§ 19.3.69 - Decisione 25 luglio 2002, n. 620.
Decisione n. 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:25/07/2002
Numero:620


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell’Ufficio.
Art. 2.  Poteri.
Art. 3.  Funzioni.
Art. 4.  Domande, reclami e ricorsi.
Art. 5.  Attuazione.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 19.3.69 - Decisione 25 luglio 2002, n. 620.

Decisione n. 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore che istituisce l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee.

(G.U.C.E. 26 luglio 2002, n. L 196).

 

     Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione delle comunità europee, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore,

     visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 490/2002, in particolare l’articolo 2, terzo comma, dello statuto,

     visto il parere del comitato dello statuto,

     considerando quanto segue:

     (1) Per ragioni di efficacia e i economia nell’utilizzo delle risorse è necessario conferire a un organismo interistituzionale comune i mezzi destinati alla selezione dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

     (2) E’ opportuno che l’organismo interistituzionale così istituito abbia per missione di stabilire, in funzione delle necessità manifestate da ciascuna istituzione e nel rispetto dello statuto, gli elenchi dei candidati risultati idonei nei concorsi generali, a partire dai quali ciascuna autorità che ha il potere di nomina procede alla nomina degli stessi.

     (3) Analogamente, è opportuno che l’organismo interistituzionale possa fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest’ultimi in materia di concorsi interni o i selezione di altri agenti,

     decidono:

 

Art. 1. Istituzione dell’Ufficio.

     E’ istituito l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, di seguito chiamato “l’Ufficio”.

 

     Art. 2. Poteri.

     1. L’Ufficio esercita i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, e dell’allegato III dello statuto, alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della presente decisione. Solo in casi eccezionali, e con l’accordo dell’Ufficio, le istituzioni possono organizzare concorsi generali propri per far fronte a esigenze specifiche e i alta specializzazione.

     2. L’Ufficio può esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 quando questi sono conferiti all’autorità che ha il potere di nomina di un organismo, organo o agenzia istituiti dai trattati o in base ad essi, su richiesta di tale organismo, organo o agenzia.

     3. L’autorità investita del potere di nomina del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, come pure di ogni altro organo, organismo o agenzia istituiti dai trattati o sulla base di quest’ultimi, che abbia delegato all’Ufficio i propri poteri o abbia fatto ricorso ad esso, decide la nomina dei candidati idonei.

 

     Art. 3. Funzioni.

     1. In funzione delle domande che gli sono presentate dalle autorità che hanno il potere di nomina di cui all’articolo 2, l’Ufficio stabilisce l’elenco dei candidati risultati idonei nei concorsi generali di cui all’articolo 30, primo comma, dello statuto, nelle condizioni previste dall’allegato III dello stesso.

     2. L’Ufficio può fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest’ultimi nell’organizzazione di concorsi interni e nella selezione di altri agenti.

 

     Art. 4. Domande, reclami e ricorsi.

     In applicazione dell’articolo 91 bis dello statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti all’Ufficio in virtù dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della presente decisione sono presentati all’Ufficio. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione.

 

     Art. 5. Attuazione.

     I segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il cancelliere della Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e il rappresentante del Mediatore adottano di comune accordo le misure necessarie all’attuazione della presente decisione.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Per il Parlamento europeo

     Il Presidente

     Patrick Cox

     Per il Consiglio

     Il Presidente

     Jaume Matas i Palou

     Per la Commissione

     Il Presidente

     Romano Prodi

     Per la Corte di giustizia

     Il Presidente

     Gil Carlos Rodríguez Iglesias

     Per la Corte dei conti

     Il Presidente

     Juan Manuel Fabra Vallés

     Per il Comitato economico e sociale

     Il Presidente

     G. Frerichs

     Per il Comitato delle regioni

     Il Presidente

     Sir Albert Bore

     Il Mediatore

     Jacob Söderman

 

     Dichiarazione dell’Ufficio del Parlamento europeo

     L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo:

     1) ha autorizzato il suo presidente a firmare la decisione delle istituzioni che istituisce l’Ufficio europeo per la selezione del personale (“l’Ufficio”) , e il suo segretario generale a firmare le due decisioni sussidiarie concernenti il suo funzionamento;

     2) afferma che la creazione dell’Ufficio non incide sull’autonomia istituzionale del Parlamento europeo, dal momento che esso mantiene la competenza esclusiva per l’assunzione dei funzionari permanenti, in linea con i suoi interessi istituzionali, attingendo agli elenchi degli idonei stabiliti dall’Ufficio;

     3) ricorda che la selezione e l’assunzione di altre categorie del personale, in particolare il personale dei gruppi politici, rimane di esclusiva competenza del Parlamento europeo, tranne nella misura in cui quest’ultimo chieda l’assistenza tecnica dell’Ufficio a tal fine;

     4) ricorda altresì che l’organizzazione di concorsi interni, che consentono il passaggio di funzionari da una categoria all’altra, rimane di esclusiva responsabilità del Parlamento europeo; ribadisce la sua intenzione di organizzare periodicamente concorsi interni per le diverse categorie del personale;

     5) conferma il suo impegno a favore di un’amministrazione multilingue e multiculturale, equilibrata sotto il profilo linguistico e geografico; fa presente che la capacità dell’Ufficio di predisporre elenchi degli idonei in grado di assicurare una politica delle assunzioni che garantisca tale equilibrio costituisce uno dei criteri fondamentali in base ai quali saranno valutati i suoi risultati;

     6) rileva inoltre che, qualora l’Ufficio non sia in grado di fornire elenchi degli idonei che possano garantire un equilibrio linguistico e geografico, il Parlamento europeo si riserva il diritto di organizzare autonomamente concorsi specifici di selezione per rimediare alla situazione conformemente all’articolo 2 della decisione che istituisce l’Ufficio;

     7) ricorda la sua decisione dell’8 aprile di incaricare i rappresentati del Parlamento al Consiglio di amministrazione dell’Ufficio di non approvare l’utilizzo dei limiti di età nell’organizzazione di concorsi generali di selezione.