§ 12.2.205 - Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2561.
Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:17/12/2001
Numero:2561


Sommario
Art. 1.      1. I pescatori e i proprietari di navi ai quali sono state concesse, nel corso del 2000 e del 2001, indennità a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. [...]
Art. 2.      1. In deroga alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, gli aiuti pubblici a favore dei proprietari di pescherecci e dei pescatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono [...]
Art. 3.      1. È istituita un'azione specifica della Comunità (in seguito denominata "la presente azione") volta a completare le iniziative realizzate nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'attuazione della presente azione, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal capitolo [...]
Art. 5.      1. L'importo del contributo comunitario destinato alla presente azione è di 197 milioni di EUR, ripartito secondo le seguenti percentuali:
Art. 6.      Ai fini dell'attuazione della presente azione, le autorità di gestione e le autorità di pagamento che intervengono nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali a favore della pesca in [...]
Art. 7.      Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999.
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.205 - Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2561. [1]

Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (in seguito denominato: "accordo di pesca con il Marocco") è scaduto il 30 novembre 1999. Di conseguenza, molti pescherecci comunitari che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le loro attività di pesca alla stessa data.

     (2) I pescatori e i proprietari delle navi interessate hanno pertanto beneficiato delle indennità previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999, con il contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e secondo le deroghe stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2001.

     (3) È opportuno favorire, con adeguate misure a livello comunitario, l'attuazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, approvati dalla Commissione il 18 ottobre 2000.

     (4) Occorre agevolare l'arresto definitivo delle attività dei pescherecci, sia mediante la demolizione sia mediante il trasferimento verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste. È del pari necessario agevolare l'attuazione di misure assistenziali a favore dei pescatori. È inoltre opportuno favorire la sostituzione degli attrezzi da pesca in vista della riconversione definitiva dei pescherecci verso altre attività di pesca, a prescindere dall'età del peschereccio e anche nel caso in cui questo abbia beneficiato di un aiuto pubblico alla costruzione.

     (5) Occorre pertanto derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     (6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza, occorre che l'Unione europea dimostri inoltre la sua solidarietà nei confronti degli Stati membri interessati, mediante uno sforzo finanziario supplementare rispetto agli importi resi disponibili nella rubrica 2 delle prospettive finanziarie del bilancio dell'Unione europea, fissati in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 25 marzo 1999.

     (7) È opportuno pertanto istituire un'azione specifica della Comunità per eseguire gli stanziamenti in questione ai fini dell'attuazione di una parte dei piani di riconversione, fermo restando che la parte rimanente di tali piani dovrà essere eseguita con il contributo degli stanziamenti SFOP.

     (8) È opportuno destinare gli stanziamenti complementari disponibili per l'azione specifica, da un lato, alla ristrutturazione della flotta e, dall'altro, al prepensionamento o alla riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima nell'ambito di programmi sociali singoli o collettivi.

     (9) Occorre verificare che l'azione specifica sia coerente con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca. In particolare è opportuno evitare di interferire con le disposizioni in vigore per l'esecuzione degli stanziamenti SFOP. Occorre inoltre prevedere un dispositivo operativo di gestione il più analogo possibile a quello in vigore per i Fondi strutturali comunitari, fissato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

     (10) Occorre che le navi che operano nelle acque internazionali o nelle acque di paesi terzi rispettino pienamente il diritto internazionale in materia di conservazione delle risorse ittiche e, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il Codice di condotta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

     (11) La diversificazione socio-economica delle zone costiere che dipendono dalla pesca rientra, per la sua stessa natura, nei programmi operativi integrati di sviluppo regionale e nei programmi pluriregionali istituiti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Spagna e per il Portogallo, con il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "orientamento". Non è pertanto opportuno prevedere interventi specifici a favore di tale diversificazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     1. I pescatori e i proprietari di navi ai quali sono state concesse, nel corso del 2000 e del 2001, indennità a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999, a causa del mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, per un arresto temporaneo delle attività della durata minima complessiva di sei mesi, possono beneficiare di misure eccezionali di sostegno, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

     2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci, con l'indicazione del loro numero interno, nonché l'elenco nominativo dei pescatori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

 

Capitolo II

Misure derogatorie

 

     Art. 2.

     1. In deroga alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, gli aiuti pubblici a favore dei proprietari di pescherecci e dei pescatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono concessi secondo le seguenti modalità:

     a) nel caso di un aiuto pubblico per la demolizione di una nave:

     i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), sono aumentati del 20%;

     ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a);

     b) nel caso di un premio per il trasferimento definitivo di un peschereccio verso un paese terzo, anche nell'ambito di una società mista:

     i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), sono aumentati del 20%;

     ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a);

     iii) l'età minima delle navi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è ridotta a cinque anni; per le navi di età compresa tra 5 e 9 anni, tuttavia, il premio di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), è quello applicabile alle navi di età compresa tra 10 e 15 anni. Da questo premio è detratta una parte dell'importo precedentemente riscosso in caso di aiuto alla costruzione e/o all'ammodernamento; tale parte è calcolata prorata temporis sul periodo di dieci anni (in caso di aiuto alla costruzione) o di cinque anni (in caso di aiuto all'ammodernamento) che precede il trasferimento definitivo;

     c) nel caso di riconversione definitiva di un peschereccio verso un'altra attività di pesca che comporta una tecnica di pesca diversa, la sostituzione dell'attrezzo da pesca può beneficiare di un aiuto pubblico nell'ambito dell'ammodernamento del peschereccio, secondo le modalità derogatorie seguenti:

     i) non si applica l'allegato III, punto 1.4, ultimo comma;

     ii) i massimali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), sono aumentati del 30%;

     iii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a);

     d) nel caso di concessione di pagamenti compensativi individuali ad un pescatore,

     i) i costi ammissibili massimi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c), sono aumentati del 20 %;

     ii) l'obbligo previsto all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), che i beneficiari siano stati imbarcati su una nave che ha formato oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività a norma dell'articolo 7, non si applica;

     iii) il periodo di tempo inferiore a un anno di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), decorre dal 1° gennaio 2002 [2].

     2. Le modalità derogatorie di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai premi e agli aiuti pubblici concessi mediante una decisione amministrativa delle autorità di cui all'articolo 6, adottata tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2003. Tale periodo è prorogato fino al 30 giugno 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c) [3].

     3. I proprietari di pescherecci non possono più beneficiare delle indennità per l'arresto temporaneo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della decisione amministrativa che concede un premio per l'arresto definitivo o un aiuto pubblico per l'ammodernamento del peschereccio interessato, decisione adottata eventualmente secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

     In caso di versamento anticipato delle suddette indennità, l'importo in eccesso eventualmente riscosso è detratto dal premio per l'arresto definitivo o dall'aiuto pubblico per l'ammodernamento concesso per il peschereccio interessato.

 

Capitolo III

Azione specifica

 

     Art. 3.

     1. È istituita un'azione specifica della Comunità (in seguito denominata "la presente azione") volta a completare le iniziative realizzate nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali negli Stati membri interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco.

     2. La presente azione:

     a) è riservata esclusivamente ai proprietari di pescherecci e ai pescatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

     b) riguarda esclusivamente:

     i) misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999;

     ii) misure di ammodernamento delle navi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento; e

     iii) misure a carattere socio-economico ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), dello stesso regolamento;

     c) è soggetta alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     3. L'importo dell'aiuto comunitario destinato alle varie misure della presente azione è concesso secondo le seguenti modalità, espresse in percentuale dell'importo complessivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

     a) demolizione delle navi e riconversione definitiva delle navi verso attività diverse dalla pesca: almeno il 40% dell'importo globale;

     b) trasferimento definitivo di navi verso paesi terzi, anche nell'ambito di una società mista, e ammodernamento delle navi: il 28% massimo dell'importo globale;

     c) misure a carattere socio-economico: 32% minimo dell'importo globale.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'attuazione della presente azione, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal capitolo II del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

     a) la data limite della decisione amministrativa che concede il contributo;

     b) la notifica dei regimi d'aiuto;

     c) i criteri per l'ammissibilità dei pescatori e delle navi;

     d) l'importo massimo del premio per pescatore e per ogni singola nave;

     e) l'importo massimo delle spese che possono beneficiare di aiuti pubblici per l'ammodernamento di una nave;

     f) i limiti della partecipazione finanziaria della Comunità e della partecipazione finanziaria pubblica complessiva (nazionale, regionale e altra) dello Stato membro interessato.

     2. Qualora venga concesso un premio per la costituzione di una società mista nell'ambito della presente azione, l'autorità di gestione versa l'intero importo del premio al richiedente al momento del trasferimento della nave alla società mista, dopo che il richiedente ha fornito la prova di aver costituito una cauzione bancaria di un importo pari al 40% del premio.

     3. I premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca e gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono considerati aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     Le capacità di pesca ritirate in applicazione della presente azione contribuiscono all'adeguamento dello sforzo di pesca degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     Gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono soggetti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     Ai fini dell'attuazione della presente azione si considera che le indennità di cui all'articolo 1 rispondano alle stesse finalità delle misure socio-economiche di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     4. I premi o aiuti pubblici versati nell'ambito della presente azione non sono cumulabili con altri premi o aiuti pubblici aventi le stesse finalità, in particolare quelli concessi negli Stati membri interessati nell'ambito dei Fondi strutturali.

     Gli Stati membri interessati adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi al presente paragrafo entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano tali provvedimenti alla Commissione.

 

     Art. 5.

     1. L'importo del contributo comunitario destinato alla presente azione è di 197 milioni di EUR, ripartito secondo le seguenti percentuali:

     a) Spagna: 94,6%;

     b) Portogallo: 5,4%.

     Nell'ambito della dotazione per la Spagna, un importo non superiore a 30 milioni di EUR è destinato alle misure definite nel regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio. [4]

     2. Il versamento del contributo comunitario di cui al paragrafo 1 è eseguito dalla Commissione conformemente agli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità di pagamento di cui all'articolo 6.

     A decorrere dal 1° gennaio 2002 la Commissione provvede ad impegnare gli stanziamenti inseriti nel bilancio 2002 entro i tre mesi successivi all'adozione del presente regolamento.

     L'impegno degli stanziamenti inseriti nel bilancio 2003 avviene di regola anteriormente al 30 aprile 2003.

     3. Nel rispetto delle disponibilità di bilancio la Commissione procede ai pagamenti nel modo seguente:

     a) Al momento dell'impegno di cui al paragrafo 2, secondo comma, viene versato un anticipo pari al 20% massimo degli importi di cui al paragrafo 1.

     b) I pagamenti intermedi sono eseguiti su richiesta dello Stato membro per rimborsare le spese effettivamente sostenute e certificate dall'autorità di pagamento di cui all'articolo 6.

     Il totale dei pagamenti di cui alla lettera a) e alla presente lettera ammonta all'80% massimo degli importi di cui al paragrafo 1.

     c) Il versamento del saldo è eseguito, su richiesta dello Stato membro, dopo il completamento della presente azione, a condizione che:

     i) l'autorità di pagamento abbia presentato alla Commissione una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute;

     ii) la relazione finale di esecuzione sia stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;

     iii) lo Stato membro abbia inviato alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     4. Possono beneficiare del contributo comunitario nell'ambito della presente azione le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 1° luglio 2001. La data limite per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2003. Tale data è sostituita dalla data del 31 dicembre 2004 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

     Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004. Tale data è sostituita dalla data del 30 giugno 2005 per i premi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), c) e d). [5]

     Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004.

     5. Le domande relative ai pagamenti intermedi e al pagamento del saldo debbono essere redatte secondo il modello che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001.

     Esse devono essere giustificate da relazioni sull'avanzamento dell'azione, presentate su supporto informatico secondo il modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 366/2001.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'attuazione della presente azione, le autorità di gestione e le autorità di pagamento che intervengono nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali a favore della pesca in Spagna e in Portogallo durante il periodo 2000-2006 svolgono le funzioni previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano gli articoli 31 e da 33 a 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché la normativa derivata.

 

     Art. 7.

     Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     A tal fine la Commissione è assistita dal Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

Capitolo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.

[2] La presente lettera d) è stata così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2325/2003.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2325/2003.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 2372/2002.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2325/2003.