§ 11.4.9 - Direttiva 26 ottobre 2005, n. 56.
Direttiva n. 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.4 libera circolazione dei capitali
Data:26/10/2005
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Ambito d’applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ulteriori disposizioni sull’ambito di applicazione
Art. 4.  Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere
Art. 5.  Progetto comune di fusione transfrontaliera
Art. 6.  Pubblicazione
Art. 7.  Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione
Art. 8.  Relazione di esperti indipendenti
Art. 9.  Approvazione da parte dell’assemblea generale
Art. 10.  Certificato preliminare alla fusione
Art. 11.  Controllo della legittimità della fusione transfrontaliera
Art. 12.  Efficacia della fusione transfrontaliera
Art. 13.  Registrazione
Art. 14.  Effetti della fusione transfrontaliera
Art. 15.  Formalità semplificate
Art. 16.  Partecipazione dei lavoratori
Art. 17.  Validità
Art. 18.  Riesame
Art. 19.  Attuazione
Art. 20.  Entrata in vigore
Art. 21.  Destinatari


§ 11.4.9 - Direttiva 26 ottobre 2005, n. 56. [1]

Direttiva n. 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 310).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) Vi è una necessità di cooperazione e di raggruppamento tra società di capitali di Stati membri diversi. Tuttavia, per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere di società di capitali, esse incontrano molte difficoltà a livello legislativo ed amministrativo nella Comunità. È pertanto necessario, al fine di garantire il completamento ed il funzionamento del mercato unico, adottare disposizioni comunitarie volte a facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi.

      (2) La presente direttiva facilita la fusione transfrontaliera delle società di capitali quali da essa definite. È necessario che le legislazioni degli Stati membri consentano la fusione transfrontaliera di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato membro se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione consente le fusioni fra tali tipi di società.

      (3) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è opportuno prevedere che, se la presente direttiva non dispone altrimenti, ogni società partecipante ad una fusione transfrontaliera ed ogni terzo interessato restino soggetti alle disposizioni e alle formalità della legislazione nazionale che sarebbe applicabile in caso di fusione nazionale. Nessuna delle disposizioni e delle formalità della legislazione nazionale cui si fa riferimento nella presente direttiva dovrebbe introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento o di circolazione di capitali, a meno che tali restrizioni non possano essere giustificate in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, da esigenze di interesse generale e non siano necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali esigenze imperative.

      (4) È necessario che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia realizzato negli stessi termini per ciascuna delle società interessate nei diversi Stati membri. Si dovrebbe di conseguenza precisare il contenuto minimo di tale progetto comune, fermo restando che le società in questione restano libere di mettersi d’accordo su altri elementi del progetto.

      (5) Per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi, per ogni società partecipante alla fusione, sia il progetto comune di fusione transfrontaliera sia la realizzazione della fusione transfrontaliera devono essere oggetto di pubblicità nell’apposito registro pubblico.

      (6) Le legislazioni di tutti gli Stati membri dovrebbero prevedere l’elaborazione a livello nazionale di una relazione sul progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di uno o più esperti per ogni società che partecipi ad una fusione. Per limitare le spese di esperti connesse alle fusioni transfrontaliere, si dovrebbe prevedere la possibilità di redigere una relazione unica destinata a tutti i soci delle società che partecipano ad un’operazione di fusione transfrontaliera. Il progetto comune di fusione transfrontaliera deve essere approvato dall’assemblea generale di ciascuna di tali società.

      (7) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, il controllo del perfezionamento e della legittimità del processo decisionale di ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera dovrebbe essere effettuato dall’autorità nazionale competente per ciascuna di tali società, mentre il controllo del perfezionamento e della legittimità della realizzazione della fusione transfrontaliera dovrebbe spettare all’autorità nazionale competente per la società derivante da detta fusione. Tale autorità nazionale può essere un tribunale, un notaio o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. È inoltre opportuno stabilire in virtù di quale legislazione nazionale è determinata la data alla quale la fusione transfrontaliera acquista efficacia; tale legislazione è quella cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

      (8) Per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, occorrerebbe indicare gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera distinguendo a seconda che la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia una società incorporante o una nuova società. Ai fini della certezza del diritto, non dovrebbe essere più possibile dichiarare nulla la fusione transfrontaliera dopo la data alla quale essa ha acquisito efficacia.

      (9) La presente direttiva non pregiudica l’applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni fra imprese, sia a livello comunitario da parte del regolamento (CE) n. 139/2004 sia a livello degli Stati membri.

      (10) La presente direttiva lascia impregiudicate la normativa comunitaria che disciplina gli intermediari del credito e le altre società finanziarie e le disposizioni nazionali emanate in conformità di detta normativa comunitaria.

      (11) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione di qualsiasi Stato membro che prescriva informazioni sulla sede dell’amministrazione centrale o il centro di attività principale proposto per la società derivante dalla fusione transfrontaliera.

      (12) I diritti dei lavoratori diversi dai diritti di partecipazione dovrebbero continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni nazionali di cui alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, in materia di licenziamenti collettivi, dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, nonché dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

      (13) Se i lavoratori hanno diritti di partecipazione in una delle società che partecipano alla fusione, nelle circostanze previste dalla presente direttiva, e se la legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società derivante dalla fusione transfrontaliera non prevede un livello di partecipazione identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione, anche in comitati dell’organo di vigilanza che abbiano poteri decisionali, oppure non contempla un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico per i lavoratori di società derivanti dalla fusione transfrontaliera, vanno disciplinati la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione di tali diritti. A tal fine, si applicano i principi e le procedure previsti nel regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, fatte salve tuttavia le modifiche ritenute necessarie in quanto la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà soggetta alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Gli Stati membri possono provvedere, secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/86/CE, a un rapido avvio dei negoziati a norma dell’articolo 16 della presente direttiva, al fine di non ritardare inutilmente le fusioni.

      (14) Al fine di stabilire il livello di partecipazione dei lavoratori nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, si dovrebbe tener conto anche della quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di

      (15) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire l’adozione di una regolamentazione comprendente elementi comuni applicabili a livello transnazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

      (16) Conformemente al paragrafo 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a redigere e rendere pubbliche, nell’interesse proprio e della Comunità, tabelle indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Ambito d’applicazione

     La presente direttiva si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi (in seguito denominate «fusioni transfrontaliere»).

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     1. «società di capitali», in seguito denominata «società»: a) una società ai sensi dell’articolo 1 della direttiva n. 68/151/CEE; o

     b) una società dotata di capitale sociale e avente personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società e che è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla direttiva 68/151/CEE per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

     2. «fusione» l’operazione mediante la quale:

     a) una o più società trasferiscono, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente — la società incorporante — mediante l’assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

     b) due o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita — la nuova società — mediante l’assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

     c) una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale.

 

     Art. 3. Ulteriori disposizioni sull’ambito di applicazione

     1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, la presente direttiva si applica anche alle fusioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in contanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera.

     2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest’ultima rientrerebbe nella definizione di «società di capitali» di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

     3. La presente direttiva non si applica alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

 

     Art. 4. Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

     1. Se la presente direttiva non dispone altrimenti:

     a) le fusioni transfrontaliere sono possibili solo tra tipi di società a cui la legislazione nazionale degli Stati membri interessati consente di fondersi; e

     b) una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta. Se la legislazione di uno Stato membro consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi di interesse pubblico, ad una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera se almeno una delle società che partecipano alla fusione è soggetta al diritto di tale Stato membro. La presente disposizione non si applica nella misura in cui è applicabile l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004.

     2. Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano, in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e, tenuto conto del carattere transfrontaliero della fusione, la protezione dei creditori delle società che partecipano alla fusione, degli obbligazionisti e dei possessori di titoli o quote, nonché dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall’articolo 16. Uno Stato membro può, in caso di società partecipanti a una fusione transfrontaliera cui si applica la sua legislazione, adottare disposizioni volte ad assicurare una protezione adeguata dei soci di minoranza che si sono opposti alla fusione transfrontaliera.

 

     Art. 5. Progetto comune di fusione transfrontaliera

     L’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno:

     a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione transfrontaliera;

     b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l’importo del conguaglio in contanti;

     c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

     d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull’occupazione;

     e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

     f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

     g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

     h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

     i) l’atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

     j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate a norma dell’articolo 16 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

     k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

     l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera.

 

     Art. 6. Pubblicazione

     1. Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’articolo 3 della direttiva n.  68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.

     2. Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni:

     a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione;

     b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

     c) l’indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d’esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l’indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

 

     Art. 7. Relazione dell’organo di direzione o di amministrazione

     L’organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redige una relazione destinata ai soci, nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e spiega le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.

     La relazione è messa a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi ultimi, dei lavoratori stessi, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 9.

     Qualora l’organo di direzione o di amministrazione di una delle società che partecipa ad una fusione riceva in tempo utile un parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società, secondo quanto previsto dalla legge nazionale, il parere è allegato alla relazione.

 

     Art. 8. Relazione di esperti indipendenti

     1. Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell’assemblea generale di cui all’articolo 9 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

     2. In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci uno o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità.

     3. La relazione degli esperti include almeno gli elementi previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni. Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che partecipano alla fusione tutte le informazioni che ritengono necessarie per l’assolvimento del loro compito.

     4. L’esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti o la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino.

 

     Art. 9. Approvazione da parte dell’assemblea generale

     1. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 7 e 8 l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione decide sull’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera.

     2. L’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l’assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera.

     3. Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l’approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 della direttiva n. 78/855/CEE.

 

     Art. 10. Certificato preliminare alla fusione

     1. Ogni Stato membro designa l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società che vi partecipano e che sono soggette alla sua legislazione nazionale.

     2. In ogni Stato membro interessato le autorità di cui al paragrafo 1 rilasciano senza indugio a ciascuna delle società che partecipano alla fusione e che sono soggette alla legislazione di tale Stato un certificato attestante a titolo definitivo l’adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

     3. Se la legislazione di uno Stato membro cui è soggetta una società che partecipa alla fusione prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio dei titoli o delle quote o di compensazione dei soci di minoranza, senza che ciò impedisca l’iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro, tale procedura si applica unicamente se, al momento dell’approvazione del progetto di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le altre società che partecipano alla fusione, situate in Stati membri la cui legislazione non prevede siffatta procedura, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale società che partecipa alla fusione di far ricorso alla procedura summenzionata, da avviare dinanzi all’organo giurisdizionale che ha la competenza su tale società. In tali casi, le autorità di cui al paragrafo 1 possono rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della società derivante dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi soci.

 

     Art. 11. Controllo della legittimità della fusione transfrontaliera

     1. Ogni Stato membro designa l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest’ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state fissate a norma dell’articolo 16.

     2. A tale scopo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette alle autorità di cui al paragrafo 1 il certificato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, entro sei mesi dal suo rilascio nonché il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall’assemblea generale di cui all’articolo 9.

 

     Art. 12. Efficacia della fusione transfrontaliera

     La legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 11.

 

     Art. 13. Registrazione

     La legislazione di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

     Il registro per l’iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all’occorrenza, all’atto di ricezione della notifica, ma non prima.

 

     Art. 14. Effetti della fusione transfrontaliera

     1. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

     a) l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante;

     b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

     c) la società incorporata si estingue.

     2. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 12, gli effetti seguenti:

     a) l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione è trasferito alla nuova società;

     b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

     c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

     3. Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

     4. I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell’efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a partire dalla quale la fusione ha efficacia.

     5. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

     a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

     b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

 

     Art. 15. Formalità semplificate

     1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le quote e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate:

     — non si applicano l’articolo 5, lettere b), c) ed e), l’articolo 8 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b),

     — non si applica l’articolo 9, paragrafo 1, alla società o alle società incorporate.

     2. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell’assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

 

     Art. 16. Partecipazione dei lavoratori

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

     2. Tuttavia, le eventuali disposizioni in vigore riguardanti la partecipazione dei lavoratori nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera non si applicano, se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera di cui all’articolo 6, superiore a 500 ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera:

     a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

     b) non contempla, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera.

     3. Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva n. 2001/86/CE:

     a) articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, e secondo comma, e paragrafi 5 e 7;

     b) articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), g) e h), e paragrafo 3;

     c) articolo 5;

     d) articolo 6;

     e) articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e secondo comma, e paragrafo 3. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, le percentuali richieste nell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/86/CE per l’applicazione delle disposizioni di riferimento riportate nella parte terza dell’allegato di detta direttiva, sono aumentate dal 25 % al 33 1/3 %;

     f) articoli 8, 10 e 12;

     g) articolo 13, paragrafo 4;

     h) allegato, parte terza, lettera b).

     4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3, gli Stati membri:

     a) conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera h), stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;

     b) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori e che comprenda i voti di membri che rappresentano i lavoratori di almeno due Stati membri diversi, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

     c) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società derivante dalla fusione transfrontaliera. Tuttavia, qualora in una delle società che partecipano alla fusione i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in nessun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo.

     5. L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

     6. Se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà disciplinata da un siffatto regime a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che preveda l’esercizio dei diritti di partecipazione.

     7. Qualora la società derivante dalla fusione transfrontaliera sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, essa è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di successive fusioni interne, entro tre anni dalla data in cui prende effetto la fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nel presente articolo.

 

     Art. 17. Validità

     Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma dell’articolo 12.

 

     Art. 18. Riesame

     Cinque anni dopo la data stabilita all’articolo 19, primo comma, la Commissione riesamina la presente direttiva in base all’esperienza acquisita nell’applicazione della medesima e, se necessario, propone una modifica.

 

     Art. 19. Attuazione

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 21. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Abrogata dall'art. 166 della Direttiva 14 giugno 2017, n. 1132, fatto salvo quanto ivi previsto.