§ 12.3.58 - Decisione 29 ottobre 2002, n. 862.
Decisione n. 2002/862/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:29/10/2002
Numero:862


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dal Kazakistan devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4
Art. 3.      1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli
Art. 4.      La presente decisione si applica a partire dall’8 novembre 2002
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 12.3.58 - Decisione 29 ottobre 2002, n. 862.

Decisione n. 2002/862/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 301).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Kazakistan per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni della legislazione del Kazakistan in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, il «Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection» è in grado di verificare efficacemente l’applicazione della legislazione vigente.

     (4) È opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dal Kazakistan. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo.

     (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del CFFH alla Commissione. Il CFFH è pertanto tenuto ad accertare l’osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

     (7) Il CFFH ha fornito garanzie ufficiali circa l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all’allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. [1]

     Il “Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)” è l'autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dal Kazakistan devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato I.

     3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

     4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «KAZAKISTAN» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD-MA, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato [2].

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a partire dall’8 novembre 2002.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [3]

 

(Omissis)

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di

riconoscimento / registrazione

Nome

Città

Regione

Categoria

01 A

Atyraubalyk (Florling Caviar Factory of JSC))

ATYRAU

FV

01 B

Filleting factory of JSC Balkhashbalyk

KARAGANDA OBLAST

PP

 

 

V. SHASHUBAY

 

02 A

Filleting factory of JSC Atyraubalyk

ATYRAU

PP

03 AA

Filleting factory of JSC Rybprom

ALMATY OBLAST

PP

 

 

T. UCHURAL

 

 

Legenda delle categorie:

FV (Factory vessels) Nave officina.

PP (Processing plant) Stabilimento di trasformazione.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/905/CE.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/905/CE.

[3] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/905/CE.