§ 14.2.32 - Regolamento 30 maggio 2002, n. 904.
Regolamento (CE) n. 904/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:30/05/2002
Numero:904


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1162/95 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.2.32 - Regolamento 30 maggio 2002, n. 904.

Regolamento (CE) n. 904/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.

(G.U.C.E. 31 maggio 2002, n. L 142).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Per i titoli di esportazione senza restituzione di cui all'articolo 7, paragrafi 2 bis e 3 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001, la validità è attualmente limitata a 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio. In base all'esperienza acquisita questo periodo risulta spesso troppo breve, segnatamente a causa dei tempi di trasporto delle merci verso i porti. È dunque necessario estendere tale periodo di validità.

     (2) Apparentemente, durante i periodi in cui si verifica un aumento dei tassi di restituzione, l'importo della cauzione di 30 EUR/t, di cui all'articolo 10, lettera c), del regolamento (CE) n. 1162/95, non basta ad evitare massicce riconsegne agli organismi emittenti di titoli di esportazione per il riso in corso di validità. Poiché tali pratiche possono provocare disfunzioni nella gestione delle esportazioni, risulta opportuno scoraggiarle aumentando il livello di detta cauzione.

     (3) L'articolo 10, lettera d), del regolamento (CE) n. 1162/95 prevede per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 un tasso di cauzione di 20 EUR per tonnellata. Dato il calo generalizzato dei livelli di restituzione, è opportuno ridurre parallelamente il tasso delle cauzioni relative ai titoli di esportazione.

     (4) L'articolo 10, lettera e), del regolamento (CE) n. 1162/95 prevede per il malto tre diversi tassi di cauzione, in funzione della durata di validità dei titoli di esportazione. In considerazione del calo delle restituzioni per le esportazioni di malto, è opportuno ridurre e uniformare l'importo delle cauzioni concernenti tali titoli.

     (5) In seguito all'attuazione di Agenda 2000, un numero sempre maggiore di prodotti cerealicoli sono esportati con una restituzione pari a zero. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 prevede un adeguamento mensile dell'importo della restituzione. Per evitare che i quantitativi di cereali esportati siano considerati sovvenzionati in base alle norme dell'OMC, occorre istituire dei tassi correttori negativi. Per semplificare la gestione delle esportazioni, è preferibile stabilire che una restituzione di importo pari a zero non ha diritto all'adeguamento previsto.

     (6) L'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce che le disposizioni relative all'adeguamento non si applicano alle operazioni di aiuto alimentare. Poiché una disposizione in tal senso è stata introdotta nel regolamento (CE) n. 2298/2001 recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, è opportuno abrogare tale paragrafo.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1162/95 è così modificato:

     1) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 7, paragrafo 3 bis, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 10, il testo della prima frase della lettera c) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) all'articolo 10, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) all'articolo 10, la lettera e) è soppressa;

     6) all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

     (Omissis).

     7) all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

     (Omissis).

     8) all'articolo 12, il paragrafo 6 è soppresso.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.