§ 13.3.194 – Decisione 26 gennaio 2005, n. 118.
Decisione n. 2005/118/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:26/01/2005
Numero:118


Sommario
Art.  1. Istituzione della Scuola europea di amministrazione.
Art.  2. Funzioni.
Art.  3. Domande, reclami e ricorsi.
Art.  4. Dipendenza amministrativa.
Art.  5. Attuazione.
Art.  6. Entrata in vigore.


§ 13.3.194 – Decisione 26 gennaio 2005, n. 118.

Decisione n. 2005/118/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del mediatore che istituisce la Scuola europea di amministrazione.

(G.U.U.E. 10 febbraio 2005, n. L 37).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, LA CORTE DI GIUSTIZIA,

     LA CORTE DEI CONTI, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

     IL COMITATO DELLE REGIONI, IL MEDIATORE EUROPEO,

     visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, di detto statuto,

     sentito il parere del comitato dello statuto,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno che le istituzioni intensifichino l'investimento nel perfezionamento professionale del loro personale.

     (2) Una maggiore cooperazione interistituzionale in questo settore consentirà di dar vita a sinergie a livello delle necessarie risorse umane e finanziarie, rafforzando al tempo stesso gli scambi tra le istituzioni e la diffusione di valori comuni e di pratiche professionali armonizzate.

     (3) A tal fine, è opportuno affidare ad un organismo interistituzionale comune mezzi destinati a determinate azioni per il perfezionamento professionale dei funzionari e di altri agenti delle Comunità europee.

     (4) Per ragioni economiche e di efficacia, è opportuno, almeno per il periodo di avvio, far dipendere amministrativamente questo organismo interistituzionale comune da un organismo interistituzionale già esistente, vale a dire dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee creato con la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore,

 

     DECIDONO:

 

Art. 1. Istituzione della Scuola europea di amministrazione.

     È istituita una Scuola europea di amministrazione, in appresso denominata la «Scuola».

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. La Scuola è incaricata, per conto delle istituzioni firmatarie della presente decisione, in appresso denominate le «istituzioni», e nel quadro degli orientamenti da queste fissati, della realizzazione di determinate azioni di perfezionamento professionale nell'ottica dello sviluppo delle risorse umane e dello svolgimento della carriera.

     2. In funzione delle domande che le pervengono da parte delle istituzioni, la Scuola:

     a) progetta, organizza e valuta azioni di formazione;

     b) agevola la partecipazione ad azioni di formazione esterna;

     c) può svolgere qualunque funzione inerente o di supporto alla sua missione.

     3. I segretari generali delle istituzioni, il cancelliere della Corte di giustizia e il rappresentante del Mediatore determinano e, ove opportuno, modificano, i settori di formazione di cui la Scuola è responsabile.

     4. Su richiesta dell'ente interessato, la Scuola può, dietro compenso, fornire assistenza in materia di ingegneria di formazione ad istituzioni, organi, uffici o agenzie.

 

     Art. 3. Domande, reclami e ricorsi.

     Le domande e i reclami concernenti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati alla Scuola. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione.

 

     Art. 4. Dipendenza amministrativa.

     1. La Scuola è amministrativamente dipendente dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (di seguito «l'Ufficio»).

     2. Questa dipendenza amministrativa implica in particolare che:

     — il consiglio di amministrazione dell'Ufficio eserciti le funzioni di consiglio di amministrazione della Scuola;

     — il direttore della Scuola sia il direttore dell'Ufficio;

     — il personale della Scuola rientri nell'organico dell'Ufficio;

     — le entrate e le spese della Scuola siano integrate nel bilancio dell'Ufficio.

     3. Al più tardi il 15 febbraio 2008, è possibile porre termine a tale dipendenza amministrativa mediante una decisione del consiglio di amministrazione presa alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, e a condizione che almeno cinque istituzioni firmatarie siano favorevoli.

 

     Art. 5. Attuazione.

     I segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il cancelliere della Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e il rappresentante del Mediatore adottano di comune accordo le misure necessarie all'attuazione della presente decisione.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.