§ 12.2.442 – Regolamento 25 maggio 2005, n. 790.
Regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:25/05/2005
Numero:790


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 12.2.442 – Regolamento 25 maggio 2005, n. 790.

Regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca.

(G.U.U.E. 26 maggio 2005, n. L 132).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di stabilire norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento o per gruppi di tali prodotti.

     (2) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000 elenca alcune specie soggette a meccanismi di intervento. L’atto di adesione del 2003 stabilisce che lo spratto sia incluso in tale allegato.

     (3) La definizione di norme comuni di commercializzazione armonizzate a livello comunitario è di particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dei meccanismi di intervento istituiti dal regolamento (CE) n. 104/2000.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca, non stabilisce norme specifiche per lo spratto. È quindi opportuno modificare in tal senso detto regolamento.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:

     1) all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:

     «— Spratto (Sprattus sprattus)»;

     2) gli allegati I e II sono modificati come segue:

     a) all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»;

     b) all’allegato II, è aggiunta la dicitura che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Tabella di calibrazione

Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all’articolo 7

Specie

Taglia

Kg/pesce

Numero di unità/kg

Regione

Zona geografica

Taglia minima

Spratto (Sprattus sprattus)

1

0,004 e più

250 o meno