§ 12.3.94 – Decisione 19 dicembre 2003, n. 905.
Decisione n. 2003/905/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:19/12/2003
Numero:905


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 12.3.94 – Decisione 19 dicembre 2003, n. 905.

Decisione n. 2003/905/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 dicembre 2003, n. L 340).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella decisione 2002/862/CE della Commissione, il «Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection» è indicato quale autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

     (2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Kazakistan, la competenza suddetta è passata al «Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VDMA) ». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.

     (3) Il VD-MA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

     (4) La decisione 2002/862/CE va quindi modificata in conformità.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2002/862/CE è modificata come segue:

     1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Il “Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)” è l'autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE

     2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD-MA, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

     3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)