§ 14.1.74 – Regolamento 20 aprile 2004, n. 742.
Regolamento (CE) n. 742/2004 della Commissione che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:20/04/2004
Numero:742


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.1.74 – Regolamento 20 aprile 2004, n. 742.

Regolamento (CE) n. 742/2004 della Commissione che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

(G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario,

     visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

     (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 23 aprile 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)