§ 12.2.533 - Regolamento 20 luglio 2006, n. 1115.
Regolamento (CE) n. 1115/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:20/07/2006
Numero:1115


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 12.2.533 - Regolamento 20 luglio 2006, n. 1115.

Regolamento (CE) n. 1115/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

(G.U.U.E. 21 luglio 2006, n. L 199).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2406/96 stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. Le modalità di applicazione di tali norme sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione.

     (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2406/96 prevede la possibilità di classificare i pesci pelagici in base a un sistema di campionatura, in modo da garantire il rispetto delle norme comuni di commercializzazione per tali specie.

     (3) A seguito della modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 ad opera del regolamento (CE) n. 790/2005 sono state stabilite norme comuni di commercializzazione anche per lo spratto.

     (4) Le disposizioni in materia di classificazione e pesatura delle specie pelagiche stabilite dal regolamento (CEE) n. 3703/85 non si applicano attualmente allo spratto. Occorre pertanto modificare il suddetto regolamento al fine di estenderne l'applicazione anche a tale specie.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è così modificato:

     1) Nell'allegato I è aggiunta la voce che figura nell'allegato al presente regolamento.

     2) Nell'allegato II è aggiunta la voce seguente:

     «8) Spratto della specie Sprattus sprattus».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Specie

Dimensione

Volume m3

Coefficienti

«Spratto

1

1

0,92»