un’ora alla stessa temperatura:

     a) danno un liquido trasparente o traslucido o un’emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

     b) riducono la tensione superficiale dell’acqua a 4,5 × 10- 2 N/m (45 dine/cm) o meno.

     4. L’espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

     5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l’espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:

     A) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

     B) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

     C) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

     Tuttavia la voce 3404 non comprende:

     a) i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

     b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;

     c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

     d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI

O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i lieviti (voce 2102);

     b) le frazioni del sangue (diverse dall’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

     c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);

     d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

     e) le proteine indurite (voce 3913);

     f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

     2. Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

     I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

 

     Nota complementare

     1. Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI;

LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

     2. Ai sensi della voce 3606, per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:

     a) la metaldeide, l’esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

     b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

     c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

     2. In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

 

     Note complementari

     1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l’altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.

     2. Per «pellicole cinematografiche d’attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d’attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

     1) la grafite artificiale (voce 3801);

     2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

     3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);

     4) i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;

     5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);

     b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

     c) le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);

     d) i medicamenti (voci 3003 o 3004);

     e) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l’estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

     2. A) Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.

     B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

     3. Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

     a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

     b) gli oli di flemma; l’olio di Dippel;

     c) le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

     d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

     e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

     4. Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L’espressione «rifiuti urbani» non comprende:

     a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;

     b) i rifiuti industriali;

     c) rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;

     d) rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).

     5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

     6. Ai sensi della voce 3825 con l’espressione «altri rifiuti» si intende:

     a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d’analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);

     b) i residui di solventi organici;

     c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;

     d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

     Tuttavia, l’espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

 

     Note

     1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest’ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

     a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

     b) presentati nello stesso tempo;

     c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

     2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

 

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

 

     Note

     1. Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

     Nella nomenclatura, l’espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) le cere delle voci 2712 o 3404;

     b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

     c) l’eparina e suoi sali (voce 3001);

     d) le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l’impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

     e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

     f) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

     g) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

     h) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

     ij) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

     k) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

     l) i rivestimenti murali della voce 4814;

     m) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

     n) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

     o) le minuterie di fantasia della voce 7117;

     p) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

     q) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

     r) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

     s) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

     t) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

     u) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

     v) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

     w) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

     3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

     a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l’impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);

     b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);

     c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

     d) i siliconi (voce 3910);

     e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.

     4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

     Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

     Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

     5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

     6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914, l’espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:

     a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

     b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

     7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).

     8. Ai sensi della voce 3917, il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

     9. Ai sensi della voce 3918, per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

     10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l’uso).

     11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

     a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

     b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

     c) grondaie e loro accessori;

     d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

     e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

     f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

     g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

     h) motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

     ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

 

     Note di sottovoci

     1. Nell’ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

     a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:

     1) il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

     2) i copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

     3) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un’altra sottovoce.

     4) i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell’unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice.

     Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

     b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:

     1) i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell’unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.

     2) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

     I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

     2. Ai sensi della sottovoce 3920 43, il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

 

     Nota complementare

     1. Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

     con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

     con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

 

     Note

     1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

     b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

     c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

     d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

     e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

     f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.

     3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l’espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:

     a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);

     b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

     4. L’espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:

     a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l’aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

     b) ai tioplasti (TM);

     c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

     5. a) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

     1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

     2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l’identificazione;

     3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

     b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

     1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;

     2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

     3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

     6. Ai sensi della voce 4004, per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

     7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.

     8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

     9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008, si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l’uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

     Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

 

     Nota complementare

     1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

     con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

     con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

 

     (Omissis)

 

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE;

OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO,

BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

 

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

     b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

     c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

     2. A) Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

     B) Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell’essiccazione.

     3. Nella nomenclatura, l’espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;

OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI;

LAVORI DI BUDELLA

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

     b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);

     c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;

     d) gli oggetti del capitolo 64;

     e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

     f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;

     g) i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);

     h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

     ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);

     k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d’illuminazione);

     l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

     m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.

     2. A) Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:

     a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);

     b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).

     B) Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

     3. Ai sensi della voce 4203, l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

 

     Nota complementare

     1. Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

 

     Note

     1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l’espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

     b) i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

     c) i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);

     d) gli oggetti del capitolo 64;

     e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

     f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

     3. Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

     4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

     5. Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

 

     (Omissis)

 

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO;

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

 

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);

     b) i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);

     c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);

     d) i carboni attivati (voce 3802);

     e) gli oggetti della voce 4202;

     f) i lavori del capitolo 46;

     g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;

     h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

     ij) i lavori della voce 6808;

     k) le minuterie di fantasia della voce 7117;

     l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

     m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

     n) le parti di armi (voce 9305);

     o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l’illuminazione, costruzioni prefabbricate);

     p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

     q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;

     r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d’arte).

     2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

     3. Per l’applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

     4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

     5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

     6. Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d’Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

 

     Note complementari

     1. Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.

     2. Per l’applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d’Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

 

     Nota

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;

     b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

     c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

 

     Note

     1. In questo capitolo, l’espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) i rivestimenti murali della voce 4814;

     b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);

     c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

     d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

     e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l’illuminazione).

     3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati» gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;

CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI);

CARTA E SUE APPLICAZIONI

 

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;

CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

 

     Nota

     1. Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione» si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un’ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

 

     Note

     1. Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) gli oggetti del capitolo 30;

     b) i fogli per l’impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

     c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

     d) la carta e l’ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);

     e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

     f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);

     g) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest’ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

     h) gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);

     ij) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

     k) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

     l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

     m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

     n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);

     o) gli oggetti della voce 9209;

     p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).

     3. Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

     4. In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimicomeccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l’apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.

     5. Ai sensi della voce 4802, par «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

     per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

     a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e

     1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

     2) essere colorati in pasta;

     b) contenere più di 8 % di ceneri, e

     1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

     2) essere colorati in pasta;

     c) contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;

     d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPam2/g;

     e) contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPam2/g,

     per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2:

     a) essere colorati in pasta;

     b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

     1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o

     2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

     c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

     La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

     6. In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

     7. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

     8. Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

     a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

     b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l’altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

     9. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:

     a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

     1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

     2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

     3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

     4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

     b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

     c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

     I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.

     10. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

     11. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

     12. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

 

     Note di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19, sono considerati come «carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”» la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

 

Grammatura

g/m2

Resistenza minima alla rottura (Mullen)

kPa

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

 

     2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità» la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all’una o all’altra delle seguenti condizioni:

     a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPam2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

     b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

 

     (Omissis)

 

     3. Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

     4. La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g, la cui resistenza alla compressione, misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

     5. Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPam2/g.

     6. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPam2/g.

     7. Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta “L.W.C.”» si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL’EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE;

TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

     b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);

     c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

     d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d’emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

     2. Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

     3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

     4. Rientrano ugualmente nella voce 4901:

     a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d’arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

     b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

     c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un’opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

     Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni non accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

     5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

     6. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

 

     Note

     1. Questa sezione non comprende:

     a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);

     b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

     c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

     d) l’amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

     e) i prodotti delle voci 3005 e 3006 (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

     f) i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

     g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

     h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

     ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

     k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

     l) gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

     m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l’ovatta di cellulosa);

     n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

     o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

     p) i prodotti del capitolo 67;

     q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

     r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

     s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l’illuminazione);

     t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

     u) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

     v) gli oggetti del capitolo 97.

     2. A) I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

     Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

     B) Per l’applicazione di questa regola:

     a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

     b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell’ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

     c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

     d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

     C) Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

     3. A) Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

     a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

     b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

     c) di canapa o di lino:

     1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

     2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

     d) di cocco, a tre capi o più;

     e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

     f) armati di fili di metallo.

     B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

     a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

     b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

     c) al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

     d) ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

     e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

     4. A) Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

     a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

     1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

     2) 125 g per gli altri filati;

     b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

     1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

     2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

     3) 500 g per gli altri filati;

     c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l’una dall’altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

     1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

     2) 125 g per gli altri filati.

     B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

     a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

     1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

     2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

     b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

     1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

     2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

     c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

     d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

     1) in matasse ad aspatura incrociata; oppure

     2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell’industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

     5. Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

     a) essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

     b) essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

     c) avere torsione finale «Z».

     6. In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

     filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri 60 cN/tex

     filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri 53 cN/tex

     filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa 27 cN/tex

     7. In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

     a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

     b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l’uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

     c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

     d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

     e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d’imbottitura);

     f) i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

     8. Per l’applicazione dei capitoli da 50 a 60:

     a) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

     b) non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

     9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

     10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

     11. In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

     12. In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

     13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l’applicazione di questa nota, con l’espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

 

     Note di sottovoci

     1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

     a) «filati di elastomeri»:

     i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale;

     b) «filati greggi»:

     i filati:

     1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

     2) senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

     Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

     c) «filati imbianchiti»:

     i filati:

     1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

     2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

     3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

     d) «filati a colori (tinti o stampati)»:

     i filati:

     1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

     2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l’aspetto di una struttura a puntini;

     oppure

     3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

     4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

     Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

     e) «tessuti greggi»:

     i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

     f) «tessuti imbianchiti»:

     i tessuti:

     1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

     2) costituiti da filati imbianchiti; oppure

     3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

     g) «tessuti tinti»:

     i tessuti:

     1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

     2) costituiti da filati di un solo colore uniforme;

     h) «tessuti di filati di diversi colori»:

     i tessuti (diversi da quelli stampati):

     1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive;

     oppure

     2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

     3) costituiti da filati screziati o mischiati.

     (In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

     ij) «tessuti stampati»:

     i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

     (Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

     La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

     Le definizioni delle lettere da e) a ij) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

     k) «armatura a tela»:

     una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell’ordito, ed ogni filo dell’ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

     2. A) I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

     B) Per l’applicazione di questa regola:

     a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

     b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

     c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

 

CAPITOLO 50

SETA

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

 

     Nota

     1. Nella nomenclatura, si intendono per:

     a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

     b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

     c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 52

COTONE

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim»» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d’armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

 

     Nota complementare

     1. A) Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s’intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

     a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

     b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

     c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l’una dall’altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

     B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

     a) ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;

     b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:

     1) in matasse ad aspatura incrociata;

     2) su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell’industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

 

     Note

     1. Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

     a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;

     b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

     Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b).

     I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all’espressione «materie tessili».

     2. Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

 

     Nota

     1. Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

     a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

     b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

     c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

     d) solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l’operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

     e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

     I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE;

FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;

     b) i prodotti tessili della voce 5811;

     c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);

     d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);

     e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

     2. Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all’ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

     3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

     La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

     Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

     a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

     b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l’applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

     c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

     4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l’applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

 

     Note

     1. In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

     2. Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»).

 

     Nota complementare

     1. Ai fini dell’applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»;

PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

     2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

     3. Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

     4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.

     5. Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:

     a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

     b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

     c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

     I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.

     6. Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all’ago (voce 5805).

     7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, l’arredamento o usi simili.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI;

MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

 

     Note

     1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.

     2. La voce 5903 comprende:

     a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

     1) i tessuti nei quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l’applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

     2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

     3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l’applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

     4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

     5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

     6) i prodotti tessili della voce 5811;

     b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.

     3. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l’incollatura).

     Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).

     4. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:

     a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

     di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure

     di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

     b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;

     c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

     Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.

     5. La voce 5907 non comprende:

     a) i tessuti nei quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l’applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

     b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

     c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

     d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

     e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);

     f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);

     g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);

     h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

     6. La voce 5910 non comprende:

     a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

     b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

     7. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

     a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):

     i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;

     i veli e le tele per buratti;

     i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

     i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

     i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

     i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

     b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i pizzi all’uncinetto della voce 5804;

     b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili a maglia della voce 5807;

     c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

     2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili.

     3. Nella nomenclatura, l’espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

 

     Note

     1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) gli oggetti della voce 6212;

     b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

     c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

     3. Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

     a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

     da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell’assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

     da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

     Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.

     Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

     L’espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

     i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

     le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

     gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

     b) per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

     di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

     di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

     Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

     4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell’indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

     5. La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

     6. Per l’interpretazione della voce 6111:

     a) l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

     b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.

     7. Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l’aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

     a) in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

     b) in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

     di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

     di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

     L’«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

     Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

     8. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.

     9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell’indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l’uno o l’altro sesso.

     Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

     10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

 

     Note complementari

     1. Per l’applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un’unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

     A tal fine:

     la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

     è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell’operazione di lavorazione a maglia.

     Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

     Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un’unica entità. Il condizionamento individuale o l’etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

     2. Ai sensi della voce 6109, l’espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

     Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

     3. La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

     con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

     con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

     I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

 

     Note

     1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall’ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

     b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

     3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

     a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

     da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell’assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

     da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

     Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

     Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

     L’espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

     i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

     le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

     gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

     b) per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

     di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;

     di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

     Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.

     4. Per l’interpretazione della voce 6209:

     a) l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

     b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

     5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

     6. Ai sensi della voce 6211, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l’aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

     a) sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

     b) sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

     di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

     di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

     L’«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

     Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

     7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

     8. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell’indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l’uno o per l’altro sesso.

     Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

     9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

 

     Nota complementare

     1. Per l’applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un’unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

     A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

     Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

     Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un’unica entità. Il condizionamento individuale o l’etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

     2. Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati

     con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

     con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

     I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI;

ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

 

     Note

     1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

     2. Il sottocapitolo I non comprende:

     a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

     b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309.

     3. La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

     a) gli oggetti di materie tessili:

     indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

     coperte,

     biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

     manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;

     b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall’amianto.

     Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

     presentare tracce apprezzabili di uso, e

     essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE;

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI;

PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

 

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

     b) le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

     c) le calzature usate della voce 6309;

     d) gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);

     e) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);

     f) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

     2. Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d’ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

     3. Ai sensi di questo capitolo:

     a) i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l’applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni;

     b) l’espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.

     4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

     a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

     b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:

     a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un’attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

     b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

 

     Nota complementare

     1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

     Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

     2. Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l’uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;

     b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);

     c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

     2. La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI,

BASTONI,BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le canne metriche e simili (voce 9017);

     b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

     c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

     2. La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE;

FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);

     b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

     c) le calzature (capitolo 64);

     d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

     e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

     f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

     2. La voce 6701 non comprende:

     a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404;

     b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

     c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

     3. La voce 6702 non comprende:

     a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

     b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l’incollamento, l’incastratura o altri metodi analoghi.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI;

PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

 

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti del capitolo 25;

     b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

     c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

     d) gli oggetti del capitolo 71;

     e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

     f) le pietre litografiche della voce 8442;

     g) gli isolatori per l’elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;

     h) le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;

     ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

     k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l’illuminazione, costruzioni prefabbricate);

     l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

     m) gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);

     n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d’arte).

     2. Ai sensi della voce 6802 l’espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l’ardesia.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

 

     Note

     1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.

     2. Questo capitolo non comprende:

     a) i prodotti della voce 2844;

     b) gli oggetti della voce 6804;

     c) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

     d) i cermet della voce 8113;

     e) gli oggetti del capitolo 82;

     f) gli isolatori per l’elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;

     g) i denti artificiali di ceramica della voce 9021;

     h) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d’orologeria);

     ij) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l’illuminazione, costruzioni prefabbricate);

     k) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

     l) gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);

     m) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d’arte).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

     b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);

     c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l’elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;

     d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

     e) gli apparecchi per l’illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;

     f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

     g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

     2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:

     a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

     b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

     c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

     3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

     4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:

     a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;

     b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.

     Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

     5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

 

     Nota di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l’espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME),

PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI,

METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

 

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME),

PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI,

METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

 

     Note

     1. Con riserva dell’applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

     a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

     b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

     2. a) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

     b) La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

     3. Questo capitolo non comprende:

     a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);

     b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

     c) i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

     d) i catalizzatori su supporto (voce 3815);

     e) gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B. del capitolo 42;

     f) gli oggetti delle voci 4303 e 4304;

     g) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

     h) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

     ij) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

     k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);

     l) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

     m) le armi e loro parti (capitolo 93);

     n) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

     o) gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

     p) le produzioni originali dell’arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

     4. a) Per «metalli preziosi» si intendono l’argento, l’oro e il platino.

     b) Il termine «platino» comprende il platino, l’iridio, l’osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

     c) Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

     5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

     a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

     b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

     c) qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

     6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L’espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

     7. Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

     8. Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun’altra voce della nomenclatura.

     9. Ai sensi della voce 7113, per «minuterie» si intendono:

     a) i piccoli oggetti che servono all’ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);

     b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

     Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

     10. Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l’esercizio del culto.

     11. Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

 

     Note di sottovoci

     1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

     2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l’iridio, l’osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

     3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

 

     Note

     1. Questa sezione non comprende:

     a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l’impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);

     b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);

     c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;

     d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;

     e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

     f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

     g) le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

     h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

     ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

     k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

     l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

     m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

     n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d’arte).

     2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

     a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

     b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

     c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

     Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d’impiego generale, come sopra definite.

     Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

     3. Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l’acciaio, il rame, il nichel, l’alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l’antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l’afnio (celtio), l’indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

     4. Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

     5. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

     a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

     b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

     c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

     6. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

     7. Regola sui prodotti composti:

     Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

     Per l’applicazione di questa regola, si considerano:

     a) la ghisa, il ferro e l’acciaio, come un solo metallo;

     b) le leghe come fossero costituite, per l’intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

     c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

     8. In questa sezione, si intendono per:

     a) «Cascami ed avanzi»:

     i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

     b) «Polveri»:

     i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

 

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

 

     Note

     1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

     a) «Ghise gregge»:

     le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

     10 % o meno di cromo,

     6 % o meno di manganese,

     3 % o meno di fosforo,

     8 % o meno di silicio,

     10 % o meno, in totale, di altri elementi.

     b) «Ghise specolari»:

     le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

     c) «Ferro-leghe»:

     le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d’apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

     più di 10 % di cromo,

     più di 30 % di manganese,

     più di 3 % di fosforo,

     più di 8 % di silicio,

     più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

     d) «Acciai»:

     le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

     e) «Acciai inossidabili»:

     gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

     f) «Altri acciai legati»:

     gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

     0,3 % o più di alluminio,

     0,0008 % o più di boro,

     0,3 % o più di cromo,

     0,3 % o più di cobalto,

     0,4 % o più di rame,

     0,4 % o più di piombo,

     1,65 % o più di manganese,

     0,08 % o più di molibdeno,

     0,3 % o più di nichel,

     0,06 % o più di niobio,

     0,6 % o più di silicio,

     0,05 % o più di titanio,

     0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

     0,1 % o più di vanadio,

     0,05 % o più di zirconio,

     0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l’azoto) presi isolatamente.

     g) «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

     i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

     h) «Graniglie»:

     i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

     ij) «Semiprodotti»:

     i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

     Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

     k) «Prodotti laminati piatti»:

     i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

     arrotolati in spire sovrapposte, o

     non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

     Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     l) «Vergella o bordione»:

     i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

     m) «Barre»:

     i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

     Questi prodotti possono:

     avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

     avere subito una torsione dopo la laminazione.

     n) «Profilati»:

     i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k),

     l) od m), né alla definizione di fili.

     Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

     o) «Fili»:

     i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

     p) «Barre forate per la perforazione»:

     le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

     2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

     3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

 

     Note di sottovoci

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «Ghise gregge legate»:

     le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

     più di 0,2 % di cromo,

     più di 0,3 % di rame,

     più di 0,3 % di nichel,

     più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

     b) «Acciai non legati automatici»:

     gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

     0,08 % o più di zolfo,

     0,1 % o più di piombo,

     più di 0,05 % di selenio,

     più di 0,01 % di tellurio,

     più di 0,05 % di bismuto.

     c) «Acciai al silicio detti «magnetici»»:

     gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati.

     d) «Acciai rapidi»:

     gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

     e) «Acciai silico manganese»:

     gli acciai che contengono, in peso:

     non più di 0,7 % di carbonio,

     0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

     0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

     2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

     una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

     Per l’applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell’espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

 

     Nota complementare

     1. Si considerano come:

     Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

     inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;

     inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;

     inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.

     «Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

     «Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:

     meno di 0,6 % di carbonio

     e

     0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

     o

     4 % o più di tungsteno;

     0,8 % o più di carbonio

     e

     0,05 % o più di vanadio;

     più di 1,2 % di carbonio

     e

     11 % o più e non più di 15 % di cromo;

     0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

     e

     3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel

     e

     1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

     e

     0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;

     0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

     e

     1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

     e

     0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

     e

     meno di 1,2 % di nichel;

     0,3 % o più di carbonio

     e

     meno di 5,2 % di cromo

     e

     0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;

     0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio

     e

     1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel

     e

     0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

     e

     0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

 

     Note

     1. In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

     2. Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

 

     Nota

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «Rame raffinato»:

     il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

     il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

 

     Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag Argento

0,25

As Arsenico

0,5

Cd Cadmio

1,3

Cr Cromo

1,4

Mg Magnesio

0,8

Pb Piombo

1,5

S Zolfo

0,7

Sn Stagno

0,8

Te Tellurio

0,8

Zn Zinco

1

Zr Zirconio

0,3

Altri elementi (1), ciascuno

0,3

(1) Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

 

     b) «Leghe di rame»:

     le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

     1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

     2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

     c) «Leghe madri di rame»:

     le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

     d) «Barre»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l’introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

     e) «Profilati»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     f) «Fili»:

     i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

     Tuttavia, per l’interpretazione della voce 7414 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

     g) «Lamiere, nastri e fogli»:

     i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

     in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

     in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     h) «Tubi»:

     i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

 

     Nota di sottovoci

     1. In questo capitolo, si intende per:

     a) «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

     ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

     lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

     l’eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];

     l’eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

     b) «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

     ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

     c) «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

     ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

     d) «Leghe a base di rame-nichel»:

     ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

 

     Nota

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «Barre»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     b) «Profilati»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     c) «Fili»:

     i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

     d) «Lamiere, nastri e fogli»:

     i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

     in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

     in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     e) «Tubi»:

     i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

 

     Note di sottovoci

     1. In questo capitolo, si intende per:

     a) «Nichel non legato»:

     il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

     1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e

     2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

 

     Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe Ferro

0,5

O Ossigeno

0,4

Altri elementi, ciascuno

0,3

 

     b) «Leghe di nichel»:

     le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

     1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;

     2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure

     3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

     2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l’interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

 

     Nota

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «Barre»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     b) «Profilati»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     c) «Fili»:

     i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

     d) «Lamiere, nastri e fogli»:

     i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

     in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

     in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     e) «Tubi»:

     i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

 

     Note di sottovoci

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «Alluminio non legato»:

     il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

 

     Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe + Si (totale ferro-silicio)

1

Altri elementi (1), ciascuno

0,1 (2)

(1) Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

 

     b) «Leghe di alluminio»:

     le materie metalliche nelle quali l’alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

     1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella;

     oppure

     2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

     2. Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l’interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

 

     Nota

     1. In questo capitolo, si intende per:

     a) «Barre»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     b) «Profilati»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     c) «Fili»:

     i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

     d) «Lamiere nastri e fogli»:

     i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

     in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

     in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     e) «Tubi»:

     i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

 

     Nota di sottovoci

     1. In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

     il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

 

     Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag Argento

0,02

As Arsenico

0,005

Bi Bismuto

0,05

Ca Calcio

0,002

Cd Cadmio

0,002

Cu Rame

0,08

Fe Ferro

0,002

S Zolfo

0,002

Sb Antimonio

0,005

Sn Stagno

0,005

Zn Zinco

0,002

Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno

0,001

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

 

     Nota

     1. In questo capitolo si intendono per:

     a) «Barre»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     b) «Profilati»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     c) «Fili»:

     i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

     d) «Lamiere, nastri e fogli»:

     i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

     in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

     in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     e) «Tubi»:

     i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

 

     Nota di sottovoci

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «zinco non legato»:

     il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

     b) «leghe di zinco»:

     le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

     c) «zinco polverizzato»:

     lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un’apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

 

     Nota

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «Barre»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     b) «Profilati»:

     i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     c) «Fili»:

     i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

     d) «Lamiere, nastri e fogli»:

     i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

     in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

     in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

     Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

     e) «Tubi»:

     i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

 

     Nota di sottovoci

     1. In questo capitolo, si intendono per:

     a) «Stagno non legato»:

     il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

 

     Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Bi Bismuto

0,1

Cu Rame

0,4

 

     b) «Leghe di stagno»:

     le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

     1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

     2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

 

     Nota di sottovoci

     1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA,

DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

 

     Note

     1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

     a) di metallo comune;

     b) di carburi metallici o di cermet;

     c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

     d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell’aggiunta di polveri abrasive.

     2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d’impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

     Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

     3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest’ultima voce.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

 

     Note

     1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

     2. Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;

APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO,

APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI

E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

 

     Note

     1. Questa sezione non comprende:

     a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

     b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);

     c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

     d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

     e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);

     f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

     g) le parti e forniture d’impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

     h) le aste di perforazione (voce 7304);

     ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

     k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

     l) gli oggetti della sezione XVII;

     m) gli oggetti del capitolo 90;

     n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

     o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);

     p) gli oggetti del capitolo 95;

     q) i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).

     2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

     a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

     b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

     c) le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548.

     3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

     4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l’insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

     5. Per l’applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

 

     Note complementari

     1. Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

     2. Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.

     3. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.

 

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI;

PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

     b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

     c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

     d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

     e) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici per uso domestico della voce 8525;

     f) le scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

     2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.

     Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

     a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l’avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);

     b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);

     c) i diffusori per zuccherifici (voce 8438);

     d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);

     e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un’operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

     Non rientrano nella voce 8422:

     a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);

     b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

     Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d’inchiostro (voci 8443 o 8471).

     3. Le macchine utensili che operano con l’asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

     4. Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

     a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

     b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

     c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

     5. A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione» si intendono:

     a) le macchine numeriche atte a:

     1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l’esecuzione di questo o di questi programmi;

     2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell’utilizzatore;

     3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall’utilizzatore;

     4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l’esecuzione nel corso dell’elaborazione;

     b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;

     c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

     B) Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E qui di seguito, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

     a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;

     b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

     c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma codici o segnali utilizzabili dal sistema.

     C) Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

     D) Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d’entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

     E) Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

     6. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

     Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

     7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all’utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l’utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479. In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

     8. Per l’applicazione della voce 8470, l’espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

 

     Note di sottovoci

     1. Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell’informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

     2. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

 

     Note complementari

     1. Si considerano come «motori per l’aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un’elica o un rotore.

     2. La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell’informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;

APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO,

APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI

E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

 

     Note

     1. Sono esclusi da questo capitolo:

     a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

     b) i lavori di vetro della voce 7011;

     c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

     2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

     Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

     3. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

     a) gli aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

     b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

     4. Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

     I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

     I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

     5. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

     A) «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l’influenza di un campo elettrico.

     B) «Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici»:

     a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

     b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

     c) i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

     Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

     6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, quando sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

     Questa nota non si applica a questi supporti quando sono presentati con articoli diversi dagli apparecchi ai quali sono destinati.

     7. Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.

 

     Note di sottovoci

     1. Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

     2. Ai sensi della sottovoce 8542 10, l’espressione «schede intelligenti» indica le schede munite, immerso nella massa, di un circuito integrato elettronico (microprocessore) di qualunque tipo, sotto forma di micro-placchette, e munite o meno di una banda magnetica.

 

     Note complementari

     1. Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18.

     2. La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandi salle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

 

     Note

     1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).

     2. Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

     a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

     b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

     c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

     d) gli oggetti della voce 8306;

     e) le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;

     f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

     g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

     h) gli oggetti del capitolo 91;

     ij) le armi (capitolo 93);

     k) gli apparecchi per l’illuminazione e loro parti, della voce 9405;

     l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).

     3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

     4. In questa sezione:

     a) i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

     b) gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

     c) i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

     5. I veicoli a cuscino d’aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

     a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

     b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull’acqua;

     c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull’acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

     Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d’aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d’aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

     Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

 

     Note complementari

     1. Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

     2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.

 

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI;

APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI)

DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);

     b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;

     c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.

     2. Rientrano segnatamente nella voce 8607:

     a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

     b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

     c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

     d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

     e) gli articoli di carrozzeria.

     3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:

     a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

     b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l’illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI

ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

     2. Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

     Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

     3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

     4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

 

     Nota di sottovoci

     1. Per l’applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

 

     Nota

     1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

 

     Note complementari

     1. Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l’altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l’altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.

     2. Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l’altomare.

     3. Per l’applicazione della voce 8908, l’espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:

     pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;

     articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d’uso.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER

CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;

STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA;

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

 

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER

CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;

STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI;

PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);

     b) le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall’elasticità per sostenere e mantenere l’organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

     c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;

     d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d’ottica (voce 8306 o capitolo 71);

     e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;

     f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

     g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l’utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);

     h) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), i video apparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione così come gli apparecchi fotografici digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;

     ij) i proiettori della voce 9405;

     k) gli oggetti del capitolo 95;

     l) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

     m) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

     2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

     a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

     b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

     c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

     3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

     4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).

     5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest’ultima voce.

     6. Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:

     a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;

     a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.

     Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come ruche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

     7. La voce 9032 comprende unicamente:

     a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;

     b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

 

     Nota complementare

     1. Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 20, 9030 89 20, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 e 9032 10 20, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l’applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

     b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);

     c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;

     d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);

     e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;

     f) i cuscinetti a sfere (voce 8482);

     g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

     2. Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.

     3. Per l’applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

     4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

     b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

     c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);

     d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);

     e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

     2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

     Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

 

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

     b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

     c) i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

     d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

     e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

     f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

     2. Ai sensi della voce 9306, il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

 

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI;

APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE;

INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI

LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

     b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);

     c) gli oggetti del capitolo 71;

     d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

     e) i mobili, anche presentati senza l’attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;

     f) gli apparecchi per l’illuminazione del capitolo 85;

     g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);

     h) gli oggetti della voce 8714;

     ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l’odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);

     k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

     l) i mobili e gli apparecchi per l’illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

     2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

     Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

     a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

     b) le sedie ed i letti.

     3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

     b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.

     4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le candele per alberi di Natale (voce 3406);

     b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;

     c) i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;

     d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;

     e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

     f) i vessilli ed i gran pavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

     g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

     h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);

     ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;

     k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

     l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;

     m) le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);

     n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;

     o) le biciclette per ragazzi (voce 8712);

     p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

     q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all’aperto (voce 9004);

     r) i richiami ed i fischietti (voce 9208);

     s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

     t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);

     u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

     2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

     3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

     4. La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

     b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

     c) le minuterie di fantasia (voce 7117);

     d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

     e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;

     f) gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];

     g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

     h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

     ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

     k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l’illuminazione);

     l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

     m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d’arte, da collezione o di antichità).

     2. Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:

     a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

     b) l’ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

     3. Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l’uguagliamento o la molatura delle estremità.

     4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

 

     (Omissis)

 

SEZIONE XXI

OGGETTI D’ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

 

CAPITOLO 97

OGGETTI D’ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

 

     Note

     1. Questo capitolo non comprende:

     a) francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;

     b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d’arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;

     c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

     2. Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

     3. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

     4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.

     b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

     5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

     Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

 

     (Omissis)

 

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI

 

     Nota

     I regolamenti della Commissione (CE) n. 1917/2000 (1), del 7 settembre 2000, e (CE) n. 1982/2004 (2), del 18 novembre 2004, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra-comunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l’informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

 

Stato membro

Nome ed indirizzo del servizio competente

(Omissis)

 

Italia

Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

(Omissis)

 

 

 

PARTE TERZA

ALLEGATI TARIFFARI

 

SEZIONE I

ALLEGATI AGRICOLI

 

ALLEGATO 1

ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z)

E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

 

     Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l’elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

     materia grassa del latte,

     proteine provenienti dal latte,

     saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

     amido-fecola/glucosio.

     A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L’elemento agricolo (in euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

     I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all’allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all’allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO 2

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D’ENTRATA (1)

 

     (1) Le regole per l’applicazione del prezzo d’entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 dell’9.3.2005, pag. 3).

 

     (Omissis)

 

SEZIONE II

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER

LE QUALI È PREVISTA L’ESENZIONE DEL DAZIO

 

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI),

ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE

DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL’ALLEGATO 3,

DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E

IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI

NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

 

ACETATO

ACETATO DI t-BUTILE, ACETATO DI terz-BUTILE, ACETATO

DI BUTILE terziario

N-ACETILGLICINATO

ACETILSALICILATO

ACETONIDE

1-ACETOSSIETIL

ACETURATO

ACISTRATO

ACOXIL

ADIPATO

ALLIL

ALLILBROMURO

ALLILIODURO

ALLUMINIO

AMMINOSALICILATO

AMMONIO

AMSONATO

ANTIPIRATO

ARGININA

ASCORBATO

AXETIL

BARBITURATO

BENZATINA

BENZENSOLFONATO

BENZIL

BENZILBROMURO

BENZILIODURO

BENZOACETATO

BENZOATO

BESILATO

BEZOMIL

BICHINATO

BIS(FOSFATO)

BIS(IDROGENOMALATO)

BIS(IDROGENOMALEATO)

BIS(IDROGENOMALONATO)

BISMUTO

BITARTRATO

BORATO

BROMIDRATO

BROMURO

BUCICLATO

BUNAPSILATO

BUTEPRATO

BUTIL

t-BUTILAMMINA, terz-BUTILAMMINA,

BUTILATO

BUTILBROMURO

t-BUTIL, terz-BUTIL, BUTILE TERZIARIO

BUTIRRATO

CALCIO

CALCIO, DIIDRATO

CAMSILATO

CANFORATO

CANFOSOLFONATO

CANFO-10-SOLFONATO

CAPROATO

CARBAMMATO

CARBESILATO

CARBONATO

CHlNATO

CICLOESANPROPIONATO

CICLOESILAMMONIO

CICLOESILPROPIONATO

N-CICLOESILSOLFAMMATO

CICLOPENTANPROPIONATO

CICLOTATO

CINNAMATO

CIPIONATO

CITRATO

CITRATO FERROSO

CLORIDRATO

CLORIDRATO, DIIDRATO

CLORIDRATO, EMIIDRATO

CLORIDRATO, MONOIDRATO

p-CLOROBENZENSOLFONATO

8-CLOROTEOFILLINATO

CLORURO

CLORURO CALCICO

CLORURO DI FERRO

CLOSILATO

COLINA

CROBEFATO

CROMACATO

CROMESILATO

DAPROPATO

DEANIL

DECANOATO

DECIL

DIACETATO

DIAMMONIO

DIBENZOATO

DIBROMIDRATO

DIBUDINATO

DIBUNATO

DIBUTIRRATO

DICICLOESILAMMONIO

DICLORIDRATO

DICOLINA

DIETANOLAMMINA

DIETILAMMINA

DIETILAMMONIO

DIFOSFATO

DIFUMARATO

DIFUROATO

DIGOLIL

DIIDRATO

DIIDROGENOCITRATO

DIIDROGENOFOSFATO

DIIDROSSIBENZOATO

DIMALATO

DIMALEATO

DIMALONATO

DIMESILATO

N, N-DIMETIL-beta-ALANINA

DINITRATO

DINITROBENZOATO

DIOLAMMINA

DIOSSIDO

DIPIVOXIL

DIPROPIONATO

DISODIO

DISOLFATO

DISOLFURO

DIUNDECANOATO

DOCOSIL

DOFOSFATO

EDAMMINA

EDISILATO

EMBONATO

EMIIDRATO

EMISOLFATO

ENANTATO

EPOLAMMINA

EPTANOATO

ERBUMINA

ESAACETATO

ESAIDRATO

ESANOATO

ESILATO

ESTERE BUTILICO

ESTERE t-BUTILICO, ESTERE terz-BUTILICO, ESTERE BUTILICO terziario

ESTERE ETILICO

ESTERE METILICO

ESTERE PROPILICO

ESTOLATO

ETABONATO

1,2-ETANDISOLFONATO

ETANOLAMMINA

ETANSOLFONATO

ETIL

ETILAMMINA

ETILAMMONIO

ETILENANTATO

ETILENDIAMMINA

ETILESANOATO

ETILIODURO

ETILSUCCINATO

ETOBROMURO

FARNESIL

FENDIZOATO

FENILPROPIONATO

FLUOROSOLFONATO

FLUORURO

FORMIATO

FORMIATO SODICO

FOSFATEX

FOSFATO

FOSFATO DEL CLORIDRATO

FOSFATO DI IDROCLORIDRATO

FOSFATO DISODICO

FOSFATO SODICO

FOSFITO

FOSTEDATO

FTALATO

FUMARATO

FUROATO

FUSIDATO DI AMMONIO

GLICOLATO

GLIOSSILATO

GLUCARATO

GLUCEPTATO

GLUCOEPTONATO

GLUCONATO

GLUCOSIDE

IBENZATO

ICLATO

IDRATO

IDROGENOEDISILATO

IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE

IDROGENOFOSFATO SODICO

IDROGENOFUMARATO

IDROGENOMALATO

IDROGENOMALEATO

IDROGENOMALONATO

IDROGENOOSSALATO

IDROGENOSOLFATO

IDROGENOSOLFITO

IDROGENOSUCCINATO

IDROGENOTARTRATO

IDROSSIBENZOATO

o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO

IDROSSIDO

2-IDROSSIETANSOLFONATO

IDROSSINAFTOATO

IODURO

IPPURATO

ISETIONATO

ISOBUTIRRATO

ISOCAPROATO

ISOFTALATO

ISONICOTINATO

ISOPROPIL

ISOPROPIONATO

LATTATO

LATTOBIONATO

LAURATO

LAURIL

LAURILSOLFATO

LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO

LEVULINATO

LISINATO

LITIO

MAGNESIO

MALATO

MALEATO

MALONATO

MANDELATO

MEGALLATO

MEGLUMINA

MESILATO

METANSOLFONATO

METANSOLFONATO SODICO

METEMBONATO

4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO

METILBROMURO

4,4-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO)

METILENDISALICILATO

N-METILGLUCAMMINA

METILIODURO

METILSOLFATO

MOFETIL

MONOBENZOATO

MONOCLORIDRATO

MONOIDRATO

MONONITRATO

NAFATO

1,5-NAFTALENDISOLFONATO

2-NAFTALENSOLFONATO

NAPADISILATO

NAPSILATO

NICOTINATO

NITRATO

NITROBENZOATO

OLAMMINA

OLEATO

ORO

OROTATO

ORTOFOSFATO

OSSALATO

OSSIDO

N-OSSIDO, CLORIDRATO

OSSOGLURATO

4-OSSOPENTANOATO

OTTIL

PALMITATO

PALMITATO, CLORIDRATO

PAMOATO

PANTOTENATO

PANTOTENATO SOLFATO

PENDETIDE

PENTAIDRATO

PERCLORATO

PICRATO

PIRIDILACETATO

1-PIRROLIDINETANOLO

PIVALATO

(PIVALOILOSSI)METIL

PIVOXETIL

PIVOXIL

PIVOXIL, CLORIDRATO

POTASSIO

PROPIL

PROPIONATO

PROXETIL

RESINATO

SACCARATO

SALICILATO

SALICILOILACETATO

SODIO

SODIO, IDRATO

SODIO, MONOIDRATO

SOLFATO

SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE

SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL

SOLFATO POTASSICO

SOLFATO SODICO

SOLFINATO

SOLFITO

SOLFOBENZOATO SODICO

3-SOLFOBENZOATO SODICO

SOLFOSALICILATO

STEAGLATO

STEARATO

SUCCINATO

SUCCINATO SODICO

SUCCINIL

TANNATO

TARTRATO

TEBUTATO

TENOATO

TEOCLATO

TEPROSILATO

TETRAIDRATO

TETRAIDROFTALATO

TETRAISOPROPIL

TETRASODIO

TIOCIANATO

TOFESILATO

p-TOLUENSOLFONATO

TOSILATO

TRICLOFENATO

TRIETANOLAMMINA

TRIFLUOROACETATO

TRIFLUTATO

TRIIDRATO

TRIIODURO

TRIMETILACETATO

TRINITRATO

TRIPALMITATO

TROLAMMINA

TROMETAMMINA

TROMETAMOLO

TROXUNDATO

UNDECANOATO

UNDEC-10-ENOATO

UNDECILENATO

VALERATO

XINAFOATO

ZINCO

 

ALLEGATO 5

SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA

VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI

UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI,

CHE SONO ESENTI DA DAZIO

 

     (Omissis)

 

SEZIONE III

CONTINGENTI

 

ALLEGATO 7

CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI

AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE

 

     (L’ammissione al beneficio di tali contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia)

 

     (Omissis)

 

SEZIONE IV

TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

 

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL’ALIMENTAZIONE

 

(Elenco dei denaturanti)

 

     La denaturazione di merci inadatte all’alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

 

     1. Disposizioni generali

     Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell’autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

     uva fresca da tavola del codice NC ex 0806

     fondute del codice NC ex 2106

     tabacchi del codice NC ex 2401

     nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

 

     2. Disposizioni relative ai certificati

 

     Presentazione dei certificati

     I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

     Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e, all’occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

     I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri.

     Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l’originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d’ordine attribuito dall’organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d’ordine e la medesima sigla dell’originale. L’originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall’organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione.

     Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

 

     Visto e rilascio dei certificati

     I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell’organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

     I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

     sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;

     si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

     si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l’accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

     I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

     La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

 

     Validità dei certificati

     Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

 

     Frazionamento di una spedizione

     In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all’ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l’indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l’apposizione del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un’annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall’ufficio doganale in causa.

 

     Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (1)

     (Omissis)

(1) Le modifiche apportate all’elenco nel corso dell’anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

 

     Elenco dei certificati

     Certificato 1: CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)

     Certificato 2: CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»

     Certificato 3: CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)

     Certificato 4: CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

 

     (Omissis)

 


[1] Sottovoce così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2005, n. L 341.