§ 13.3.198 - Decisione 29 aprile 2004, n. 845.
Decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:29/04/2004
Numero:845


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.3.198 - Decisione 29 aprile 2004, n. 845. [1]

Decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell’industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001-2005).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157)

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 150, paragrafo 4,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni, agendo in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Parlamento europeo e il Consiglio, con decisione n. 163/2001/CE, hanno istituito il programma MEDIA-formazione, che riguarda i professionisti dell’industria europea dei programmi audiovisivi, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005.

     (2) E essenziale garantire la continuità della politica comunitaria di appoggio al settore audiovisivo europeo considerati gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in virtù dell’articolo 150 del trattato.

     (3) E altresì essenziale che la Commissione fornisca una relazione di valutazione completa e dettagliata sul programma MEDIA-formazione entro il 31 dicembre 2005, in tempo perché l’autorità legislativa possa valutare la proposta di un nuovo programma MEDIA-formazione, il cui avvio e previsto nel 2007, e perché l’autorità di bilancio possa valutare la necessita del nuovo contesto finanziario,

     DECIDONO:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 163/2001/CE e modificata come segue:

     1) All’articolo 1, la data del «31 dicembre 2005» e sostituita da quella del «31 dicembre 2006».

     2) All’articolo 4, paragrafo 5, l’importo di «52 milioni di EUR» fissato per la dotazione finanziaria è sostituito da quello di «59,4 milioni di EUR», in conformità della decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adattare gli importi di riferimento per tener conto dell’allargamento dell’Unione europea.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 195.