§ 13.2.24 - Decisione 17 giugno 1997, n. 1336.
Decisione (CE) n. 1336/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee.


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:17/06/1997
Numero:1336


Sommario
Art. 1.      La presente decisione stabilisce gli orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel campo delle reti transeuropee nel settore delle [...]
Art. 2.      La Comunità concede il proprio sostegno all'interconnessione delle reti nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, alla costituzione e allo sviluppo di servizi e applicazioni [...]
Art. 3.      Sono stabilite, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le seguenti priorità
Art. 4.      Le linee principali delle azioni da attuare per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguardano
Art. 5.      Lo sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione si realizza in virtù della presente decisione attraverso progetti d'interesse comune. I progetti [...]
Art. 6.      I progetti d'interesse comune relativi ai settori elencati nell'allegato I sono specificati a norma degli articoli da 7 a 9 utilizzando i criteri dell'allegato II. I progetti individuati possono [...]
Art. 7.      1. Sulla base dell'allegato I, la Commissione predispone, in consultazione con gli operatori del settore e tenuto conto delle politiche seguite negli altri settori delle reti transeuropee, un [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      1. La procedura di cui all'articolo 8 si applica
Art. 10.      La presente decisione si applica alla rete digitale di servizi integrati (RNIS) lasciando impregiudicata la decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Art. 11.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse comune, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Le procedure di [...]
Art. 12.      La presente decisione lascia impregiudicato l'impegno finanziario dei singoli Stati membri o della Comunità
Art. 13.      Il Consiglio può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di paesi terzi, segnatamente i paesi parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o di un accordo di associazione con la [...]
Art. 14.     La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, entro il 31 gennaio 2005, una relazione sull'applicazione della presente [...]
Art. 15.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 13.2.24 - Decisione 17 giugno 1997, n. 1336.

Decisione (CE) n. 1336/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee.

(G.U.C.E. 11 luglio 1997, n. L 183).

 

 

Art. 1.

     La presente decisione stabilisce gli orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel campo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione. Tali orientamenti individuano progetti d'interesse comune elencandoli nell'allegato I e stabilendo la procedura e i criteri per la loro specificazione.

     Ai fini della presente decisione, per infrastrutture di telecomunicazione si intendono le reti elettroniche di trasmissione di dati e i servizi che le utilizzano [1].

 

     Art. 2.

     La Comunità concede il proprio sostegno all'interconnessione delle reti nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, alla costituzione e allo sviluppo di servizi e applicazioni interoperabili, nonché il relativo accesso, con l'obiettivo di:

     - agevolare la transizione verso la società dell'informazione, offrire esperienze sugli effetti dell'attuazione delle nuove reti e delle nuove applicazioni sulle attività sociali, contribuire a soddisfare i bisogni sociali e culturali e migliorare la qualità della vita;

     - aumentare la competitività delle imprese comunitarie, in particolare delle PMI, e rafforzare il mercato interno;

     - rafforzare la coesione economica e sociale, tenendo conto, in particolare, della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche;

     - accelerare lo sviluppo di attività che creano posti di lavoro nei nuovi settori di crescita.

 

     Art. 3.

     Sono stabilite, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le seguenti priorità:

     - analisi e conferma della fattibilità tecnica e commerciale, seguite dalla realizzazione di applicazioni, segnatamente d'interesse collettivo, che contribuiscano allo sviluppo di una società europea dell'informazione;

     - analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni che contribuiscano alla coesione economica e sociale, migliorando l'accesso alle informazioni in tutta la Comunità e valorizzando la diversità culturale dell'Europa;

     - incentivazione di iniziative interregionali transfrontaliere e di iniziative che riuniscano le regioni, segnatamente quelle meno favorite, nell'avvio di servizi e applicazioni transeuropei di telecomunicazione;

     - analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a rafforzare il mercato interno e a creare posti di lavoro, segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità di migliorare la loro competitività all'interno della Comunità e a livello mondiale;

     - individuazione, analisi e conferma della fattibilità tecnica e commerciale, seguite dalla realizzazione di servizi generici transeuropei che offrano un accesso senza soluzione di continuità a tutte le informazioni, anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano interoperabili con servizi equivalenti su scala mondiale;

     - analisi e conferma della fattibilità delle nuove reti di comunicazioni integrate a banda larga (reti IBC), ove ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in questione, ed incentivo all'interconnessione di tali reti;

     - individuazione ed eliminazione di lacune e anelli mancanti per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità effettive di tutti gli elementi delle reti di telecomunicazione nella Comunità e nel mondo, con un'attenzione particolare per le reti di telecomunicazione di base definite nell'allegato I.

 

     Art. 4.

     Le linee principali delle azioni da attuare per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguardano:

     - la specificazione dei progetti d'interesse comune mediante la creazione di un programma di lavoro;

     - le azioni volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini, gli operatori economici e le amministrazioni sui benefici derivanti dai nuovi servizi e applicazioni avanzati di telecomunicazioni a livello transeuropeo;

     - le azioni destinate ad incentivare iniziative congiunte da parte degli utenti e dei fornitori per avviare progetti nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee, segnatamente le reti IBC;

     - il sostegno, nell'ambito degli strumenti previsti dal trattato, alle attività di analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni, in particolare di interesse collettivo, e incentivo a creare una collaborazione tra settore pubblico e privato, in particolare tramite partenariati;

     - l'incentivo ad offrire e utilizzare servizi e applicazioni destinati alle PMI e agli utenti professionali, che rappresentano una fonte di occupazione e di crescita;

     - la promozione dell'interconnessione delle reti,

dell'interoperabilità dei servizi e delle applicazioni a banda larga e delle infrastrutture ad essi necessarie, soprattutto nel settore multimediale, e dell'interoperabilità tra i servizi e le applicazioni esistenti e a banda larga.

 

     Art. 5.

     Lo sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione si realizza in virtù della presente decisione attraverso progetti d'interesse comune. I progetti d'interesse comune sono elencati nell'allegato I.

 

     Art. 6.

     I progetti d'interesse comune relativi ai settori elencati nell'allegato I sono specificati a norma degli articoli da 7 a 9 utilizzando i criteri dell'allegato II. I progetti individuati possono beneficiare del sostegno comunitario secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

 

     Art. 7.

     1. Sulla base dell'allegato I, la Commissione predispone, in consultazione con gli operatori del settore e tenuto conto delle politiche seguite negli altri settori delle reti transeuropee, un programma di lavoro, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 8, dopodiché pubblica inviti a presentare proposte.

     2. La Commissione verifica che i progetti che riguardano il territorio di uno Stato membro siano approvati dallo Stato membro interessato.

 

     Art. 8. [2]

     1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo denominato "il comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

     Art. 9.

     1. La procedura di cui all'articolo 8 si applica:

     - alla preparazione e all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 7;

     - all'elaborazione del contenuto degli inviti a presentare proposte;

     - alla specificazione dei progetti d'interesse comune utilizzando i criteri di cui all'allegato II;

     - alla definizione delle azioni complementari di sostegno e coordinamento;

     - alle misure da adottare per valutare l'attuazione del programma di lavoro sul piano finanziario e tecnico.

     2. La Commissione informa il comitato, a ciascuna delle sue riunioni, dei progressi registrati nell'attuazione del programma di lavoro.

 

     Art. 10.

     La presente decisione si applica alla rete digitale di servizi integrati (RNIS) lasciando impregiudicata la decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse comune, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Le procedure di autorizzazione eventualmente necessarie sono espletate con la massima rapidità, nel rispetto della legislazione comunitaria.

 

     Art. 12.

     La presente decisione lascia impregiudicato l'impegno finanziario dei singoli Stati membri o della Comunità.

 

     Art. 13.

     Il Consiglio può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di paesi terzi, segnatamente i paesi parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o di un accordo di associazione con la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 228 del trattato, al fine di consentire loro di contribuire all'esecuzione dei progetti d'interesse comune e di incentivare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di telecomunicazione, nella misura in cui ciò non comporti un aumento dell'aiuto comunitario.

 

     Art. 14.

    La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, entro il 31 gennaio 2005, una relazione sull'applicazione della presente decisione nel corso del periodo compreso tra luglio 2000 e giugno 2004 [3].

     La relazione contiene una valutazione dei risultati ottenuti, grazie al sostegno comunitario, nei vari settori in cui si sono svolti i progetti rispetto agli obiettivi complessivi prefissati e contiene una valutazione a posteriori dell'incidenza dell'introduzione delle applicazioni a livello sociale e di società.

     Unitamente a tale relazione, la Commissione presenta adeguate proposte per la revisione dell'allegato I della presente decisione sulla base degli sviluppi tecnici e dell'esperienza acquisita.

     In mancanza di una decisione entro il 31 dicembre 2006, l'allegato I è considerato decaduto, eccezion fatta per gli inviti a presentare proposte già pubblicati prima di questa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [4].

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I [5]

Individuazione dei progetti d'interesse comune

     1. Le reti di telecomunicazione transeuropee contribuiranno all'introduzione di servizi transeuropei innovativi d'interesse comune. Tali servizi contribuiranno allo sviluppo della società dell'informazione in termini di crescita, occupazione, coesione sociale e partecipazione collettiva all'economia basata sulle conoscenze.

     2. TEN-Telecom contribuisce finanziariamente all'analisi e alla convalida della fattibilità tecnica ed economica e alla diffusione dei servizi. I servizi devono essere innovativi, presentare una dimensione transeuropea e basarsi su una comprovata tecnologia:

     - un servizio può essere attivato in Stati membri diversi, adattandolo opportunamente in ciascuno Stato,

     - un servizio già diffuso in uno Stato membro senza sovvenzioni a titolo di questo programma può essere esteso ad altri Stati membri,

     - un servizio se riveste un evidente interesse transeuropeo può essere realizzato in un singolo Stato membro.

     3. Dal momento che il servizio dovrebbe essere considerato come avente una dimensione transeuropea, verranno incoraggiate, anche se non richieste obbligatoriamente la partecipazione di organizzazioni di diversi Stati membri e l'attuazione in diversi Stati membri.

     4. A tal fine occorre individuare i progetti d'interesse comune in funzione della capacità operativa che hanno di servire gli obiettivi fissati nella presente decisione.

     5. I progetti d'interesse comune descritti qui di seguito si articolano su tre livelli, formando una struttura coerente.

     i) Applicazioni

     Le "applicazioni" soddisfano le esigenze degli utenti, tenendo conto delle differenze culturali e linguistiche e delle necessità in materia di accessibilità, in particolare per le persone disabili. Laddove ciò sia possibile, esse devono tener conto delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate. Esse sfruttano il potenziale delle reti mobili, delle reti a banda larga e di altre reti di comunicazione, secondo i casi.

     ii) Servizi generici

     I "servizi generici" soddisfano i requisiti comuni per le applicazioni fornendo strumenti comuni per lo sviluppo e la realizzazione di nuove applicazioni basate su standard interoperabili. Essi forniscono servizi per il trasferimento e la salvaguardia dell'integrità dei dati attraverso le reti comprese le reti di comunicazione mobili e quelle a banda larga.

     iii) Interconnessione e interoperabilità delle reti

     Sono previsti finanziamenti per l'interconnessione, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti che supportano il funzionamento di applicazioni e servizi specifici d'interesse comune.

     I punti seguenti individuano per ciascun livello delle reti transeuropee i progetti d'interesse comune che devono essere specificati a norma dell'articolo 9 in base alla procedura di cui all'articolo 8.

     I. Applicazioni

     - e -Government ed e -Administration: la società dell'informazione offre la possibilità concreta di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni più efficienti, interattivi e integrati, nell'interesse di cittadini e PMI. I servizi on-line, compresi quelli nel campo delle procedure elettroniche di approvvigionamento (e-procurement), dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on-line per cittadini e PMI, della sicurezza personale, dell'ambiente e del turismo, del supporto commerciale a favore delle PMI (compresi i servizi d'informazione e il commercio elettronico), nonché i servizi volti ad ampliare la partecipazione al processo decisionale democratico riceveranno contributi a tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale. I servizi possono essere forniti direttamente o indirettamente dalle autorità pubbliche nell'interesse comune di cittadini e PMI.

     - Sanità: le reti e i servizi telematici applicati al settore sanitario offrono notevoli opportunità per il miglioramento della qualità e dell'accesso alle cure, riuscendo nel contempo a gestire l'impatto del progresso in campo medico e dell'evoluzione demografica. Potranno beneficiare di un contributo i servizi innovativi che collegano le istituzioni pubbliche sanitarie ed altri centri di cura e che consentono di prestare servizi sanitari direttamente all'utenza, in particolare promuovendo iniziative di prevenzione delle malattie e di educazione sanitaria.

     - Persone anziane e disabili: il progresso tecnologico nelle comunicazioni di rete offre notevoli opportunità sul piano della partecipazione delle persone anziane e disabili alla società dell'informazione. Le applicazioni e i servizi di rete finalizzati alle esigenze specifiche di tali categorie di cittadini possono contribuire al superamento delle barriere socioeconomiche, geografiche e culturali. Potranno beneficiare di un contributo quei servizi in grado di far fronte alle esigenze delle persone anziane e disabili, promuovendone la piena integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.

     - Istruzione e cultura: per favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale è fondamentale prestare un'attenzione costante all'educazione, alla formazione e alla cultura, la cui rilevanza crescerà in funzione dell'influenza esercitata dalla tecnologia nella società dell'informazione. Potranno beneficiare di un contributo i servizi che offrono metodi innovativi di presentazione dell'informazione educativa e culturale, compresi i servizi di formazione permanente.

     II. Servizi generici

     - Servizi mobili avanzati: sono attualmente in corso i collaudi dell'interoperabilità delle applicazioni innovative per le reti mobili 2.5-3G. Formeranno la base per soluzioni avanzate da punto a punto nell'ambito delle comunicazioni mobili, garantendo servizi basati sulla localizzazione, personalizzati e modulati sul contesto. Sono previsti contributi finanziari per l'introduzione di applicazioni e servizi mobili avanzati d'interesse comune, compresi quelli relativi a: navigazione e radioguida, informazioni sul traffico e sui percorsi consigliati, sicurezza della rete e fatturazione, m-commerce (commercio tramite servizi mobili), m-business (attività imprenditoriali tramite servizi mobili), lavoro mobile, istruzione e cultura, emergenze e sanità.

     - Servizi in grado di garantire fiducia e affidabilità: la partecipazione attiva delle aziende e dei cittadini alla società dell'informazione dipende dalla fiducia che essi possono riporre nei servizi disponibili. La sicurezza è quindi un aspetto prioritario e costituisce una sfida importante per il futuro. Potranno beneficiare di un contributo i servizi d'interesse comune finalizzati a tutti gli aspetti legati alla sicurezza, fra cui la cooperazione per un efficace interfunzionamento in rete in ambito europeo sulla base di sistemi CERT nazionali.

     III. Interconnessione e interoperabilità delle reti

     - Interconnessione e interoperabilità: l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti costituiscono un requisito essenziale per la realizzazione di servizi transeuropei efficienti. Potranno beneficiare di un contributo i progetti finalizzati all'interconnessione, all'interoperabilità e alla sicurezza delle reti necessarie al funzionamento di servizi specifici d'interesse comune. I progetti di sviluppo e di potenziamento delle reti di telecomunicazione saranno oggetto di un attento esame per garantire che non interferiscano con le condizioni del libero mercato.

     IV. Misure supplementari di supporto e coordinamento

     Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità intende intervenire per garantire il contesto più idoneo alla realizzazione dei progetti. Il finanziamento di queste azioni non deve in alcun caso richiedere una grossa detrazione dagli importi destinati al resto del programma. Le azioni previste al riguardo serviranno a sensibilizzare i potenziali beneficiari circa gli obiettivi del programma, a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, al fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi coordinati ai programmi svolti in altri settori, oltre che la costituzione di reti a larga banda. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normalizzazione e pianificazione strategica europei e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano:

     - studi strategici di definizione degli obiettivi e transizione verso questi obiettivi per aiutare gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti,

     - definizione degli strumenti di accesso alle reti a larga banda,

     - elaborazione di specifiche comuni, fondate su norme europee e mondiali,

     - promozione della cooperazione fra gli operatori del settore, compresi gli accordi di partenariato pubblico/privato (PPP),

     - coordinamento fra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed altri programmi comunitari e nazionali attinenti al settore.

 

 

Allegato II

Criteri per la specificazione dei progetti di interesse comune

     La specificazione dei progetti d'interesse comune tra tutti i progetti presentati dagli operatori del settore interessati nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7 si basa sulla rispettiva conformità agli obiettivi e alle priorità stabiliti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. Questi progetti devono avere carattere transnazionale, nel senso che devono essere concepiti per soddisfare esigenze esistenti in più Stati membri. Come regola generale devono essere attuati in più Stati membri, ma la relativa attuazione in un unico Stato membro è autorizzata a condizione che sia finalizzata a un più ampio interesse transeuropeo. Vengono inoltre presi in considerazione i criteri economici e finanziari fissati nel regolamento (CE) n. 2236/95. Tali criteri, utilizzati nell'ambito del suddetto regolamento al fine di decidere lo stanziamento di un finanziamento ad un progetto specifico, sono i seguenti:

     - potenziale vitalità economica del progetto, che deve essere garantita;

     - maturità del progetto;

     - effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati;

     - solidità della copertura finanziaria del progetto;

     - ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, in particolare sull'occupazione;

     - impatto ambientale;

     - specialmente nel caso dei progetti transfrontalieri, coordinamento dei tempi di attuazione delle varie parti di tali progetti.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della decisione n. n. 1376/2002/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. n. 1376/2002/CE.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. n. 1376/2002/CE.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. n. 1376/2002/CE.

[5] Allegato così sostituito dall'allegato della decisione n. 1376/2002/CE.