§ 12.2.380 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2325.
Regolamento (CE) n. 2325/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001, volto a promuovere la riconversione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:17/12/2003
Numero:2325


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.380 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2325.

Regolamento (CE) n. 2325/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è scaduto il 30 novembre 1999. Di conseguenza, circa 400 pescherecci e 4 300 pescatori che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le attività di pesca alla stessa data.

     (2) Con il regolamento (CE) n. 2561/2001, il Consiglio ha adottato alcune deroghe alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 per i pescatori e i proprietari di navi che fino al 1999 dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco; tali deroghe si applicano ad alcune categorie di premi e di aiuti pubblici concessi con una decisione amministrativa adottata tra il 1° luglio e il 30 giugno 2003. Con lo stesso regolamento, il Consiglio ha istituito un'azione specifica volta a completare le azioni condotte nel quadro dei Fondi strutturali negli Stati membri interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca in questione.

     (3) I pescatori interessati dal mancato rinnovo del suddetto accordo di pesca hanno potuto trovarsi senza lavoro a causa della riconversione dell'attività di pesca della nave sulla quale erano imbarcati, al pari dei pescatori che erano imbarcati su una nave che è stata oggetto di una misura di cessazione definitiva delle attività. Per garantire la parità di trattamento tra i pescatori, è opportuno derogare alle disposizioni che subordinano la concessione dei pagamenti compensativi individuali alla cessazione definitiva delle attività di pesca della nave sulla quale erano imbarcati i beneficiari della misura.

     (4) È opportuno che il periodo minimo di tempo inferiore ad un anno, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999, durante il quale il pescatore non deve riprendere la stessa attività professionale, pena il rimborso pro rata temporis del premio versato, venga calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2002, data ultima per il versamento delle indennità di cessazione definitiva, anziché dalla data di versamento effettivo del premio.

     (5) Considerati i termini stabiliti, per attuare le modifiche summenzionate è necessario posticipare di dodici mesi i termini per l'adozione della decisione amministrativa, per la data limite di ammissibilità delle spese e per il termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento del saldo,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2561/2001 è modificato come segue.

     1) L'articolo 2 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) nel caso di concessione di pagamenti compensativi individuali ad un pescatore,

     i) i costi ammissibili massimi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c), sono aumentati del 20 %;

     ii) l'obbligo previsto all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), che i beneficiari siano stati imbarcati su una nave che ha formato oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività a norma dell'articolo 7, non si applica;

     iii) il periodo di tempo inferiore a un anno di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), decorre dal 1° gennaio 2002.»

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le modalità derogatorie di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai premi e agli aiuti pubblici concessi mediante una decisione amministrativa delle autorità di cui all'articolo 6, adottata tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2003. Tale periodo è prorogato fino al 30 giugno 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»

     2) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Possono beneficiare del contributo comunitario nell'ambito della presente azione le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 1° luglio 2001. La data limite per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2003. Tale data è sostituita dalla data del 31 dicembre 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

     Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004. Tale data è sostituita dalla data del 30 giugno 2005 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), c) e d).»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.