§ 13.4.50 - Direttiva 27 settembre 2001, n. 84.
Direttiva n. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:27/09/2001
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.
Art. 2.  Opere d'arte cui si applica il diritto sulle successive vendite.
Art. 3.  Soglia d'applicazione.
Art. 4.  Percentuali.
Art. 5.  Base di calcolo.
Art. 6.  Beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.
Art. 7.  Beneficiari dei paesi terzi.
Art. 8.  Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.
Art. 9.  Diritto di ottenere informazioni.
Art. 10.  Applicazione nel tempo.
Art. 11.  Clausola di revisione.
Art. 12.  Attuazione.
Art. 13.  Entrata in vigore.
Art. 14.  Destinatari.


§ 13.4.50 - Direttiva 27 settembre 2001, n. 84.

Direttiva n. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

(G.U.C.E. 13 ottobre 2001, n. L 272).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 6 giugno 2001,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel campo del diritto d'autore s'intende per diritto sulle successive vendite di un originale il diritto incedibile e inalienabile, di cui gode l'autore di un'opera d'arte figurativa, ad una cointeressenza economica nelle vendite successive dell'originale dell'opera stessa.

     (2) Il diritto sulle successive vendite è un diritto frugifero, che consente all'autore di percepire un compenso ogniqualvolta l'opera venga alienata. L'oggetto del diritto è costituito dall'opera materiale, ossia dal supporto in cui s'incorpora l'opera protetta.

     (3) Il diritto sulle successive vendite mira ad assicurare agli autori d'opere d'arte figurativa la partecipazione economica al successo delle loro opere. Detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori d'opere d'arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere.

     (4) Il diritto sulle successive vendite è parte integrante del diritto d'autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori. L'imposizione di un tale diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato e uniforme.

     (5) Conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato stesso.

     (6) La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche stabilisce che il diritto sulle successive vendite si applica solo ove la legislazione nazionale del paese dell'autore lo ammetta. Tale diritto è di conseguenza facoltativo e soggetto alla clausola della reciprocità. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, precisato nella sentenza del 20 ottobre 1993, cause riunite C 92/92 e C-326/92, Phil Collins e altri [1], risulta che non si possono invocare le clausole di reciprocità contenute in certe disposizioni nazionali per rifiutare ai cittadini di altri Stati membri i diritti conferiti agli autori nazionali. L'applicazione di tali clausole nel contesto comunitario è contraria al principio della parità di trattamento insito nel divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

     (7) Alla luce del processo di internazionalizzazione del mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità, cui stanno imprimendo un'accelerazione gli effetti della cosiddetta nuova economia, e in un contesto normativo in cui pochi paesi, al di fuori dell'Unione europea, riconoscono il diritto sulle successive vendite di opere d'arte, è essenziale che la Comunità europea avvii negoziati, a livello internazionale, per sancire l'obbligatorietà dell'articolo 14 ter della convenzione di Berna.

     (8) L'esistenza stessa del mercato internazionale, unita al fatto che in vari Stati membri il diritto sulle successive vendite di opere d'arte non esiste e che i regimi nazionali che lo riconoscono non sono uniformi, rende essenziale fissare disposizioni transitorie, tanto in relazione all'entrata in vigore di tale diritto quanto alla sua disciplina sostanziale, atte a salvaguardare la competitività del mercato europeo.

     (9) Il diritto sulle successive vendite di opere d'arte è attualmente previsto dal diritto nazionale della maggior parte degli Stati membri. Quando esistono norme in questo settore, esse presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base per il calcolo. L'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligo di versamento sulla base del diritto sulle successive vendite di opere d'arte deve essere presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità.

     (10) Tali disparità sul piano dell'esistenza del diritto sulle successive vendite di opere d'arte e della relativa applicazione da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, previsto dall'articolo 14 del trattato. In una tale situazione, l'articolo 95 del trattato costituisce la base giuridica appropriata.

     (11) Fra gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato rientrano la creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, il rafforzamento dei legami fra gli Stati appartenenti alla Comunità e il loro progresso economico e sociale, mediante un'azione comune destinata ad eliminare le barriere che dividono l'Europa. A tal fine il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno che implica l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, nonché l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L'armonizzazione delle normative degli Stati membri sul diritto sulle successive vendite di opere d'arte contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi.

     (12) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, istituisce progressivamente un regime comunitario di imposizione che si applica fra l'altro alle opere d'arte. Le misure limitate all'ambito fiscale non bastano a garantire il funzionamento armonioso del mercato delle opere d'arte. Tale obiettivo non può essere realizzato senza l'armonizzazione in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

     (13) E’ opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che hanno un effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno ed impedire che emergano nuove differenze, dello stesso tipo. Non occorre peraltro eliminare o impedire il manifestarsi di differenze che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno.

     (14) Un presupposto per il corretto funzionamento del mercato interno è l'esistenza di condizioni di concorrenza non falsate. Le differenze esistenti nelle disposizioni nazionali in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte danno luogo a distorsioni di concorrenza nonché a fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità e comportano disparità di trattamento tra gli artisti a seconda di dove sono vendute le loro opere. La questione in esame presenta quindi aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in modo soddisfacente dall'azione degli Stati membri. La carenza di un'iniziativa comunitaria contravverrebbe all'obbligo previsto dal trattato di correggere le distorsioni di concorrenza e le disparità di trattamento.

     (15) Data l'importanza delle divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali, è quindi necessario adottare misure di armonizzazione per ovviare alle disparità esistenti tra le normative degli Stati membri in settori nei quali tali disparità potrebbero creare o mantenere condizioni di concorrenza falsate. Non occorre tuttavia armonizzare ogni disposizione delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte e nell'intento di lasciare il più ampio margine possibile a decisioni nazionali, è sufficiente limitare l'armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno.

     (16) La presente direttiva è del tutto rispondente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato.

     (17) Secondo la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il diritto d'autore ha una durata di settant'anni post mortem auctoris. Il diritto sulle successive vendite di opere d'arte dovrebbe avere la stessa durata. Pertanto solo gli originali di opere d'arte moderna o contemporanea possono rientrare nel campo d'applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Tuttavia, per consentire ai sistemi giuridici degli Stati membri che all'adozione della presente direttiva non prevedono il diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte, di inserire disposizioni in tal senso nei rispettivi sistemi giuridici e permettere inoltre agli operatori economici di detti Stati membri di adeguarsi gradualmente al suddetto diritto mantenendo nel contempo la loro vitalità economica, si dovrebbe prevedere per gli Stati membri in questione un periodo transitorio limitato durante il quale essi abbiano la facoltà di non applicare il diritto sulle successive vendite di opere d'arte a favore degli aventi causa dopo la morte dell'artista.

     (18) E’ opportuno estendere l'applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte a tutte le operazioni di vendita, eccezion fatta per quelle effettuate direttamente tra persone che agiscono a titolo privato senza la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte. Tale diritto non dovrebbe essere esteso alle vendite effettuate da persone che agiscono a titolo privato e a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico. Per quanto riguarda la particolare situazione delle gallerie d'arte che acquistano le opere direttamente dagli autori, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di escludere dal diritto sulle successive vendite di opere d'arte originali le vendite delle opere effettuate entro tre anni dalla loro acquisizione. Occorre tener conto anche degli interessi dell'artista limitando tale esclusione alle vendite il cui prezzo non superi i 10.000 EUR.

     (19) E’ utile chiarire che l'armonizzazione introdotta dalla presente direttiva non si applica ai manoscritti originali di scrittori e compositori.

     (20) Si dovrebbe istituire un regime efficace sulla base dell'esperienza già acquisita sul piano nazionale in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte. E’ opportuno imporre il diritto sulle successive vendite di opere d'arte sulla base di una percentuale riscossa sul prezzo di vendita, e non sul plusvalore delle opere il cui valore originario risulti aumentato.

     (21) E’ necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto.

     (22) La non applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte al di sotto della soglia minima può concorrere ad evitare spese di riscossione e di gestione sproporzionate rispetto al beneficio ottenuto dall'artista. Conformemente al principio di sussidiarietà, è tuttavia opportuno riconoscere agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie nazionali, inferiori a quella comunitaria, per la promozione degli interessi dei giovani artisti. Data l'esiguità degli importi, tale deroga non è in grado di produrre effetti significativi sul corretto funzionamento del mercato interno.

     (23) Le percentuali fissate ai fini dell'applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte da parte degli Stati membri differiscono oggi in misura considerevole. Il funzionamento efficace del mercato interno delle opere d'arte moderna e contemporanea rende necessario determinare percentuali quanto più possibile uniformi.

     (24) E’ d'uopo stabilire un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzo onde contemperare i vari interessi in gioco nel mercato dell'arte. E’ importante ridurre i rischi di delocalizzazione delle vendite nonché di elusione della normativa comunitaria sul diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

     (25) Debitore del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite di opere d'arte è in linea di principio il venditore. Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di accordare deroghe a tale principio in relazione all'obbligo di pagamento. Il venditore è la persona fisica o giuridica per conto della quale è conclusa la vendita.

     (26) E’ necessario prevedere la possibilità di un adeguamento periodico della soglia e delle percentuali. A tal fine è opportuno incaricare la Commissione di predisporre relazioni periodiche sull'effettiva applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte negli Stati membri nonché sulle sue conseguenze sul mercato dell'arte nella Comunità e di formulare eventualmente proposte per la modificazione della presente direttiva.

     (27) E’ necessario determinare i beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d'arte nel rispetto del principio di sussidiarietà. Non è opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli Stati membri. Tuttavia, gli aventi causa dell'autore devono poter beneficiare pienamente del diritto sulle successive vendite di opere d'arte dopo la sua morte, almeno dopo la scadenza del citato periodo transitorio.

     (28) Spetta agli Stati membri disciplinare l'esercizio del diritto sulle successive vendite di opere d'arte ed in particolare le relative modalità di gestione. Sotto questo profilo la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le società di gestione collettiva operino in maniera trasparente ed efficiente. Gli Stati membri sono tenuti inoltre a garantire la riscossione e la distribuzione delle somme raccolte a vantaggio degli autori cittadini di altri Stati membri. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni adottate dagli Stati membri in materia di riscossione e distribuzione.

     (29) Il godimento del diritto sulle successive vendite di opere d'arte dovrebbe essere limitato ai cittadini della Comunità nonché agli autori stranieri i cui paesi accordano analoga protezione agli autori cittadini degli Stati membri. Uno Stato membro dovrebbe poter avere la facoltà di estendere il godimento del diritto agli autori stranieri che hanno la residenza abituale in detto Stato membro.

     (30) Dovrebbero essere istituite opportune procedure che consentano il controllo delle vendite in modo da garantire che gli Stati membri applichino effettivamente il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Ciò comporta altresì il diritto, per l'autore o per il suo mandatario, di ottenere le informazioni necessarie presso la persona fisica o giuridica obbligata al pagamento dei compensi. Gli Stati membri che prevedono la gestione collettiva del diritto sulle successive vendite di opere d'arte possono anche prevedere che gli organismi responsabili di tale gestione collettiva siano i soli autorizzati a ottenere informazioni,

[1] Racc. 1993, I-5145.

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Capo I

Campo d'applicazione

 

Art. 1. Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

     1. Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.

     2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

     3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000 EUR.

     4. I compensi sono a carico del venditore. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.

 

     Art. 2. Opere d'arte cui si applica il diritto sulle successive vendite.

     1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per opere d'arte gli originali delle opere delle arti figurative, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall'artista stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

     2. Le copie di opere d'arte contemplate dalla presente direttiva, prodotte in numero limitato dall'artista stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali ai fini della presente direttiva. Tali copie sono abitualmente numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'artista.

 

Capo II

Disposizioni particolari

 

     Art. 3. Soglia d'applicazione.

     1. Spetta agli Stati membri stabilire un prezzo minimo di vendita al di sopra del quale le vendite di cui all'articolo 1 sono soggette al diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

     2. Tale prezzo minimo di vendita non può in alcun caso essere superiore a 3.000 EUR.

 

     Art. 4. Percentuali.

     1. I compensi di cui all'articolo 1 sono così determinati:

     a) 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 EUR;

     b) 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000 EUR;

     c) 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000 EUR;

     d) 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000 EUR;

     e) 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000 EUR.

     Tuttavia, l'importo totale dei compensi non può essere superiore a 12.500 EUR.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 5% per la parte del prezzo di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

     3. Se il prezzo minimo di vendita è inferiore a 3.000 EUR, lo Stato membro determina altresì la percentuale applicabile alla parte del prezzo di vendita fino all'importo di 3.000 EUR; tale percentuale non può essere inferiore al 4%.

 

     Art. 5. Base di calcolo.

     I prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 sono al netto dell'imposta.

 

     Art. 6. Beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

     1. I compensi previsti all'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, dopo la sua morte, agli aventi causa.

     2. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, dei compensi di cui all'articolo 1.

 

     Art. 7. Beneficiari dei paesi terzi.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori cittadini di paesi terzi e, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i loro aventi causa beneficino del diritto sulle successive vendite di opere d'arte conformemente alla presente direttiva ed alla legislazione degli Stati membri solo ove la legislazione del paese dell'autore o dell'avente causa consenta la protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte in quel paese per gli autori degli Stati membri e i loro aventi causa.

     2. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica quanto prima un elenco indicativo dei paesi terzi che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1. Tale elenco è tenuto aggiornato.

     3. Ciascuno Stato membro può riservare agli autori che non hanno la cittadinanza di tale Stato membro ma che vi risiedono abitualmente lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini, ai fini della tutela del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

 

     Art. 8. Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

     1. La durata di protezione del diritto corrisponde a quella stabilita dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte al [data di entrata in vigore di cui all'articolo 13] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1° gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte.

     3. Uno Stato membro al quale sia applicabile il paragrafo 2 può disporre di altri due anni al massimo, se necessario, per permettere agli operatori economici in detto Stato membro di adeguarsi gradualmente al sistema del diritto sulle successive vendite di opere d'arte mantenendo nel contempo la loro validità economica prima che sia tenuto ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte. Almeno 12 mesi prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica i propri motivi alla Commissione per permetterle, previe opportune consultazioni, di formulare un parere entro tre mesi dalla data di ricevimento di detta comunicazione. Se non si attiene a tale parere, lo Stato membro ne informa la Commissione entro un mese e giustifica la propria decisione. La notifica e la giustificazione dello Stato membro e il parere della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e trasmessi al Parlamento europeo.

     4. Nel caso in cui, prima della fine dei periodi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, vengano conclusi negoziati internazionali per estendere il diritto sulle successive vendite di opere d'arte a livello internazionale, la Commissione presenterà proposte adeguate.

 

     Art. 9. Diritto di ottenere informazioni.

     Gli Stati membri dispongono che, per tre anni dalla vendita, le persone legittimate ai sensi dell'articolo 6 possano esigere da qualsiasi professionista del mercato dell'arte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi relativi al diritto sulle successive vendite di opere d'arte.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 10. Applicazione nel tempo.

     La presente direttiva si applica a tutte le opere d'arte ai sensi dell'articolo 2 che, al 1° gennaio 2006, sono ancora protette dalla legislazione dello Stato membro nel settore del diritto d'autore o che a quella data soddisfano i criteri di protezione ai sensi della presente direttiva.

 

     Art. 11. Clausola di revisione.

     1. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1° gennaio 2009 e successivamente ogni quattro anni, una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla competitività del mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la posizione della Comunità in relazione a mercati rilevanti che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte e alla promozione della creazione artistica, nonché le modalità di gestione vigenti negli Stati membri. La relazione passa in rassegna, in particolare, le conseguenze della direttiva sul mercato interno e gli effetti dell'introduzione del diritto negli Stati membri la cui legislazione nazionale non lo prevedeva fino all'entrata in vigore della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta proposte per adeguare la soglia e le percentuali relative al diritto sulle successive vendite di opere d'arte all'evoluzione della situazione nel settore, proposte relative all'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché qualsiasi altra proposta da essa ritenuta necessaria per accrescere l'efficacia della presente direttiva.

     2. E’ istituito un comitato di contatto, composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

     3. I compiti del comitato sono i seguenti:

     - organizzare le consultazioni su tutte le questioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva,

     - agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sui pertinenti sviluppi del mercato dell'arte nella Comunità.

 

     Art. 12. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 14. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.