§ 11.2.33 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 12/2002.
Decisione (CE) n. 2002/12 della Banca centrale europea che modifica la decisione BCE/2001/7 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:03/12/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 3.
Art. 2.  Introduzione dell'articolo 3a.
Art. 3.  Disposizioni finali.


§ 11.2.33 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 12/2002.

Decisione (CE) n. 2002/12 della Banca centrale europea che modifica la decisione BCE/2001/7 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro.

(G.U.C.E. 9 gennaio 2002, n. L 5).

 

     Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

     considerando quanto segue:

     1. La decisione BCE/2001/7, del 30 agosto 2001, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, cambio e ritiro delle banconote in euro istituisce un regime comune secondo il quale le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCN) sostituiscono banconote in euro aventi corso legale, mutilate o danneggiate.

     2. E’ opportuno modificare l'articolo 3 della decisione BCE/2001/7 al fine di chiarire che la sostituzione di banconote in euro aventi corso legale avrà luogo solo a certe condizioni e di introdurre l'obbligo esplicito per le BCN di rifiutare la sostituzione di banconote in euro aventi corso legale, quando abbiano la certezza o motivo sufficiente per ritenere che sia stato commesso un reato o che le banconote siano state intenzionalmente mutilate o danneggiate.

     3. Dall'indirizzo BCE/1999/3, del 7 luglio 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999, risulta che le BCN possano in certi casi trattenere le banconote mutilate o danneggiate presentate per la sostituzione. Inoltre, è riconosciuto che i principi contenuti nel regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, il quale obbliga gli enti creditizi e le altre istituzioni a ritirare dalla circolazione le banconote riguardo alle quali abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che siano contraffatte, si applichino per analogia anche alle BCN. Nondimeno, per esigenze di chiarezza è necessario menzionare espressamente nella presente decisione che le BCN sono obbligate a trattenere, a fronte di apposita ricevuta, tutte le banconote mutilate o danneggiate riguardo alle quali abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, consista esso nel reato di contraffazione o in altri, quali furto o rapina. Dovrebbe essere chiaramente affermato che le banconote mutilate o danneggiate verranno trattenute come prova e verranno presentate alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un'indagine penale già in corso. Nel caso in cui le autorità competenti non decidano altrimenti, le banconote trattenute come prova saranno restituite al richiedente al termine dell'indagine. Il richiedente può quindi presentare nuovamente le banconote alla BCN per la sostituzione. Inoltre, è opportuno introdurre l'obbligo per le BCN di trattenere le banconote presentate, qualora abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che queste siano state mutilate o danneggiate intenzionalmente, al fine di evitare il rientro di tali banconote in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione a un'altra BCN.

     4. L'introduzione del pagamento di diritti è da considerarsi necessaria al fine di compensare le BCN per gli accertamenti particolarmente laboriosi da esse effettuati. E’ pertanto opportuno sostituire l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della decisione BCE/2001/7 con una disposizione specifica contenente le condizioni per l'imposizione del pagamento dei diritti. Si è riconosciuto indispensabile operare una distinzione tra il pubblico in generale e le entità che maneggiano professionalmente le banconote e che le abbiano danneggiate mediante l'uso di dispositivi antifurto, e solo per questi ultimi è previsto il pagamento dei diritti in quanto l'imposizione di diritti costituisce misura adeguata ad incoraggiare un uso appropriato dei dispositivi antifurto da parte di tutte le entità che maneggiano professionalmente le banconote.

     5. Al fine di evitare che venga imposto il pagamento di diritti di portata molto ridotta per la sostituzione solo di poche banconote, sarebbe opportuno determinare il numero minimo di banconote la cui sostituzione non comporti imposizione di diritti. Inoltre, le banconote in euro mutilate o danneggiate in grande quantità a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto sono da presentarsi per la sostituzione in un numero non inferiore a 100, ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 3.

     L'articolo 3 della decisione BCE/2001/7 è sostituito come segue:

     (Omissis)

 

     Art. 2. Introduzione dell'articolo 3a.

     Il seguente articolo 3a è inserito nella decisione BCE/2001/7:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Disposizioni finali.

     La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2002.