§ 12.2.388 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 813.
Regolamento (CE) n. 813/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:26/04/2004
Numero:813


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 12.2.388 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 813. [1]

Regolamento (CE) n. 813/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 per quanto riguarda talune misure di conservazione per le acque intorno a Malta.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 150).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso trattato di adesione), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso «atto di adesione»), in particolare l'articolo 21,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 21 dell'atto di adesione, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo conformemente alle direttive di cui all'allegato III dell'atto di adesione al fine di adottare le misure di conservazione necessarie per le acque intorno a Malta.

     (2) Queste misure devono essere adottate prima dell'adesione per essere applicabili fin dall'adesione di Malta,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

     1) Sono inseriti i seguenti articoli:

     «Articolo 8 bis.

     La zona di gestione di 25 miglia intorno a Malta

     1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: “la zona di gestione”) è disciplinato come segue:

     a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

     b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83 000 kW e 4 035 GT rispettivamente.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

     a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati a operare nella zona di gestione non supera il limite di 4 800 kW;

     b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 m non supera i 185 kW; l'isobata di 200 m di profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento;

     c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione sono in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio;

     d) i limiti di capacità di cui alle lettere a) e b), sono periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.

     3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino la cui lunghezza fuori tutto è pari o inferiore a 24 m che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (in appresso: “la capacità di pesca di riferimento”), la Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10 bis ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

     La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3 600 kW.

     4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nello schedario comunitario della flotta.

     5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:

     a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;

     b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;

     c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

     6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 8 ter sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

     Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di tali tipi di pesca nella zona.

     7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato a operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.

     Articolo 8 ter. Pesca della lampuga.

     1. All'interno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (fishing aggregating devices — FAD) è vietata dal 1° gennaio al 5 agosto ogni anno.

     2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci.

     3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte dei FAD e assegnano ciascuna rotta dei FAD a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare le rotte dei FAD nella zona delle 12 miglia.

     4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

     In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.».

     «Articolo 10 bis. Modalità di applicazione e modifiche.

     Le modalità di applicazione degli articoli 8 bis e 8 ter relative, in particolare, ai criteri da applicare per stabilire le rotte dei FAD e per assegnare le rotte dei FAD a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.».

     2) Il testo allegato al presente regolamento è inserito dopo l'allegato IV.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore solo con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

ALLEGATO

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)


[1] Il presente regolamento è stato così complessivamente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 185.